Art. 11. Revoca dei finanziamenti Il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento proposto, esposti nell'istanza di cui all'art. 2 dai soggetti richiedenti, potra' comportare, previa valutazione della Commissione di alta vigilanza, la revoca dei finanziamenti e la successiva assegnazione ad altri soggetti ammessi in graduatoria. Roma, 16 febbraio 2009 Il Ministro : Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336