Art. 4.


Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
                  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115


  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio 2002, n. 115, dopo il comma
4-bis e' aggiunto il seguente:
  «4-ter.  La  persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,
609-quater  e  609-octies  del  codice  penale puo' essere ammessa al
patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  76 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di  spese  di giustizia. (Testo A) come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  76  (L)  (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
          essere  ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
          imponibile  ai  fini  dell'imposta  personale  sul reddito,
          risultante  dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
          10.628,16.
             2.  Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
          convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
          costituito  dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
          periodo   da   ogni  componente  della  famiglia,  compreso
          l'istante.
             3.  Ai  fini della determinazione dei limiti di reddito,
          si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
          dall'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF) o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva.
             4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono
          oggetto  della causa diritti della personalita', ovvero nei
          processi  in  cui  gli  interessi  del  richiedente sono in
          conflitto  con  quelli  degli  altri  componenti  il nucleo
          familiare con lui conviventi.
             4-bis.  Per  i  soggetti  gia'  condannati  con sentenza
          definitiva  per  i  reati  di cui agli articoli 416-bis del
          codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
          e  74,  comma  1,  del  testo  unico  di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
          per  i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
          dal  predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine di agevolare
          l'attivita'   delle   associazioni  previste  dallo  stesso
          articolo,  ai soli fini del presente decreto, il reddito si
          ritiene superiore ai limiti previsti.
             4-ter.  La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del codice penale puo'
          essere  ammessa  al patrocinio anche in deroga ai limiti di
          reddito previsti dal presente decreto.».