Art. 6.

          Attribuzioni a carico del Ministero della salute
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'incremento  extraorganico  di  cui
all'art. 2 del presente decreto provvede il Ministero della salute ai
sensi   dell'art.  4  del  decreto-legge  1  ottobre  2005,  n.  202,
convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30
novembre 2005, n. 244.
  2.  Sono  posti,  altresi', a carico dei corrispondenti capitoli di
bilancio del Ministero della salute:
   a)  gli oneri relativi alle indennita' di missione dei militari in
organico ed extraorganico;
   b)   le   spese  per  il  fitto  dei  locali,  gli  arredi  e  per
l'approvvigionamento  di  quanto  necessario  alla  funzionalita' del
comando, per quanto concerne la sede centrale e quelle periferiche;
   c)  le  spese di acquisto, gestione e manutenzione ovvero noleggio
degli   automezzi,   dei  materiali  vari  connessi  alle  specifiche
attivita' istituzionali;
   d) gli oneri di formazione specialistica.
  3.  Rimangono  a  carico del bilancio dell'Arma dei carabinieri gli
oneri  relativi  agli  assegni fissi, per le sole unita' in organico,
all'armamento  e  all'equipaggiamento  individuale  del  personale in
organico ed extraorganico del comando Carabinieri per la tutela della
salute.