Art. 2. 1. Le Compagnie aeree italiane ed estere che effettuano voli diretti per l'Italia dal Messico provvedono attraverso idonei accordi con l'autorita' o l'ente di gestione dello scalo aeroportuale di arrivo affinche' i passeggeri provenienti dal Messico in arrivo con i predetti voli siano accompagnati ad un'apposita zona dedicata ai controlli sanitari, identificata dalla Autorita' sanitaria aeroportuale. 2. Gli Enti che gestiscono gli scali aeroportuali ove sono effettuati voli diretti per l'Italia dal Messico mettono in atto tutte le misure organizzative necessarie a consentire ai passeggeri interessati di sottoporsi alle operazioni di vigilanza sanitaria ed alle Compagnie aeree di ottemperare agli obblighi di cui alla presente Ordinanza.