Art. 6.

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano, ove
necessario   anche   tramite   specifici  accordi,  le  articolazioni
territoriali  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  la  Croce Rossa
Italiana   per   quanto  di  specifica  competenza  collaborano  alle
attivita' di cui alla presente Ordinanza.
  2. La presente Ordinanza ha validita' fino al 31 luglio 2009.
  La presente Ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la
registrazione  ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 4 maggio 2009
                                                  p. Il Ministro
                                         Il Sottosegretario  di Stato
                                                     Fazio

Registrata alla Corte dei Conti il 4 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali Registro n. 2, foglio n. 20