(( Art. 6-bis. Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri 1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Arma dei carabinieri puo' procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.». - Si riporta il testo dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008: «5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007: «93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.».