IL MINISTRO DEL LAVORO,  DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visti gli articoli 14 e 32 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  32 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante  l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  dicembre 1990, concernente il
Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive;
  Visto  il  regio  decreto  2  maggio  1940,  n.  1045,  recante  il
Regolamento  per  la  polizia  sanitaria  dell'aeronavigazione  ed il
decreto  legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la revisione della parte aeronautica del
Codice  della  navigazione,  a  norma  dell'articolo  2 della legge 9
novembre 2004, n. 265;
  Visto  il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25  luglio  1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973  e  reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, cosi' come
aggiornato  dal  nuovo  Regolamento  sanitario  internazionale  2005,
entrato in vigore il 15 giugno 2007;
  Visti  l'articolo  112,  comma  3,  lettera g) e l'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Preso  atto  della  recente  insorgenza di epidemie di influenza da
nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico;
  Considerato  che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale forma
morbosa  indicano  la  trasmissibilita'  interumana  per via aerea in
occasione di contatti stretti;
  Considerato  che  in  data 29 aprile 2009 l'Organizzazione mondiale
della sanita' ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 4
alla fase 5, con indicazione agli Stati Membri per l'innalzamento dei
livelli  di  sorveglianza e l'immediata attuazione di quanto previsto
dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
  Ritenuto  necessario  mettere  in  atto  misure idonee a ridurre il
rischio  di  diffusione  in  Italia  della  influenza  da nuovo virus
A(H1N1),     tenuto     conto     delle    indicazioni    provenienti
dall'Organizzazione mondiale della sanita';
  Considerata    l'esigenza   di   evitare   l'eventuale   diffusione
dell'infezione da nuovo virus A(H1N1) in collettivita' scolastiche;
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
  Vista  l'Ordinanza  ministeriale  del  29  aprile 2009 concernente:
«Istituzione dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le
misure  di  emergenza  per  fronteggiare  i  pericoli derivanti dalla
influenza   da   nuovo  virus  A(H1N1)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2009, n. 99;
  Visto  il  decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio, per taluni
atti di competenza dell'amministrazione»;
                               Ordina:

                               Art. 1.

  1.  E'  fatto obbligo a tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio
in  arrivo  in  Italia  provenienti direttamente o indirettamente con
vettore  aereo  dal  Messico, in cui sono state segnalate epidemie da
nuovo  virus  influenzale  A(H1N1), di fornire agli Uffici di sanita'
marittima,  aerea  e  di  frontiera - USMAF del Ministero del lavoro,
della   salute   e   delle  Politiche  Sociali  (Autorita'  Sanitaria
aeroportuale) del primo scalo italiano le proprie generalita' ed ogni
altro  elemento  che  gli stessi USMAF riterranno utile acquisire per
garantire la loro rintracciabilita' nei quattordici giorni successivi
all'arrivo,  nonche'  di  sottoporsi  ad  ogni eventuale accertamento
diagnostico  stabilito  dalla  Autorita'  Sanitaria  aeroportuale  al
momento dell'arrivo.
  2.  A  tal  fine i predetti passeggeri e componenti dell'equipaggio
compilano  e  consegnano  alla  Autorita'  sanitaria aeroportuale una
dichiarazione  su  modello  riportato  in allegato 1, che costituisce
parte integrante della presente Ordinanza.
  3.  I  dati,  forniti ai fini di sanita' pubblica, vengono trattati
nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali.
  4.  La  documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni
ove non si sia verificato nessun caso sospetto di malattia.