Art. 5. 1. I contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009 che prenotano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono integrare o modificare il formulario gia' validamente presentato, conservando l'ordine cronologico acquisito con la sua presentazione in tempo utile per il rilascio dell'eventuale nulla-osta alla fruizione del credito stesso. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2009 Il Presidente: Berlusconi