Art. 3. 1. Per la realizzazione degli interventi da porre in essere per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato, oltre a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato a derogare all'art. 24 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissario delegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992. 3. Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, e' altresi' autorizzato ad avvalersi dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, per l'accertamento della congruita' delle forniture di beni e servizi acquisiti in relazione al Grande evento G8 e per l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.