Art. 4.

                   Organizzazione e funzionamento

  1.  All'attivazione e al funzionamento della U.C. si provvede con i
mezzi  e  le  strutture  esistenti presso la Direzione Generale della
prevenzione sanitaria, opportunamente integrate in caso di necessita'
con quelle che saranno messe a disposizione dal Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali, senza alcun onere aggiuntivo
a carico del bilancio dello Stato.
  2. I componenti della U.C. non hanno diritto ad alcun compenso.
  3. Le spese di missione, trasferta e soggiorno dei componenti della
U.C. sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
  La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
avra'  efficacia  fino  alla  cessazione  dello stato di emergenza in
atto.

   Roma, 29 aprile 2009

                                                Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2009
Ufficio  controllo  preventivo  sui  servizi  alla persona e dei beni
   culturali, registro n. 1, foglio n. 354