(( Art. 6-bis.


Reclutamento  di  ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
                             carabinieri


  1.  Nell'anno  2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al
contrasto  della criminalita' e al fine di garantire la funzionalita'
e  l'operativita'  dei comandi, degli enti e delle unita', l'Arma dei
carabinieri  puo'  procedere all'immissione in servizio permanente, a
domanda,  del  personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1,
del   decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e  successive
modificazioni,  che consegue tre anni di servizio a tempo determinato
entro   il   31  dicembre  2009,  previo  espletamento  di  procedure
concorsuali,   nel   limite  del  contingente  di  personale  di  cui
all'articolo  66,  comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
ferma  restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  con  progressivo  riassorbimento delle
posizioni   soprannumerarie.   Nelle  more  della  conclusione  delle
procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi
del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente
stabilito dalla legge di bilancio.))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del decreto
          legislativo  8  maggio  2001, n. 215, recante «Disposizioni
          per   disciplinare   la  trasformazione  progressiva  dello
          strumento  militare  in professionale, a norma dell'art. 3,
          comma  1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001, come
          modificato  dall'art.  8  del decreto legislativo 31 luglio
          2003,  n.  236,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
          del 28 agosto 2003:
             «1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2003, ciascuna Forza
          armata,  l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di
          finanza  possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali
          in  ferma  prefissata  con durata della ferma di due anni e
          sei  mesi,  incluso  il periodo di formazione, da reclutare
          tra  coloro  che  hanno  superato  con esito favorevole gli
          appositi corsi formativi.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  66,  comma  5, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della   finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 195 del 21 agosto
          2008:
             «5.  Per  l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
          procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
          requisiti  ivi  richiamati  nel limite di un contingente di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
          nell'anno  precedente.  In ogni caso il numero delle unita'
          di   personale  da  stabilizzare  non  puo'  eccedere,  per
          ciascuna  amministrazione,  il  10  per  cento delle unita'
          cessate nell'anno precedente.».
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 93, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  244,  recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  2008)»,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
          2007:
             «93.    Il    personale   dell'Arma   dei   carabinieri,
          stabilizzato  ai  sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
          legge   27   dicembre   2006,   n.  296,  e'  collocato  in
          soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.».