Art. 8.


                             Ammonimento


  1.  Fino  a  quando  non e'  proposta  querela  per il reato di cui
all'articolo  612-bis  del codice penale, introdotto dall'articolo 7,
la  persona  offesa  puo'  esporre  i fatti all'autorita' di pubblica
sicurezza   avanzando   richiesta  al  questore  di  ammonimento  nei
confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza
ritardo al questore.
  2.  Il  questore,  assunte  se necessario informazioni dagli organi
investigativi  e  sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga
fondata   l'istanza,   ammonisce   oralmente   il  soggetto  nei  cui
confronti e'  stato  richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere
una  condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia
del  processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al
soggetto   ammonito.  Il  questore  valuta  l'eventuale  adozione  di
provvedimenti in materia di armi e munizioni.
  3.  La  pena  per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice
penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito
ai sensi del presente articolo.
  4.  Si  procede  d'ufficio  per  il  delitto previsto dall'articolo
612-bis  del  codice  penale  quando il fatto e' commesso da soggetto
ammonito ai sensi del presente articolo.