Art. 6.


                  Presentazione della dichiarazione


  1.  La  presentazione  della  dichiarazione  deve essere effettuata
mediante  consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o
prevalentemente  la  superficie degli immobili dichiarati; il comune,
anche  se  non  richiesto, deve rilasciare ricevuta; la dichiarazione
puo'  essere  presentata  anche  a  mezzo posta mediante raccomandata
senza  ricevuta  di  ritorno,  in  busta  chiusa  recante la dicitura
«Dichiarazione  ICI  …», e deve essere indirizzata all'ufficio
tributi del comune competente.
  2.  La  spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo
lettera  raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.
  3.  La data di spedizione e' considerata come data di presentazione
della dichiarazione.
  4.  Il comune, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare,
puo'  stabilire  altre  modalita' di trasmissione della dichiarazione
piu'  adeguate  alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve
dare  ampia  informazione  ai  contribuenti  al fine di consentire il
corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 maggio 2009
                                   Il direttore generale: Lapecorella