Art. 5.



  1.  I contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal
decreto  del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009
che  prenotano,  ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  la  fruizione  del  credito  d'imposta di cui
all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e   successive  modificazioni,  possono  integrare  o  modificare  il
formulario   gia'   validamente   presentato,   conservando  l'ordine
cronologico  acquisito con la sua presentazione in tempo utile per il
rilascio dell'eventuale nulla-osta alla fruizione del credito stesso.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 8 maggio 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi