Art. 11.

                      Revoca dei finanziamenti


  Il   mancato  rispetto  dei  tempi  di  attuazione  dell'intervento
proposto,  esposti  nell'istanza  di  cui  all'art.  2  dai  soggetti
richiedenti,  potra' comportare, previa valutazione della Commissione
di  alta  vigilanza,  la  revoca  dei  finanziamenti  e la successiva
assegnazione ad altri soggetti ammessi in graduatoria.
   Roma, 16 febbraio 2009
                                               Il Ministro : Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2009
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
   del territorio, registro n. 3, foglio n. 336