Art. 6. Attribuzioni a carico del Ministero della salute 1. Agli oneri derivanti dall'incremento extraorganico di cui all'art. 2 del presente decreto provvede il Ministero della salute ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244. 2. Sono posti, altresi', a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero della salute: a) gli oneri relativi alle indennita' di missione dei militari in organico ed extraorganico; b) le spese per il fitto dei locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalita' del comando, per quanto concerne la sede centrale e quelle periferiche; c) le spese di acquisto, gestione e manutenzione ovvero noleggio degli automezzi, dei materiali vari connessi alle specifiche attivita' istituzionali; d) gli oneri di formazione specialistica. 3. Rimangono a carico del bilancio dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi agli assegni fissi, per le sole unita' in organico, all'armamento e all'equipaggiamento individuale del personale in organico ed extraorganico del comando Carabinieri per la tutela della salute.