Art. 2.


  1.  Le  Compagnie  aeree  italiane  ed  estere  che effettuano voli
diretti per l'Italia dal Messico provvedono attraverso idonei accordi
con  l'autorita'  o  l'ente  di  gestione dello scalo aeroportuale di
arrivo affinche' i passeggeri provenienti dal Messico in arrivo con i
predetti  voli  siano  accompagnati  ad  un'apposita zona dedicata ai
controlli    sanitari,   identificata   dalla   Autorita'   sanitaria
aeroportuale.
  2.  Gli  Enti  che  gestiscono  gli  scali  aeroportuali  ove  sono
effettuati  voli  diretti  per  l'Italia  dal Messico mettono in atto
tutte  le  misure organizzative necessarie a consentire ai passeggeri
interessati  di  sottoporsi alle operazioni di vigilanza sanitaria ed
alle  Compagnie  aeree  di  ottemperare  agli  obblighi  di  cui alla
presente Ordinanza.