Art. 6. Presentazione della dichiarazione 1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati; il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; la dichiarazione puo' essere presentata anche a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI …», e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. 2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione della dichiarazione. 4. Il comune, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, puo' stabilire altre modalita' di trasmissione della dichiarazione piu' adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2009 Il direttore generale: Lapecorella