Art. 5.

   Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute
  1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto
il  territorio  nazionale  sulla  scorta delle direttive del Ministro
della  salute,  nel rispetto delle disposizioni vigenti, tenuto conto
del  sistema di coordinamento delle Forze di polizia e ferme restando
le direttive per il riassetto dei comparti di specialita' delle Forze
di  polizia  emanate  dal Ministro dell'interno con il decreto del 28
aprile  2006 e le competenze ivi definite nello specifico settore per
il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.
  2.  Il  comando  Carabinieri  per  la  tutela  della  salute svolge
accertamenti   ed  indagini  su  tutto  il  territorio  nazionale  in
esecuzione   dei  poteri  di  vigilanza  e  controllo  attribuiti  al
Ministero  della  salute dagli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre
1978,  n. 833, dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502, e successive modificazioni, dall'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
  3.  Il  comando  Carabinieri  per  la  tutela  della  salute svolge
indagini  di  settore  in  materia di prevenzione e repressione delle
frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, anche in
esecuzione  dei  poteri  attribuiti  al  Ministro della salute con il
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto
1986,  n. 462, ed in relazione al decreto del Ministero della sanita'
5 aprile 1989, richiamato in premessa.
  4. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini della
vigilanza    sulle   attivita'   finalizzate   al   trattamento   dei
tossicodipendenti,  su  richiesta  del  Ministro  della  salute, puo'
procedere,  in qualunque momento, ad ispezioni e verifiche nelle aree
e  negli edifici dove sono svolte attivita' di recupero e trattamento
dei tossicodipendenti.
  5.  Il comando Carabinieri per la tutela della salute, su richiesta
del  Ministro  della  salute,  puo' procedere in qualunque momento ad
effettuare   ispezioni   e   verifiche   ispettive   e  ad  impartire
prescrizioni  dirette  all'applicazione delle disposizioni in materia
di  tutela  della  salute  nei  luoghi  di  lavoro  in relazione alle
previsioni contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 123.