(( Art. 3.


   Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354


   1.  All'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.354, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  «1.  L'assegnazione  al  lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure  alternative  alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione   anticipata,  possono  essere  concessi  ai  detenuti  e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati  collaborino  con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter
della  presente  legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante
il  compimento  di  atti  di  violenza,  delitto  di cui all'articolo
416-bis   del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita'  delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli
articoli  600,  600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
601,  602,  609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al
comma  1-quater  del  presente  articolo,  e  630  del codice penale,
all'articolo   291-quater   del   testo   unico   delle  disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni
degli  articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e successive modificazioni.
  1-bis.  I  benefici  di  cui  al comma 1 possono essere concessi ai
detenuti  o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano
stati   acquisiti   elementi   tali   da  escludere  l'attualita'  di
collegamenti   con   la   criminalita'  organizzata,  terroristica  o
eversiva,  altresi'  nei  casi  in  cui la limitata partecipazione al
fatto   criminoso,  accertata  nella  sentenza  di  condanna,  ovvero
l'integrale  accertamento  dei fatti e delle responsabilita', operato
con  sentenza  irrevocabile,  rendono  comunque  impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la
collaborazione  che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante,
nei  confronti  dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata
una  delle  circostanze  attenuanti previste dall'articolo 62, numero
6),  anche  qualora  il  risarcimento  del danno sia avvenuto dopo la
sentenza  di  condanna,  dall'articolo  114 ovvero dall'articolo 116,
secondo comma, del codice penale.
  1-ter.  I  benefici  di  cui  al  comma  1 possono essere concessi,
purche'  non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti   con   la   criminalita'  organizzata,  terroristica  o
eversiva,  ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli
575,   600-bis,   secondo   e  terzo  comma,  600-ter,  terzo  comma,
600-quinquies,  628,  terzo  comma,  e 629, secondo comma, del codice
penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo
73  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   9  ottobre  1990,  n.309,  e  successive  modificazioni,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma
2,  del  medesimo  testo unico, e all'articolo 416 del codice penale,
realizzato  allo  scopo  di commettere delitti previsti dal libro II,
titolo  XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis,  609-quater  e  609-octies del codice penale e dall'articolo
12,  commi  3,  3-bis  e  3-ter,  del  testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
  1-quater.  I  benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai
detenuti  o  internati  per  i  delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter,  609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al
medesimo  comma  1,  609-octies del codice penale solo sulla base dei
risultati  dell'osservazione  scientifica della personalita' condotta
collegialmente  per  almeno un anno anche con la partecipazione degli
esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge.
Le  disposizioni  di cui al periodo precedente si applicano in ordine
al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;
  b)  al  comma  2-bis,  le  parole: “di cui al comma 1, quarto
periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma
1-ter”». ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta'.) come modificato dalla presente legge:
              1.  L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere
          concessi  ai  detenuti  e  internati per i seguenti delitti
          solo  nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino
          con  la  giustizia  a norma dell'art. 58-ter della presente
          legge:  delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
          internazionale,  o  di  eversione  dell'ordine  democratico
          mediante  il compimento di atti di violenza, delitto di cui
          all'art.   416-bis  del  codice  penale,  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
          ovvero  al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
          in  esso  previste,  delitti  di  cui  agli  articoli  600,
          600-bis,  primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
          602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui
          al  comma  1-quater del presente articolo, e 630 del codice
          penale,   all'art.   291-quater   del   testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  doganale, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309. Sono fatte salve le
          disposizioni   degli   articoli   16-nonies  e  17-bis  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni.
              1-bis.  I  benefici  di  cui  al comma 1 possono essere
          concessi  ai  detenuti  o internati per uno dei delitti ivi
          previsti,  purche'  siano  stati acquisiti elementi tali da
          escludere  l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
          cui   la   limitata   partecipazione  al  fatto  criminoso,
          accertata  nella  sentenza  di condanna, ovvero l'integrale
          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile  collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
          in  cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene offerta
          risulti   oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti  dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze  attenuanti  previste  dall'art. 62, numero 6),
          anche  qualora  il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
          la  sentenza  di  condanna,  dall'art. 114 ovvero dall'art.
          116, secondo comma, del codice penale.
              1-ter.  I  benefici  di  cui  al comma 1 possono essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,   terroristica   o  eversiva,  ai  detenuti  o
          internati  per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628,  terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
          all'art.  291-ter  del citato testo unico di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43,
          all'art.  73  del  citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n. 309, e
          successive   modificazioni,   limitatamente   alle  ipotesi
          aggravate  ai  sensi  dell'art.  80,  comma 2, del medesimo
          testo  unico,  e all'art. 416 del codice penale, realizzato
          allo  scopo  di  commettere  delitti previsti dal libro II,
          titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli
          articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale
          e  dall'art.  12,  commi  3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
          delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui  al  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
          successive modificazioni.
              1-quater.  I  benefici di cui al comma 1 possono essere
          concessi  ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
          articoli  609-bis,  609-ter,  609-quater e, qualora ricorra
          anche  la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies
          del   codice   penale   solo   sulla   base  dei  risultati
          dell'osservazione  scientifica  della personalita' condotta
          collegialmente   per   almeno   un   anno   anche   con  la
          partecipazione   degli  esperti  di  cui  al  quarto  comma
          dell'art.  80  della presente legge. Le disposizioni di cui
          al  periodo  precedente  si  applicano in ordine al delitto
          previsto  dall'art.  609-bis  del  codice  penale salvo che
          risulti  applicata  la  circostanza attenuante dallo stesso
          contemplata;
              2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui al
          comma  1  il  magistrato  di sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni per
          il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
          sicurezza  pubblica  competente  in  relazione  al luogo di
          detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al  suddetto  comitato  provinciale  puo' essere chiamato a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto.
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma  1-ter  magistrato  di sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni dal
          questore.  In  ogni caso il giudice decide trascorsi trenta
          giorni dalla richiesta delle informazioni.
              3.   Quando   il   comitato   ritiene   che  sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero  essere mantenuti con organizzazioni operanti in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice  e  il  termine  di  cui al comma 2 e' prorogato di
          ulteriori  trenta  giorni  al fine di acquisire elementi ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali.
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati   per   delitti   dolosi  quando  il  Procuratore
          nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo   di   detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
          collegamenti  con  la criminalita' organizzata. In tal caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 58-ter della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354:
              «Art.   58-ter.   (Persone   che   collaborano  con  la
          giustizia).   -   1.   I  limiti  di  pena  previsti  dalle
          disposizioni   del  comma  1  dell'art.  21,  del  comma  4
          dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le
          persone  condannate  per  taluno  dei  delitti indicati nel
          comma  1  dell'art.  4-bis,  non si applicano a coloro che,
          anche  dopo  la condanna, si sono adoperati per evitare che
          l'attivita'  delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
          ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o
          l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
          per  la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
          cattura degli autori dei reati.
              2.  Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal
          tribunale    di   sorveglianza,   assunte   le   necessarie
          informazioni  e  sentito  il  pubblico  ministero presso il
          giudice  competente per i reati in ordine ai quali e' stata
          prestata la collaborazione.».
             -  Per  il  testo dell'art. 416-bis del codice penale si
          veda nelle note all'art. 2.
             - Si riporta il testo dell'art. 600 del codice penale:
             «Art.  600  (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
          servitu').  -  Chiunque  esercita  su  una  persona  poteri
          corrispondenti  a  quelli  del diritto di proprieta' ovvero
          chiunque  riduce  o  mantiene  una  persona in uno stato di
          soggezione   continuativa,   costringendola  a  prestazioni
          lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a
          prestazioni  che  ne  comportino lo sfruttamento, e' punito
          con la reclusione da otto a venti anni.
             La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione
          ha  luogo  quando la condotta e' attuata mediante violenza,
          minaccia,  inganno, abuso di autorita' o approfittamento di
          una  situazione  di inferiorita' fisica o psichica o di una
          situazione  di  necessita',  o  mediante  la  promessa o la
          dazione  di  somme  di  denaro o di altri vantaggi a chi ha
          autorita' sulla persona.
             La  pena  e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
          di  cui  al  primo  comma  sono commessi in danno di minore
          degli  anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
          prostituzione  o al fine di sottoporre la persona offesa al
          prelievo di organi.».
             -   Per  il  testo  degli articoli 600-bis e 600-ter del
          codice penale si veda nelle note all'art. 2.
             -   Si  riporta  il  testo  degli articoli 601 e 602 del
          codice penale:
             «Art.  601  (Tratta  di  persone).  -  Chiunque commette
          tratta  di  persona  che  si  trova nelle condizioni di cui
          all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui
          al  primo  comma  del medesimo articolo, la induce mediante
          inganno  o  la costringe mediante violenza, minaccia, abuso
          di   autorita'  o  approfittamento  di  una  situazione  di
          inferiorita'  fisica  o  psichica  o  di  una situazione di
          necessita',  o  mediante  promessa  o  dazione  di somme di
          denaro  o  di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
          autorita',  a  fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
          territorio  dello  Stato o a trasferirsi al suo interno, e'
          punito con la reclusione da otto a venti anni.
             La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti
          di  cui  al  presente  articolo  sono  commessi in danno di
          minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento
          della  prostituzione  o  al  fine  di sottoporre la persona
          offesa al prelievo di organi.
             Art.   602   (Acquisto  e  alienazione  di  schiavi).  -
          Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o
          aliena  o  cede  una  persona  che  si  trova  in una delle
          condizioni  di cui all'art. 600 e' punito con la reclusione
          da otto a venti anni.
             La  pena  e'  aumentata  da  un  terzo  alla meta' se la
          persona  offesa  e'  minore degli anni diciotto ovvero se i
          fatti  di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento
          della  prostituzione  o  al  fine  di sottoporre la persona
          offesa al prelievo di organi.».
             - Per il testo dell'art. 609-octies del codice penale si
          veda nelle note all'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  dell' articolo 630 del codice
          penale:
             «Art.  630  (Sequestro di persona a scopo di rapina o di
          estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di
          conseguire,  per se' o per altri, un ingiusto profitto come
          prezzo  della  liberazione,  e' punito con la reclusione da
          venticinque a trenta anni.
             Se   dal  sequestro  deriva  comunque  la  morte,  quale
          conseguenza  non voluta dal reo, della persona sequestrata,
          il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
             Se  il  colpevole  cagiona  la  morte del sequestrato si
          applica la pena dell'ergastolo.
             Al   concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,  si
          adopera  in  modo  che  il  soggetto  passivo riacquisti la
          liberta',  senza  che  tale  risultato  sia conseguenza del
          prezzo  della  liberazione,  si  applicano le pene previste
          dall'art.  605.  Se  tuttavia il soggetto passivo muore, in
          conseguenza  del sequestro, dopo la liberazione, la pena e'
          della reclusione da sei a quindici anni.
             Nei  confronti  del concorrente che, dissociandosi dagli
          altri,  si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma
          precedente,  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa sia
          portata  a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente
          l'autorita'  di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria nella
          raccolta  di  prove  decisive  per  l'individuazione  o  la
          cattura   dei   concorrenti,   la  pena  dell'ergastolo  e'
          sostituita  da  quella  della  reclusione da dodici a venti
          anni  e  le  altre  pene  sono  diminuite da un terzo a due
          terzi.
             Quando  ricorre  una  circostanza  attenuante, alla pena
          prevista  dal  secondo comma e' sostituita la reclusione da
          venti  a  ventiquattro  anni;  alla pena prevista dal terzo
          comma  e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
          anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
          applicare  per  effetto  delle  diminuzioni non puo' essere
          inferiore  a  dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
          comma,  ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
          comma.
             I  limiti di pena preveduti nel comma precedente possono
          essere   superati   allorche'   ricorrono   le  circostanze
          attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 291-quater del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio 1973, n. 43
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative in materia doganale):
             «Art.    291-quater    (Associazione    per   delinquere
          finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). -
          1.  Quando  tre  o  piu' persone si associano allo scopo di
          commettere  piu'  delitti  tra  quelli  previsti  dall'art.
          291-bis,  coloro  che  promuovono, costituiscono, dirigono,
          organizzano  o  finanziano  l'associazione sono puniti, per
          cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
             2.  Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito  con la
          reclusione da un anno a sei anni.
             3.  La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu'.
             4.  Se  l'associazione  e' armata ovvero se ricorrono le
          circostanze  previste  dalle  lettere  d) od e) del comma 2
          dell'art.  291-ter,  si applica la pena della reclusione da
          cinque  a  quindici  anni nei casi previsti dal comma 1 del
          presente  articolo,  e  da  quattro  a  dieci anni nei casi
          previsti  dal  comma  2. L'associazione si considera armata
          quando  i  partecipanti  hanno  la  disponibilita',  per il
          conseguimento  delle finalita' dell'associazione, di armi o
          materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
          deposito.
             5.  Le  pene  previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
          dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta'
          nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri,
          si  adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa sia
          portata    ad    ulteriori   conseguenze   anche   aiutando
          concretamente   l'autorita'   di   polizia   o  l'autorita'
          giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  decisivi per la
          ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura
          degli  autori  del reato o per la individuazione di risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.).
             «Art.  74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
          di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope). (Legge 26 giugno
          1990,  n.  162,  articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). - 1.
          Quando  tre  o  piu'  persone  si  associano  allo scopo di
          commettere  piu'  delitti tra quelli previsti dall'art. 73,
          chi  promuove,  costituisce,  dirige,  organizza o finanzia
          l'associazione  e'  punito  per cio' solo con la reclusione
          non inferiore a venti anni.
             2.  Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito  con la
          reclusione non inferiore a dieci anni.
             3.  La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di  dieci  o  piu'  o se tra i partecipanti vi sono persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
             4.  Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati  dai  commi  1  e  3,  non puo' essere inferiore a
          ventiquattro  anni  di  reclusione e, nel caso previsto dal
          comma  2,  a  dodici  anni di reclusione. L'associazione si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita'  di  armi  o  materie  esplodenti,  anche se
          occultate o tenute in luogo di deposito.
             5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui
          alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
             6.  Se  l'associazione  e'  costituita  per commettere i
          fatti  descritti  dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il
          primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
             7.  Le  pene  previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla  meta'  a  due  terzi  per  chi  si sia efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione  risorse  decisive  per la commissione dei
          delitti.
             8.  Quando  in  leggi  e  decreti e' richiamato il reato
          previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
          n.  162,  il  richiamo  si  intende  riferito  al  presente
          articolo.».
             - Si  riporta il testo degli articoli 16-nonies e 17-bis
          del  decreto  legge  15  gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in
          materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
          la  protezione  dei  testimoni di giustizia, nonche' per la
          protezione  e  il  trattamento  sanzionatorio di coloro che
          collaborano con la giustizia):
             «Art.   16-nonies  (Benefici  penitenziari).  -  1.  Nei
          confronti  delle persone condannate per un delitto commesso
          per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
          costituzionale  o  per  uno dei delitti di cui all'art. 51,
          comma  3-bis,  del  codice di procedura penale, che abbiano
          prestato,  anche dopo la condanna, taluna delle condotte di
          collaborazione   che   consentono   la   concessione  delle
          circostanze  attenuanti  previste  dal  codice  penale o da
          disposizioni  speciali,  la  liberazione  condizionale,  la
          concessione  dei permessi premio e l'ammissione alla misura
          della  detenzione  domiciliare  prevista  dall'art.  47-ter
          della   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  disposte su proposta ovvero sentiti i
          procuratori generali presso le corti di appello interessati
          a  norma dell'art. 11 del presente decreto o il procuratore
          nazionale antimafia.
             2.  Nella proposta o nel parere i procuratori generali o
          il  procuratore  nazionale  antimafia forniscono ogni utile
          informazione  sulle  caratteristiche  della  collaborazione
          prestata.  Su  richiesta  del tribunale o del magistrato di
          sorveglianza,  allegano alla proposta o al parere copia del
          verbale  illustrativo dei contenuti della collaborazione e,
          se  si  tratta  di  persona sottoposta a speciali misure di
          protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
             3.  La  proposta  o  il  parere  indicati  nel  comma  2
          contengono  inoltre  la  valutazione della condotta e della
          pericolosita'  sociale del condannato e precisano in specie
          se   questi   si   e'   mai   rifiutato   di  sottoporsi  a
          interrogatorio  o  a  esame o ad altro atto di indagine nel
          corso  dei  procedimenti  penali  in cui ha prestato la sua
          collaborazione.   Precisano   inoltre  gli  altri  elementi
          rilevanti  ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche
          con  riferimento  alla  attualita'  dei collegamenti con la
          criminalita' organizzata o eversiva.
             4.  Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi
          2  e  3,  il  tribunale o il magistrato di sorveglianza, se
          ritiene  che  sussistano  i  presupposti di cui al comma 1,
          avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre
          che  sussista  il ravvedimento e non vi siano elementi tali
          da  far  ritenere  la  sussistenza  di  collegamenti con la
          criminalita'    organizzata    o    eversiva,   adotta   il
          provvedimento  indicato  nel  comma  1 anche in deroga alle
          vigenti  disposizioni,  ivi  comprese  quelle  relative  ai
          limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale e agli
          articoli  30-ter  e  47-ter  della legge 26 luglio 1975, n.
          354,   e  successive  modificazioni.  Il  provvedimento  e'
          specificamente  motivato  nei  casi  in  cui  le  autorita'
          indicate  nel  comma 2 del presente articolo hanno espresso
          parere  sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti
          di  pena  possono  essere  adottati  soltanto  se, entro il
          termine  prescritto dall'art. 16-quater e' stato redatto il
          verbale  illustrativo  dei  contenuti  della collaborazione
          previsto  dal  medesimo  art. 16-quater e, salvo che non si
          tratti  di  permesso premio, soltanto dopo la espiazione di
          almeno  un  quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta
          di  condannato  all'ergastolo,  dopo l'espiazione di almeno
          dieci anni di pena.
             5.  Se  la  collaborazione  prestata  dopo  la  condanna
          riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta
          la  condanna  stessa,  i benefici di cui al comma 1 possono
          essere  concessi  in  deroga alle disposizioni vigenti solo
          dopo  l'emissione della sentenza di primo grado concernente
          i  fatti  oggetto  della  collaborazione  che ne confermi i
          requisiti di cui all'art. 9, comma 3.
             6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti indicati
          nel   comma   4  sono  stabilite  sentiti  gli  organi  che
          provvedono  alla  tutela  o  alla  protezione  dei soggetti
          interessati  e possono essere tali organi a provvedere alle
          notifiche,  alle  comunicazioni  e  alla  esecuzione  delle
          disposizioni    del   tribunale   o   del   magistrato   di
          sorveglianza.
             7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e' disposta
          d'ufficio  ovvero  su  proposta  o  parere  delle autorita'
          indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di
          sorveglianza   puo'   disporre   con  decreto  motivato  la
          sospensione  cautelativa  dei provvedimenti. La sospensione
          cessa  di  avere efficacia se, trattandosi di provvedimento
          di  competenza  del  tribunale  di sorveglianza, questo non
          interviene  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione degli
          atti.   Ai  fini  della  modifica,  della  revoca  o  della
          sospensione    cautelativa   dei   provvedimenti   assumono
          specifico  rilievo  quelle  condotte  tenute  dal  soggetto
          interessato   che,  a  norma  degli  articoli  13-quater  e
          16-septies,  possono  comportare  la  modifica  o la revoca
          delle  speciali  misure  di  protezione ovvero la revisione
          delle  sentenze  che hanno concesso taluna delle attenuanti
          in materia di collaborazione.
             8.  Quando  i provvedimenti di liberazione condizionale,
          di  assegnazione  al lavoro all'esterno, di concessione dei
          permessi  premio  e  di  ammissione  a  taluna delle misure
          alternative alla detenzione previste dal titolo I, capo VI,
          della   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  adottati  nei  confronti  di  persona
          sottoposta  a  speciali misure di protezione, la competenza
          appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
          luogo  in  cui la persona medesima ha eletto il domicilio a
          norma dell'art. 12, comma 3-bis, del presente decreto.
             8-bis.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si
          applicano  in  quanto compatibili anche nei confronti delle
          persone  condannate  per uno dei delitti previsti dal libro
          II,  titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che
          abbiano  prestato,  anche  dopo  la  condanna,  condotte di
          collaborazione  aventi  i  requisiti  previsti dall'art. 9,
          comma 3.
             Art.  17-bis  (Previsione  di norme di attuazione). - 1.
          Con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
          di  concerto  con  il  Ministro della giustizia, sentiti il
          Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
          la  commissione  centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
          precisati  i  contenuti  e le modalita' di attuazione delle
          speciali misure di protezione definite e applicate anche in
          via   provvisoria  dalla  commissione  centrale  nonche'  i
          criteri  che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
          formulazione e attuazione delle misure predette.
             2.  Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno, sono stabiliti i
          presupposti  e le modalita' di applicazione delle norme sul
          trattamento  penitenziario,  previste  dal  titolo  I della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          dal  titolo  I  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          aprile  1976,  n.  431,  e  successive  modificazioni, alle
          persone  ammesse  alle  misure  speciali  di protezione e a
          quelle  che  risultano  tenere  o  aver  tenuto condotte di
          collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
          speciali  relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
          2.
             3.  Con  decreti  del  Ministro dell'interno, emanati di
          concerto  con  i  Ministri  delle  finanze, del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, della giustizia
          e  della  difesa,  sono adottate le norme regolamentari per
          disciplinare   le   modalita'   per   il  versamento  e  il
          trasferimento  del  denaro, dei beni e delle altre utilita'
          di  cui  all'impegno  assunto  dal  collaboratore  a  norma
          dell'art.  12,  comma  2, lettera e), del presente decreto,
          nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
          previsioni  dell'art.  12-sexies,  commi 4-bis e 4-ter, del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive  modificazioni, le modalita' di destinazione del
          denaro,  nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle
          altre utilita'.
             4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello
          previsto  dall'art.  13,  comma  8,  sono  emanati ai sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
             5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli
          schemi  dei  regolamenti  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 entro
          trenta   giorni   dalla   richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».
             - Si  riporta  il testo degli articoli 62, 114 e 116 del
          codice penale:
             «Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il
          reato,   quando   non   ne   sono  elementi  costitutivi  o
          circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
              1.  l'avere  agito  per  motivi  di  particolare valore
          morale o sociale;
              2.  l'aver  reagito  in stato di ira, determinato da un
          fatto ingiusto altrui;
              3.  l'avere  agito  per  suggestione  di  una  folla in
          tumulto,  quando  non si tratta di riunioni o assembramenti
          vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e'
          delinquente  o  contravventore  abituale o professionale, o
          delinquente per tendenza;
              4.  l'avere,  nei  delitti  contro il patrimonio, o che
          comunque  offendono  il  patrimonio, cagionato alla persona
          offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'
          ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
          agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro
          di  speciale  tenuita',  quando  anche  l'evento  dannoso e
          pericoloso sia di speciale tenuita';
              5.  l'essere  concorso  a determinare l'evento, insieme
          con  l'azione  o l'omissione del colpevole, il fatto doloso
          della persona offesa;
              6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il
          danno,  mediante  il  risarcimento  di  esso, e, quando sia
          possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del
          giudizio  e  fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
          dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
          elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
          reato.
             Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice, qualora
          ritenga  che  l'opera  prestata da talune delle persone che
          sono  concorse  nel  reato a norma degli articoli 110 e 113
          abbia   avuto   minima   importanza  nella  preparazione  o
          nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
             Tale  disposizione  non  si  applica  nei  casi indicati
          nell'art. 112.
             La  pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato
          determinato  a commettere il reato o a cooperare nel reato,
          quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4
          del primo comma e nel terzo comma dell'art. 112.
             Art.  116  (Reato diverso da quello voluto da taluno dei
          concorrenti).  -  Qualora  il reato commesso sia diverso da
          quello  voluto  da  taluno dei concorrenti, anche questi ne
          risponde,  se  l'evento  e' conseguenza della sua azione od
          omissione.
             Se  il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
          pena  e'  diminuita  riguardo  a  chi  volle  il reato meno
          grave.».
             - Per  il  testo  degli articoli 575, 600-bis, 600-ter e
          600-quinquies si veda nelle note all'art. 2.
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 628 e 629 del
          codice penale:
             «Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a se' o ad
          altri  un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
          o   minaccia,   s'impossessa   della  cosa  mobile  altrui,
          sottraendola  a  chi la detiene e' punito con la reclusione
          da  tre  a  dieci  anni  e  con la multa da euro 516 a euro
          2.065.
             Alla   stessa  pena  soggiace  chi  adopera  violenza  o
          minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
          a  se'  o  ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
          procurare a se' o ad altri l'impunita'.
             La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a
          venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 :
              1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
          persona travisata, o da piu' persone riunite;
              2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
          incapacita' di volere o di agire;
              3)  se  la  violenza  o  minaccia e' posta in essere da
          persona  che  fa  parte  dell'associazione  di cui all'art.
          416-bis.
             Art.  629  (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza o
          minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche
          cosa,  procura  a  se'  o ad altri un ingiusto profitto con
          altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci
          anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
             La  pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
          multa  da  euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle
          circostanze  indicate  nell'ultimo  capoverso dell'articolo
          precedente.».
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  291-ter  del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43:
             «Art.  291-ter  (Circostanze  aggravanti  del delitto di
          contrabbando  di tabacchi lavorati esteri). - 1. Se i fatti
          previsti  dall'art.  291-bis sono commessi adoperando mezzi
          di  trasporto  appartenenti a persone estranee al reato, la
          pena e' aumentata.
             2.  Nelle ipotesi previste dall'art. 291-bis, si applica
          la   multa   di   lire   cinquantamila   per   ogni  grammo
          convenzionale  di  prodotto  e la reclusione da tre a sette
          anni, quando:
              a)  nel commettere il reato o nei comportamenti diretti
          ad  assicurare  il  prezzo,  il  prodotto,  il  profitto  o
          l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o
          si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
              b)  nel  commettere  il  reato  o  immediatamente  dopo
          l'autore  e'  sorpreso  insieme  a  due  o  piu' persone in
          condizioni  tali  da  frapporre  ostacolo  agli  organi  di
          polizia;
              c)  il fatto e' connesso con altro reato contro la fede
          pubblica o contro la pubblica amministrazione;
              d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi
          di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate,
          presentano  alterazioni  o  modifiche  idonee ad ostacolare
          l'intervento  degli  organi  di  polizia ovvero a provocare
          pericolo per la pubblica incolumita';
              e)  nel  commettere  il  reato  l'autore  ha utilizzato
          societa'  di  persone o di capitali ovvero si e' avvalso di
          disponibilita'  finanziarie in qualsiasi modo costituite in
          Stati   che   non   hanno  ratificato  la  Convenzione  sul
          riciclaggio,  la  ricerca,  il  sequestro e la confisca dei
          proventi  di  reato,  fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990,
          ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto
          1993,  n.  328,  e  che  comunque  non  hanno  stipulato  e
          ratificato   convenzioni   di  assistenza  giudiziaria  con
          l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
             3.  La  circostanza attenuante prevista dall'art. 62-bis
          del   codice   penale,   se  concorre  con  le  circostanze
          aggravanti  di  cui  alle  lettere  a) e d) del comma 2 del
          presente  articolo,  non puo' essere ritenuta equivalente o
          prevalente  rispetto  a  esse  e  la diminuzione di pena si
          opera  sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento
          conseguente alle predette aggravanti.».
             - Si  riporta il testo degli articoli 73 e 80 del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309:
             «Art.  73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
          sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
          n.   162,   art.   14,  comma  1).  -  1.  Chiunque,  senza
          l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,  coltiva, produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla
          tabella   I   prevista  dall'art.  14,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  a  venti  anni  e con la multa da euro
          26.000 a euro 260.000.
             1-bis.  Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque,   senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,
          importa,  esporta,  acquista,  riceve  a qualsiasi titolo o
          comunque illecitamente detiene:
              a)   sostanze   stupefacenti   o   psicotrope  che  per
          quantita',  in  particolare  se superiore ai limiti massimi
          indicati  con  decreto del Ministro della salute emanato di
          concerto   con  il  Ministro  della  giustizia  sentita  la
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
          nazionale  per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
          di  presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
          o   al   confezionamento   frazionato,   ovvero  per  altre
          circostanze  dell'azione,  appaiono destinate ad un uso non
          esclusivamente personale;
              b)   medicinali   contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi,  le  pene suddette sono diminuite da un terzo alla
          meta'.
             2.  Chiunque,  essendo munito dell'autorizzazione di cui
          all'art.  17, illecitamente cede, mette o procura che altri
          metta  in  commercio le sostanze o le preparazioni indicate
          nelle  tabelle  I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
          reclusione  da  sei  a ventidue anni e con la multa da euro
          26.000 a euro 300.000.
             2-bis.  Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel
          caso  di  illecita  produzione  o commercializzazione delle
          sostanze  chimiche  di  base  e  dei precursori di cui alle
          categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
          utilizzabili  nella  produzione  clandestina delle sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope  previste  nelle tabelle di cui
          all'art. 14.
             3.  Le  stesse  pene  si  applicano  a chiunque coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
             4.  Quando  le  condotte  di cui al comma 1 riguardano i
          medicinali  ricompresi  nella tabella II, sezioni A, B e C,
          di  cui  all'art.  14  e non ricorrono le condizioni di cui
          all'art.  17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite
          da un terzo alla meta'.
             5.   Quando,   per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le
          circostanze  dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
          delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
          di  lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
          uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
             5-bis.  Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati  di  cui  al  presente  articolo  commessi da persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope,  il  giudice,  con la sentenza di condanna o di
          applicazione  della  pena  su richiesta delle parti a norma
          dell'art.  444 del codice di procedura penale, su richiesta
          dell'imputato  e sentito il pubblico ministero, qualora non
          debba    concedersi    il   beneficio   della   sospensione
          condizionale  della  pena, puo' applicare, anziche' le pene
          detentive  e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di pubblica
          utilita'  di  cui  all'art.  54  del decreto legislativo 28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la   sentenza  il  giudice  incarica  l'Ufficio  locale  di
          esecuzione   penale   esterna   di  verificare  l'effettivo
          svolgimento  del  lavoro  di  pubblica  utilita'. L'Ufficio
          riferisce  periodicamente  al  giudice.  In deroga a quanto
          disposto  dall'art.  54  del  decreto legislativo 28 agosto
          2000,  n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
          corrispondente  a quella della sanzione detentiva irrogata.
          Esso  puo'  essere  disposto  anche nelle strutture private
          autorizzate  ai  sensi dell'art. 116, previo consenso delle
          stesse.  In caso di violazione degli obblighi connessi allo
          svolgimento  del  lavoro  di pubblica utilita', in deroga a
          quanto  previsto  dall'art.  54  del decreto legislativo 28
          agosto  2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o
          d'ufficio,    il    giudice    che    procede,   o   quello
          dell'esecuzione,  con le formalita' di cui all'art. 666 del
          codice  di  procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
          motivi  e  delle  circostanze  della violazione, dispone la
          revoca  della  pena  con  conseguente  ripristino di quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso  per  cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte.
             6.  Se  il  fatto  e'  commesso da tre o piu' persone in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata.
             7.  Le  pene  previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla  meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'   giudiziaria   nella  sottrazione  di  risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti.
             Art.  80 (Aggravanti specifiche). (Legge 26 giugno 1990,
          n.  162,  art.  18,  comma  1). - 1. Le pene previste per i
          delitti  di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla
          meta';
              a)   nei   casi  in  cui  le  sostanze  stupefacenti  e
          psicotrope  sono  consegnate o comunque destinate a persona
          di eta' minore;
              b)  nei  casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo
          comma dell'art. 112 del codice penale;
              c)  per  chi  ha  indotto  a  commettere  il reato, o a
          cooperare  nella  commissione  del  reato,  persona  dedita
          all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
              d)  se  il  fatto e' stato commesso da persona armata o
          travisata;
              e)  se  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sono
          adulterate  o  commiste  ad  altre  in  modo che ne risulti
          accentuata la potenzialita' lesiva;
              f)  se  l'offerta  o  la  cessione  e'  finalizzata  ad
          ottenere   prestazioni   sessuali   da   parte  di  persona
          tossicodipendente;
              g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno
          o  in  prossimita'  di  scuole  di  ogni  ordine  o  grado,
          comunita'  giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture
          per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
             2.  Se  il  fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope,  le  pene sono aumentate dalla
          meta'  a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione
          quando  i  fatti  previsti  dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
          riguardano  quantita'  ingenti  di  sostanze stupefacenti o
          psicotrope  e  ricorre  l'aggravante di cui alla lettera e)
          del comma 1.
             3.  Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole
          per  commettere  il delitto o per conseguirne per se' o per
          altri  il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di
          armi.
             4.   Si   applica  la  disposizione  del  secondo  comma
          dell'art. 112 del codice penale.
             [5.  Le  sanzioni  previste  dall'art. 76 sono aumentate
          nella   misura   stabilita  dal  presente  articolo  quando
          ricorrono  le  circostanze  ivi previste, eccettuata quella
          indicata dal comma 2].».
             - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  416  del codice
          penale:
             «Art.  416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti,   coloro   che   promuovono   o  costituiscono  od
          organizzano  l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
          la reclusione da tre a sette anni.
             Per  il  solo  fatto di partecipare all'associazione, la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
             I  capi  soggiacciono  alla  stessa pena stabilita per i
          promotori.
             Se  gli  associati  scorrono  in  armi  le campagne o le
          pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
          anni.
             La  pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'.
             Se  l'associazione  e'  diretta  a commettere taluno dei
          delitti  di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
          reclusione  da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
          secondo comma.».
             - Il libro II, titolo XII, capo II, sezione I del codice
          penale    reca: «Dei   delitti   contro   la   personalita'
          individuale».
             - Per  il  testo  degli  articoli  609-bis, 609-quater e
          609-octies del codice penale si veda nelle note all'art. 1.
             - Si  riporta  il  testo  dei  commi  3,  3-bis  e 3-ter
          dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (Testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          straniero.):
             «3.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  profitto  anche indiretto,
          compie  atti  diretti  a procurare l'ingresso di taluno nel
          territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
          presente   testo   unico,  ovvero  a  procurare  l'ingresso
          illegale  in  altro  Stato  del  quale  la  persona  non e'
          cittadina  o  non  ha  titolo  di  residenza permanente, e'
          punito  con  la reclusione da quattro a quindici anni e con
          la multa di 15.000 euro per ogni persona.
             3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
              a)   il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale  nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o piu'
          persone;
              b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
          persona  e'  stata  esposta a pericolo per la sua vita o la
          sua incolumita';
              c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
          persona   e'  stata  sottoposta  a  trattamento  inumano  o
          degradante;
              c-bis)  il  fatto  e' commesso da tre o piu' persone in
          concorso  tra  loro o utilizzando servizi internazionali di
          trasporto   ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati  o
          comunque illegalmente ottenuti.
             3-ter.  Se  i  fatti  di cui al comma 3 sono compiuti al
          fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
          comunque   allo  sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano
          l'ingresso  di minori da impiegare in attivita' illecite al
          fine  di  favorirne  lo  sfruttamento, la pena detentiva e'
          aumentata  da  un terzo alla meta' e si applica la multa di
          25.000 euro per ogni persona».
             - Per  il  testo dell' art. 609-bis del codice penale si
          veda nelle note all'art. 1.
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  609-ter  del codice
          penale:
             «Art.  609-ter  (Circostanze  aggravanti).  - La pena e'
          della  reclusione  da  sei  a dodici anni se i fatti di cui
          all'art. 609-bis sono commessi:
              1)  nei  confronti  di  persona che non ha compiuto gli
          anni quattordici;
              2)   con   l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche  o  stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa;
              3)  da  persona  travisata  o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
              4)  su  persona comunque sottoposta a limitazioni della
          liberta' personale;
              5)  nei  confronti  di  persona che non ha compiuto gli
          anni  sedici  della quale il colpevole sia l'ascendente, il
          genitore anche adottivo, il tutore.
             La  pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
          se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
          compiuto gli anni dieci.».
             - Per  il  testo  degli articoli 609-quater e 609-octies
          del codice penale vedi note all'art. 1.
             - Si riporta il testo dell'art. 80 della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354:
             «Art.  80 (Personale dell'amministrazione degli istituti
          di  prevenzione  e  di  pena).  -  Presso  gli  istituti di
          prevenzione  e  di  pena  per  adulti,  oltre  al personale
          previsto  dalle  leggi  vigenti,  operano gli educatori per
          adulti  e  gli  assistenti sociali dipendenti dai centri di
          servizio sociale previsti dall'art. 72.
             L'amministrazione  penitenziaria  puo' avvalersi, per lo
          svolgimento   delle   attivita'   di   osservazione   e  di
          trattamento,  di  personale  incaricato  giornaliero, entro
          limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
          del tesoro.
             Al  personale  incaricato  giornaliero  e' attribuito lo
          stesso  trattamento ragguagliato a giornata previsto per il
          corrispondente personale incaricato.
             Per  lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
          trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
          di  professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
          pedagogia,     psichiatria    e    criminologia    clinica,
          corrispondendo  ad  essi onorari proporzionati alle singole
          prestazioni effettuate.
             Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari,
          previsti   dall'art.  59,  e'  assicurato  mediante  operai
          specializzati con la qualifica di infermieri.
             A   tal   fine   la   dotazione  organica  degli  operai
          dell'amministrazione  degli  istituti  di  prevenzione e di
          pena,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
          marzo  1971,  n.  275,  emanato  a norma dell'art. 17 della
          legge  28  ottobre  1970,  n.  775,  e' incrementata di 800
          unita'  riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono
          attribuite  nella misura di 640 agli operai specializzati e
          di 160 ai capi operai.
             Le  modalita' relative all'assunzione di detto personale
          saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».