Art. 4.

  1. I soggetti individuati dalla Struttura sanitaria territoriale di
riferimento  come  «contatti stretti» di casi confermati di infezione
da  virus  A(H1N1)  saranno  sottoposti,  da  parte  della  Autorita'
sanitaria  competente,  a  chemioprofilassi e sorveglianza sanitaria,
per un periodo di sette giorni.