(( Art. 12-bis.


Norma  di  interpretazione  autentica  in  materia  di  assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
                            professionali

  1.  Gli  articoli  1  e  4  del  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano
nel  senso  che  le  disposizioni  ivi  contenute non si applicano al
personale  delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono
disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino
della materia. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riportano gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n.  1124  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257.
             «1. E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni
          sul   lavoro  delle  persone  le  quali,  nelle  condizioni
          previste  dal  presente  titolo,  siano  addette a macchine
          mosse  non  direttamente  dalla  persona  che  ne  usa,  ad
          apparecchi  a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici
          o  termici,  nonche'  delle  persone  comunque  occupate in
          opifici,  laboratori  o in ambienti organizzati per lavori,
          opere  o  servizi,  i  quali  comportino  l'impiego di tali
          macchine, apparecchi o impianti.
             L'obbligo  dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
          macchine,   gli   apparecchi  o  gli  impianti  di  cui  al
          precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
          non    servano   direttamente   ad   operazioni   attinenti
          all'esercizio  dell'industria  che  forma  oggetto di detti
          opifici  o  ambienti,  ovvero siano adoperati dal personale
          comunque  addetto  alla  vendita,  per prova, presentazione
          pratica o esperimento.
             L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non
          ricorrano  le  ipotesi  di  cui  ai commi precedenti per le
          persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
          siano addette ai lavori:
              1)    di    costruzione,   manutenzione,   riparazione,
          demolizione  di  opere  edili,  comprese  le  stradali,  le
          idrauliche  e  le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
          pulitura,  ornamento,  riassetto  delle  opere  stesse,  di
          formazione  di  elementi prefabbricati per la realizzazione
          di  opere  edili,  nonche'  ai  lavori,  sulle  strade,  di
          innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
          diserbo;
              2)   di  messa  in  opera,  manutenzione,  riparazione,
          modificazione,   rimozione  degli  impianti  all'interno  o
          all'esterno   di   edifici,   di   smontaggio,   montaggio,
          manutenzione,  riparazione,  collaudo delle macchine, degli
          apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
              3)  di  esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
          impianti  per la bonifica o il miglioramento fondiario, per
          la  sistemazione  delle  frane e dei bacini montani, per la
          regolazione  o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi
          di  acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo
          dei canali e il drenaggio in galleria;
              4)  di  scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori
          di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
              5)   di   costruzione,   manutenzione,  riparazione  di
          ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
          esercizio;
              6)  di  produzione  o estrazione, di trasformazione, di
          approvvigionamento,  di  distribuzione del gas, dell'acqua,
          dell'energia   elettrica,  compresi  quelli  relativi  alle
          aziende  telegrafiche  e  radiotelegrafiche,  telefoniche e
          radiotelefoniche   e   di   televisione;   di  costruzione,
          riparazione,  manutenzione e rimozione di linee e condotte;
          di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
              7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso
          di mezzi meccanici o animali;
              8)  per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o
          materiali;
              9)  per  l'esercizio  di  rimesse  per  la  custodia di
          veicoli  terrestri,  nautici  o aerei, nonche' di posteggio
          anche all'aperto di mezzi meccanici;
              10) di carico o scarico;
              11)  della  navigazione  marittima,  lagunare, lacuale,
          fluviale  ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
          34  del  R.D.L.  20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme
          per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio
          1926, n. 753;
              12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti,
          compresa  la  pesca  comunque  esercitata delle spugne, dei
          coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della
          miticoltura, della ostricoltura;
              13)  di produzione, trattamento, impiego o trasporto di
          sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili,
          tossici,   corrosivi,  caustici,  radioattivi,  nonche'  ai
          lavori   relativi  all'esercizio  di  aziende  destinate  a
          deposito  e  vendita  di  dette  sostanze  o prodotti; sono
          considerate  materie infiammabili quelle sostanze che hanno
          un  punto  di infiammabilita' inferiore a 125 °C e, in ogni
          caso,  i  petroli  greggi,  gli olii minerali bianchi e gli
          olii minerali lubrificanti;
              14)  di  taglio,  riduzione  di  piante, di trasporto o
          getto di esse;
              15)   degli   stabilimenti  metallurgici  e  meccanici,
          comprese le fonderie;
              16) delle concerie;
              17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
              18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il
          trattamento  e la lavorazione delle materie estratte, anche
          se effettuati in luogo di deposito;
              19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e
          dei laterizi;
              20)  di costruzione, demolizione, riparazione di navi o
          natanti,  nonche'  ad  operazioni di recupero di essi o del
          loro carico;
              21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
              22)   per   l'estinzione   di  incendi,  eccettuato  il
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              23) per il servizio di salvataggio;
              24)  per  il servizio di vigilanza privata, comprese le
          guardie  giurate addette alla sorveglianza delle riserve di
          caccia e pesca;
              25) per il servizio di nettezza urbana;
              26)  per  l'allevamento,  riproduzione e custodia degli
          animali,  compresi  i lavori nei giardini zoologici e negli
          acquari;
              27)  per  l'allestimento,  la  prova  o l'esecuzione di
          pubblici  spettacoli,  per l'allestimento o l'esercizio dei
          parchi  di  divertimento,  escluse  le  persone  addette ai
          servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
              28)  per  lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
          pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'art. 4.
             Sono  considerati  come addetti a macchine, apparecchi o
          impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e
          per  effetto  delle  quali  sono  esposti  al  pericolo  di
          infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi
          o impianti suddetti.
             Sono  pure considerate addette ai lavori di cui al primo
          comma  del  presente  articolo  le  persone le quali, nelle
          condizioni  previste  dal  presente  titolo,  sono comunque
          occupate  dal  datore  di  lavoro in lavori complementari o
          sussidiari,  anche  quando  lavorino  in  locali  diversi e
          separati   da  quelli  in  cui  si  svolge  la  lavorazione
          principale.
             Sono  altresi'  considerate  addette ai lavori di cui ai
          numeri  da  1)  a  28)  del presente articolo le persone le
          quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque
          occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari
          o sussidiari.
             L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo
          non  sussiste  soltanto  nel  caso  di attivita' lavorativa
          diretta   unicamente   a   scopo  domestico,  salvo  per  i
          lavoratori  appositamente  assunti  per  la  conduzione  di
          automezzi ad uso familiare o privato.
             Non  rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
          attivita'  di  cui al presente articolo quando siano svolte
          dall'imprenditore  agricolo  per  conto e nell'interesse di
          aziende  agricole  o  forestali,  anche  se  i lavori siano
          eseguiti   con   l'impiego  di  macchine  mosse  da  agente
          inanimato,  ovvero  non  direttamente  dalla persona che ne
          usa,  le  quali  ricadono  in  quelle  tutelate  dal titolo
          secondo del presente decreto.».
             «4. Sono compresi nell'assicurazione:
              1)  coloro che in modo permanente o avventizio prestano
          alle  dipendenze  e sotto la direzione altrui opera manuale
          retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
              2)  coloro  che,  trovandosi nelle condizioni di cui al
          precedente  n. 1), anche senza partecipare materialmente al
          lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
              3)  gli  artigiani,  che  prestano  abitualmente  opera
          manuale nelle rispettive imprese;
              4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
              5)  gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti
          di  istruzione  di qualsiasi ordine e grado, anche privati,
          che   attendano   ad   esperienze  tecnico-scientifiche  od
          esercitazioni  pratiche,  o  che  svolgano esercitazioni di
          lavoro;   gli   istruttori  e  gli  allievi  dei  corsi  di
          qualificazione   o   riqualificazione  professionale  o  di
          addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
          scuola,   comunque   istituiti   o   gestiti,   nonche'   i
          preparatori,  gli inservienti e gli addetti alle esperienze
          ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
              6)  il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli
          altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
          datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle
          di  lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle
          condizioni di cui al precedente n. 2);
              7)  i  soci  delle  cooperative e di ogni altro tipo di
          societa',  anche  di fatto, comunque denominata, costituita
          od  esercitata,  i quali prestino opera manuale, oppure non
          manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
              8)  i  ricoverati  in  case  di  cura,  in  ospizi,  in
          ospedali,  in  istituti di assistenza e beneficenza quando,
          per  il  servizio  interno  degli  istituti o per attivita'
          occupazionale,  siano  addetti  ad  uno dei lavori indicati
          nell'art.  1,  nonche'  i loro istruttori o sovraintendenti
          nelle attivita' stesse;
              9)   i  detenuti  in  istituti  o  in  stabilimenti  di
          prevenzione  o  di  pena,  quando,  per il servizio interno
          degli    istituti   o   stabilimenti,   o   per   attivita'
          occupazionale,  siano  addetti  ad  uno dei lavori indicati
          nell'art.  1,  nonche'  i loro istruttori o sovraintendenti
          nelle attivita' stesse.
             Per   i   lavoratori   a   domicilio   si  applicano  le
          disposizioni  della legge  13  marzo  1958,  n.  264, e del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
             Tra  le  persone  assicurate  sono  compresi  i commessi
          viaggiatori,  i  piazzisti  e  gli  agenti delle imposte di
          consumo  che,  pur  vincolati da rapporto impiegatizio, per
          l'esercizio  delle proprie mansioni si avvalgano non in via
          occasionale  di  veicoli  a  motore  da  essi personalmente
          condotti.
             Sono  anche  compresi  i  sacerdoti,  i  religiosi  e le
          religiose  che  prestino  opera retribuita manuale, o anche
          non  manuale  alle  condizioni  di cui al precedente n. 2),
          alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
          dalle  associazioni  e  case  religiose di cui all'art. 29,
          lettere  a)  e  b),  del  Concordato  tra  la  Santa Sede e
          l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
          siano  pattuite  direttamente  tra  il  datore  di lavoro e
          l'ente  cui  appartengono  le  religiose  o i religiosi o i
          sacerdoti  occupati e se la remunerazione delle prestazioni
          stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
             Per  quanto  riguarda  la  navigazione  e la pesca, sono
          compresi  nell'assicurazione  i componenti dell'equipaggio,
          comunque  retribuiti,  delle  navi  o galleggianti anche se
          eserciti a scopo di diporto.».