Art. 3.

                         Compiti e funzioni

  1. La U.C. provvede a:
   -  individuare e definire, per le rispettive competenze, le misure
sanitarie  per  i  casi  di  presenza  o  di sospetto della malattia,
comprensive di quelle di profilassi, controllo e polizia sanitaria;
   -  individuare  e  definire gli eventuali scenari di intervento in
caso di vaccinazione di emergenza;
   -  valutare  la  situazione epidemiologica esistente nei territori
interessati  dalla  malattia  e  di  quelli potenzialmente a rischio,
definendo le relative strategie di intervento;
   -  individuare  e  coordinare  l'azione  delle autorita', fornendo
supporto organizzativo e tecnico-scientifico;
   -  coordinare  gli  interventi  delle  autorita' locali al fine di
armonizzare  i  comportamenti  delle  regioni  in materia di gestione
delle emergenze;
   -   predisporre   le  procedure  amministrative,  comprese  quelle
economiche,  necessarie  alla  gestione  delle  attivita' connesse al
controllo ed alla eradicazione della malattia;
   -  individuare  e predisporre gli atti e i provvedimenti necessari
per  il  reperimento  e l'erogazione di eventuali risorse finanziarie
straordinarie  necessarie  per  gli interventi conseguenti o comunque
correlati   alla  gestione  delle  attivita'  di  emergenza  ritenute
indispensabili  dalla  stessa  U.C.  ai  fini  del  controllo e della
eradicazone della malattia;
   -  attivare i flussi informativi necessari alla gestione del piano
di controllo;
   -  disporre  accertamenti  sanitari e verifiche epidemiologiche ad
integrazione o supporto di quanto effettuato a livello locale;
   -  verificare,  anche  mediante  l'intervento in loco, la corretta
applicazione  delle  misure  di  profilassi  e  di  polizia sanitaria
adottate e l'efficacia degli interventi effettuati in sede locale;
   -  garantire  la  tempestiva  diffusione  delle informazioni sulla
situazione epidemiologica;
   -  supportare  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche  sociali nei rapporti con i competenti Organismi comunitari
e internazionali;
   -  attivare  contatti  con altre Pubbliche Amministrazioni, con le
Forze  dell'Ordine  e con altri servizi civili, richiedendone, se del
caso, l'intervento.
  2.  Sulla  base  del rischio epidemiologico relativo alla malattia,
l'U.C.,  ai  fini  del  controllo  e  l'eradicazione  della malattia,
individua  le  misure sanitarie per il caso di presenza o di sospetto
di  influenza suina, comprensive di quelle di profilassi, controllo e
polizia  sanitaria, nonche' i territori che devono essere interessati
dalle stesse, ordinandone l'applicazione.