Art. 2.


               Modifiche al codice di procedura penale


  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  275,  comma 3, (( secondo periodo, )) le parole:
«all'articolo  416-bis  del  codice  penale  o  ai  delitti  commessi
avvalendosi  delle  condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero  al  fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo  stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
51,  commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli
articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma,
e (( 600-quinquies )) del codice penale,»;
   ((  a-bis)  all'articolo  275,  comma  3, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  «Le  disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater  e  609-octies  del  codice penale, salvo che ricorrano le
circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.))
   b)  all'articolo  380,  comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo
609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo comma, e delitto di
violenza  sessuale  di  gruppo  previsto dall'articolo 609-octies del
codice penale.».
 
          Riferimenti normativi:
             - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 275 del
          codice  di  procedura penale come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  275  (Criteri  di  scelta  delle misure). - 3. La
          custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto
          quando   ogni   altra  misura  risulti  inadeguata.  Quando
          sussistono  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  ordine  ai
          delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche'
          in  ordine  ai  delitti  di cui agli articoli 575, 600-bis,
          primo   comma,   600-ter,   escluso   il  quarto  comma,  e
          600-quinquies  del  codice penale, e' applicata la custodia
          cautelare  in  carcere,  salvo che siano acquisiti elementi
          dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  416-bis del codice
          penale:
             «Art.   416-bis  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere).  - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
          mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
          reclusione da sette a dodici anni.
             Coloro    che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da nove a quattordici anni.
             L'associazione  e'  di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
             Se  l'associazione  e'  armata  si applica la pena della
          reclusione  da  nove  a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma  e  da  dodici  a  ventiquattro  anni nei casi
          previsti dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno   la   disponibilita',  per  il  conseguimento  della
          finalita'  dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se   le   attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei  confronti  del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto,  il  profitto  o  che ne costituiscono l'impiego.
          [Decadono  inoltre  di  diritto  le  licenze di polizia, di
          commercio,  di  commissionario  astatore  presso  i mercati
          annonari  all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
          i  diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
          di  appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
          condannato fosse titolare].
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate,  anche  straniere,  che  valendosi  della forza
          intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso.».
             - Si riporta il testo dell'art. 51 del codice penale:
             «Art.  51  (Esercizio  di un diritto o adempimento di un
          dovere).  - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un
          dovere  imposto  da  una  norma  giuridica  o  da un ordine
          legittimo della pubblica autorita', esclude la punibilita'.
             Se  un  fatto  costituente  reato e' commesso per ordine
          dell'autorita',  del  reato  risponde  sempre  il  pubblico
          ufficiale che ha dato l'ordine.
             Risponde  del  reato  altresi' chi ha eseguito l'ordine,
          salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a
          un ordine legittimo.
             Non  e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
          la   legge   non   gli   consente   alcun  sindacato  sulla
          legittimita' dell'ordine.».
             - Si riporta il testo dell'art. 575 del codice penale:
             «Art.  575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di un
          uomo  e'  punito  con  la  reclusione non inferiore ad anni
          ventuno.».
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  600-bis,  600-ter e
          600-quinquies del codice penale:
             «Art.   600-bis  (Prostituzione  minorile).  -  Chiunque
          induce  alla  prostituzione  una  persona di eta' inferiore
          agli  anni  diciotto  ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
          prostituzione  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
             Salvo   che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  atti  sessuali  con  un  minore  di  eta'
          compresa  tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
          denaro  o  di  altra  utilita'  economica, e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con la multa non
          inferiore a euro 5.164.
             Nel  caso  in  cui  il fatto di cui al secondo comma sia
          commesso  nei  confronti  di persona che non abbia compiuto
          gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due
          a cinque anni.
             Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona
          minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione
          o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.».
             «Art.   600-ter   (Pornografia  minorile).  -  Chiunque,
          utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
          pornografiche   o  produce  materiale  pornografico  ovvero
          induce  minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
          pornografiche  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
             Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
          pornografico di cui al primo comma.
             Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
          secondo   comma,   con   qualsiasi  mezzo,  anche  per  via
          telematica,  distribuisce,  divulga, diffonde o pubblicizza
          il  materiale  pornografico  di  cui al primo comma, ovvero
          distribuisce  o  divulga notizie o informazioni finalizzate
          all'adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  di minori
          degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
          cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
             Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi di cui ai commi
          primo,  secondo  e  terzo,  offre  o cede ad altri, anche a
          titolo  gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
          comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
          multa da euro 1.549 a euro 5.164.
             Nei  casi  previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
          e'  aumentata  in  misura  non eccedente i due terzi ove il
          materiale sia di ingente quantita'.».
             «Art.  600-quinquies  (Iniziative  turistiche volte allo
          sfruttamento  della  prostituzione  minorile).  -  Chiunque
          organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
          attivita'  di  prostituzione  a  danno di minori o comunque
          comprendenti  tale attivita' e' punito con la reclusione da
          sei  a  dodici  anni  e  con la multa da euro 15.493 a euro
          154.937.».
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  380  del  codice di
          procedura penale come modificato dalla presente legge:
             «Art.  380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
             2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1, gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
              a)  delitti contro la personalita' dello Stato previsti
          nel  titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
              b)   delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419 del codice penale;
              c)  delitti  contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
              d)   delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'art.  600-bis,  primo  comma,  delitto  di pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento    della   prostituzione   minorile   previsto
          dall'art. 600-quinquies del codice penale;
              d-bis)  delitto di violenza sessuale previsto dall'art.
          609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo  comma, e
          delitto  di  violenza sessuale di gruppo previsto dall'art.
          609-octies del codice penale;
              e)  delitto  di  furto,  quando  ricorre la circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.  533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
          2),  prima  ipotesi,  del  codice  penale,  salvo  che,  in
          quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
              e-bis)  delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del
          codice  penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante
          di  cui  all'art.  62,  primo  comma, numero 4), del codice
          penale;
              f)  delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
          penale  e  di  estorsione previsto dall'art. 629 del codice
          penale;
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2, comma terzo, della legge 18
          aprile 1975, n. 110;
              h)   delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con decreto  del  Presidente  della Repubblica 9
          ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
              i)  delitti  commessi  per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
              l)  delitti  di  promozione,  costituzione, direzione e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17 [della
          associazione  di  tipo  mafioso  prevista dall'art. 416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare  previste  dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956,
          n.  561,  delle  associazioni,  dei  movimenti o dei gruppi
          previsti  dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952,
          n.  645,  delle  organizzazioni,  associazioni, movimenti o
          gruppi  di  cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
          1975, n. 654;
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e   organizzazione   della  associazione  di  tipo  mafioso
          prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
              m)  delitti  di  promozione,  direzione, costituzione e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,   commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
             3.  Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
             - Per  gli  articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies si
          veda nelle note all'art. 1.