Art. 4.

                        Compiti istituzionali
  1.  Il Ministero della salute si avvale del comando Carabinieri per
la tutela della salute per la repressione delle attivita' illecite in
materia  sanitaria,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
  2.  Il  Ministro della salute si avvale del comando Carabinieri per
la tutela della salute per lo svolgimento delle seguenti attivita' di
vigilanza e controllo, nelle materie:
   a)  relative  alla  produzione  e  commercializzazione di sostanze
stupefacenti  di  cui  agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, nonche' al trattamento di
tossicodipendenti.  A  tal  fine il comando Carabinieri per la tutela
della  salute puo' procedere, in qualunque momento, anche in concorso
con  i  competenti  comandi  territoriali  dell'Arma,  ad ispezioni e
prelievi dei campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici dove si
producono,  si  conservano  in  deposito,  si  commercializzano  e si
consumano  le  predette  sostanze,  nonche' negli scali aeroportuali,
marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere. Gli esami e
le  analisi  di  campioni  sono  eseguiti  presso  i laboratori delle
aziende  sanitarie locali o agenzie di protezione ambientale o presso
strutture specializzate di investigazioni scientifiche dell'Arma;
   b) della profilassi internazionale, della sanita' marittima, aerea
e  di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi delle
derrate   alimentari   immagazzinate,  della  produzione,  commercio,
vendita  e  pubblicita'  dei  prodotti chimici usati in medicina, dei
preparati   farmaceutici,   preparati   galenici,  medicinali  e  gas
medicinali,  vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, di
cui  al decreto del Ministero della sanita' 17 marzo 1975, richiamato
in premessa;
   c)  relative  all'esecuzione  dei  campionamenti in attuazione dei
piani  di  controllo  annuali  dei  farmaci autorizzati con procedure
nazionale e comunitaria (EDQM);
   d)  dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, di cui al decreto del
Ministero della sanita' 24 aprile 1975, richiamato in premessa;
   e)   dell'igiene,   sanita'   pubblica   e   Polizia  veterinaria,
limitatamente  a  quelle  conseguenti  all'adozione  di provvedimenti
aventi  carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedono,
per  la  loro  rilevanza  pluriregionale, nazionale o interregionale,
indirizzi  unitari  e  interventi  operativi  a tutela dell'interesse
nazionale,  di  cui al decreto del Ministero della sanita' 25 gennaio
1979, richiamato in premessa;
   f)  connesse  al  settore agro-alimentare, in relazione al decreto
del Ministero della sanita' 5 aprile 1989, richiamato in premessa;
   g)  della cosmetovigilanza, d'intesa con la direzione generale del
farmaco  e  dei  dispositivi  medici  del  Ministero  della salute, e
relative  alle  informazioni  previste  dall'art.  11, comma 7, della
legge  11  ottobre  1986,  n.  713, e successive modificazioni, sulla
produzione  e  vendita  dei  cosmetici,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministero della salute 24 dicembre 1986, richiamato in premessa;
   h)  delle  forniture  alimentari  ai  Paesi  in via di sviluppo, a
richiesta  del  Ministero  per  le politiche agricole e forestali, in
relazione  all'art.  10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, richiamato
in premessa;
   i)  relative  alla  informazione  scientifica sui farmaci, come da
decreto  legislativo  29  aprile  2006, n. 219, decreto del Ministero
della sanita' 4 dicembre 1990, richiamato in premessa;
   l)  delle  prescrizioni  farmaceutiche  per  l'accertamento  delle
truffe  in  danno  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in relazione
all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
   m)  della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e  conservati,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1993, n.
352;
   n)  concernenti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei
prodotti  alimentari  sulle aree pubbliche, di cui all'art. 10, comma
2, dell'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002, menzionata
in premessa;
   o)   relative   alla   destinazione   d'uso  di  materie  prime  e
semilavorati di cui alla legge 12 dicembre 2002, n. 273;
   p)  dei  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
al  protocollo  d'intesa  del 12 febbraio 2007 tra il Ministero della
salute   e   l'autorita'  per  la  vigilanza  ai  sensi  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   q)  della  vigilanza  integrata nei luoghi di lavoro, in relazione
alle  previsioni  di cui alla legge n. 123 del 2007, e alla direttiva
generale  per  l'attivita'  amministrativa e la gestione - anno 2007,
emanata  dal  Ministro  della  salute ai fini del miglioramento della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
e  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001;
   r)   concernenti   il  Piano  nazionale  integrato  ai  sensi  del
regolamento   CE  882/2004  sulla  sicurezza  alimentare,  citato  in
premessa;
   s)   connesse   alla   piena   attuazione   della   tracciabilita'
farmaceutica  e  al  monitoraggio  delle  confezioni  dei  medicinali
all'interno  del  sistema distributivo, di cui al progetto richiamato
in premessa;
   t)  attinenti  alla lotta al doping, in relazione alle iniziative,
citate  in premessa, avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il
controllo  sul  doping  e  per la tutela della salute nelle attivita'
sportive  del  Ministero della salute, dal Ministero per le politiche
giovanili  e  le attivita' sportive e dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI);
   u)  concernenti  la valutazione dell'entita' e della tipologia del
fenomeno   contraffazione   farmaceutica   in   Italia,   nonche'  il
rafforzamento  della  cooperazione  internazionale  per lo scambio di
informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;
   v)  relative  ai  messaggi  pubblicitari dei medicinali e di altri
prodotti  di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art.
201  del  regio  decreto  27 luglio 1934, n.1265, recante testo unico
delle  leggi  sanitarie, effettuati esclusivamente o parzialmente con
mezzi  fonici,  di cui al decreto del Ministro della salute 18 luglio
2007, richiamato in premessa.