Art. 3. Compiti e funzioni 1. La U.C. provvede a: - individuare e definire, per le rispettive competenze, le misure sanitarie per i casi di presenza o di sospetto della malattia, comprensive di quelle di profilassi, controllo e polizia sanitaria; - individuare e definire gli eventuali scenari di intervento in caso di vaccinazione di emergenza; - valutare la situazione epidemiologica esistente nei territori interessati dalla malattia e di quelli potenzialmente a rischio, definendo le relative strategie di intervento; - individuare e coordinare l'azione delle autorita', fornendo supporto organizzativo e tecnico-scientifico; - coordinare gli interventi delle autorita' locali al fine di armonizzare i comportamenti delle regioni in materia di gestione delle emergenze; - predisporre le procedure amministrative, comprese quelle economiche, necessarie alla gestione delle attivita' connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia; - individuare e predisporre gli atti e i provvedimenti necessari per il reperimento e l'erogazione di eventuali risorse finanziarie straordinarie necessarie per gli interventi conseguenti o comunque correlati alla gestione delle attivita' di emergenza ritenute indispensabili dalla stessa U.C. ai fini del controllo e della eradicazone della malattia; - attivare i flussi informativi necessari alla gestione del piano di controllo; - disporre accertamenti sanitari e verifiche epidemiologiche ad integrazione o supporto di quanto effettuato a livello locale; - verificare, anche mediante l'intervento in loco, la corretta applicazione delle misure di profilassi e di polizia sanitaria adottate e l'efficacia degli interventi effettuati in sede locale; - garantire la tempestiva diffusione delle informazioni sulla situazione epidemiologica; - supportare il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei rapporti con i competenti Organismi comunitari e internazionali; - attivare contatti con altre Pubbliche Amministrazioni, con le Forze dell'Ordine e con altri servizi civili, richiedendone, se del caso, l'intervento. 2. Sulla base del rischio epidemiologico relativo alla malattia, l'U.C., ai fini del controllo e l'eradicazione della malattia, individua le misure sanitarie per il caso di presenza o di sospetto di influenza suina, comprensive di quelle di profilassi, controllo e polizia sanitaria, nonche' i territori che devono essere interessati dalle stesse, ordinandone l'applicazione.