Art. 4. Organizzazione e funzionamento 1. All'attivazione e al funzionamento della U.C. si provvede con i mezzi e le strutture esistenti presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria, opportunamente integrate in caso di necessita' con quelle che saranno messe a disposizione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato. 2. I componenti della U.C. non hanno diritto ad alcun compenso. 3. Le spese di missione, trasferta e soggiorno dei componenti della U.C. sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto. Roma, 29 aprile 2009 Il Ministro : Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2009 Ufficio controllo preventivo sui servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 354