Art. 3.

  1.  Ai  sensi  della  presente  Ordinanza  i passeggeri con sintomi
sospetti  di  influenza  saranno  avviati, a seconda delle condizioni
cliniche   manifestate   e,  a  giudizio  della  Autorita'  sanitaria
aeroportuale,  alla  struttura  sanitaria territoriale di riferimento
per ulteriori approfondimenti diagnostici, per i trattamenti del caso
e  per l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive
e diffusive.