Art. 3. 1. Ai sensi della presente Ordinanza i passeggeri con sintomi sospetti di influenza saranno avviati, a seconda delle condizioni cliniche manifestate e, a giudizio della Autorita' sanitaria aeroportuale, alla struttura sanitaria territoriale di riferimento per ulteriori approfondimenti diagnostici, per i trattamenti del caso e per l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive e diffusive.