Art. 3.

  1.  Per  la  realizzazione  degli interventi da porre in essere per
fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato,
oltre  a  quanto  previsto  dall'art.  3 dell'ordinanza di protezione
civile   n.  3753  del  6  aprile  2009  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  e'  autorizzato  a  derogare  all'art.  24 decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.  Ai  fini  delle  procedure di occupazione ed espropriazione, il
Commissario  delegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del
territorio  sulla  base di apposita convenzione da stipulare ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992.
  3.  Il  Capo  Dipartimento  della  protezione  civile,  Commissario
delegato,  ai  sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6 aprile 2009, e' altresi'
autorizzato  ad  avvalersi  dell'Agenzia del territorio sulla base di
apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n.
225  del 1992, per l'accertamento della congruita' delle forniture di
beni  e  servizi  acquisiti  in  relazione  al Grande evento G8 e per
l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.