IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visti gli articoli 14 e 32 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive; Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, recante il Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione ed il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, cosi' come aggiornato dal nuovo Regolamento sanitario internazionale 2005, entrato in vigore il 15 giugno 2007; Visti l'articolo 112, comma 3, lettera g) e l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Preso atto della recente insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico; Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissibilita' interumana per via aerea in occasione di contatti stretti; Considerato che in data 29 aprile 2009 l'Organizzazione mondiale della sanita' ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 4 alla fase 5, con indicazione agli Stati Membri per l'innalzamento dei livelli di sorveglianza e l'immediata attuazione di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali; Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a ridurre il rischio di diffusione in Italia della influenza da nuovo virus A(H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanita'; Considerata l'esigenza di evitare l'eventuale diffusione dell'infezione da nuovo virus A(H1N1) in collettivita' scolastiche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Vista l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2009 concernente: «Istituzione dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla influenza da nuovo virus A(H1N1)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2009, n. 99; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»; Ordina: Art. 1. 1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio in arrivo in Italia provenienti direttamente o indirettamente con vettore aereo dal Messico, in cui sono state segnalate epidemie da nuovo virus influenzale A(H1N1), di fornire agli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali (Autorita' Sanitaria aeroportuale) del primo scalo italiano le proprie generalita' ed ogni altro elemento che gli stessi USMAF riterranno utile acquisire per garantire la loro rintracciabilita' nei quattordici giorni successivi all'arrivo, nonche' di sottoporsi ad ogni eventuale accertamento diagnostico stabilito dalla Autorita' Sanitaria aeroportuale al momento dell'arrivo. 2. A tal fine i predetti passeggeri e componenti dell'equipaggio compilano e consegnano alla Autorita' sanitaria aeroportuale una dichiarazione su modello riportato in allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. 3. I dati, forniti ai fini di sanita' pubblica, vengono trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali. 4. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni ove non si sia verificato nessun caso sospetto di malattia.