Art. 2. Presentazione delle istanze Le istanze per la richiesta di finanziamento devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale del trasporto pubblico locale, entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto dirigenziale con il quale e' indicata la documentazione istruttoria da produrre a corredo dell'istanza medesima. Considerata la limitatezza delle risorse disponibili, nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di M€ 100, esso deve prevedere almeno un lotto funzionale prioritario di importo non superiore al suddetto valore. Qualora l'intervento interessi diversi enti locali gli stessi, con apposito accordo di programma, devono individuare l'ente locale cui e' delegata la gestione del rapporto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'istanza per l'assegnazione e l'erogazione del contributo.