Art. 2.

                     Presentazione delle istanze


  Le   istanze  per  la  richiesta  di  finanziamento  devono  essere
presentate  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici  -  Direzione  generale  del trasporto pubblico locale,
entro  120  giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto dirigenziale con il quale e' indicata
la  documentazione  istruttoria  da  produrre  a corredo dell'istanza
medesima.
  Considerata  la  limitatezza delle risorse disponibili, nel caso in
cui   il   costo  dell'intervento  oggetto  di  finanziamento  superi
l'ammontare  di  M€  100,  esso  deve  prevedere almeno un lotto
funzionale prioritario di importo non superiore al suddetto valore.
  Qualora  l'intervento interessi diversi enti locali gli stessi, con
apposito  accordo  di programma, devono individuare l'ente locale cui
e'   delegata  la  gestione  del  rapporto  con  il  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   ai   fini   dell'istanza   per
l'assegnazione e l'erogazione del contributo.