Art. 6. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove necessario anche tramite specifici accordi, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale e la Croce Rossa Italiana per quanto di specifica competenza collaborano alle attivita' di cui alla presente Ordinanza. 2. La presente Ordinanza ha validita' fino al 31 luglio 2009. La presente Ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 maggio 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Fazio Registrata alla Corte dei Conti il 4 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 2, foglio n. 20