Art. 4. Compiti istituzionali 1. Il Ministero della salute si avvale del comando Carabinieri per la tutela della salute per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. 2. Il Ministro della salute si avvale del comando Carabinieri per la tutela della salute per lo svolgimento delle seguenti attivita' di vigilanza e controllo, nelle materie: a) relative alla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' al trattamento di tossicodipendenti. A tal fine il comando Carabinieri per la tutela della salute puo' procedere, in qualunque momento, anche in concorso con i competenti comandi territoriali dell'Arma, ad ispezioni e prelievi dei campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze, nonche' negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere. Gli esami e le analisi di campioni sono eseguiti presso i laboratori delle aziende sanitarie locali o agenzie di protezione ambientale o presso strutture specializzate di investigazioni scientifiche dell'Arma; b) della profilassi internazionale, della sanita' marittima, aerea e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, medicinali e gas medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, di cui al decreto del Ministero della sanita' 17 marzo 1975, richiamato in premessa; c) relative all'esecuzione dei campionamenti in attuazione dei piani di controllo annuali dei farmaci autorizzati con procedure nazionale e comunitaria (EDQM); d) dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, di cui al decreto del Ministero della sanita' 24 aprile 1975, richiamato in premessa; e) dell'igiene, sanita' pubblica e Polizia veterinaria, limitatamente a quelle conseguenti all'adozione di provvedimenti aventi carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedono, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale, indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale, di cui al decreto del Ministero della sanita' 25 gennaio 1979, richiamato in premessa; f) connesse al settore agro-alimentare, in relazione al decreto del Ministero della sanita' 5 aprile 1989, richiamato in premessa; g) della cosmetovigilanza, d'intesa con la direzione generale del farmaco e dei dispositivi medici del Ministero della salute, e relative alle informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, sulla produzione e vendita dei cosmetici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 24 dicembre 1986, richiamato in premessa; h) delle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, a richiesta del Ministero per le politiche agricole e forestali, in relazione all'art. 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, richiamato in premessa; i) relative alla informazione scientifica sui farmaci, come da decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 219, decreto del Ministero della sanita' 4 dicembre 1990, richiamato in premessa; l) delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; m) della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352; n) concernenti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002, menzionata in premessa; o) relative alla destinazione d'uso di materie prime e semilavorati di cui alla legge 12 dicembre 2002, n. 273; p) dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al protocollo d'intesa del 12 febbraio 2007 tra il Ministero della salute e l'autorita' per la vigilanza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; q) della vigilanza integrata nei luoghi di lavoro, in relazione alle previsioni di cui alla legge n. 123 del 2007, e alla direttiva generale per l'attivita' amministrativa e la gestione - anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai fini del miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; r) concernenti il Piano nazionale integrato ai sensi del regolamento CE 882/2004 sulla sicurezza alimentare, citato in premessa; s) connesse alla piena attuazione della tracciabilita' farmaceutica e al monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, di cui al progetto richiamato in premessa; t) attinenti alla lotta al doping, in relazione alle iniziative, citate in premessa, avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Ministero della salute, dal Ministero per le politiche giovanili e le attivita' sportive e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); u) concernenti la valutazione dell'entita' e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonche' il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica; v) relative ai messaggi pubblicitari dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, recante testo unico delle leggi sanitarie, effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, di cui al decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, richiamato in premessa.