Art. 3. Settori di intervento Le istanze di cui agli articoli precedenti devono riguardare le seguenti tipologie di sistema: sistemi di trasporto a guida vincolata, cosi' come previsto all'art. 1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998; sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune; sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, cosi' come integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato alla esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.