Art. 3.

                        Settori di intervento


  Le  istanze  di  cui  agli articoli precedenti devono riguardare le
seguenti tipologie di sistema:
   sistemi  di  trasporto  a  guida  vincolata,  cosi'  come previsto
all'art.   1,   comma   1,   della  legge  n. 211/1992  e  successive
modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998;
   sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune;
   sistemi  urbani  di  connessione  quali  ascensori,  scale mobili,
tappeti  mobili,  cosi'  come  integrato dall'art. 50, comma 1, della
legge n. 448/1998.
  Il  finanziamento di nuovi interventi e' subordinato alla esistenza
di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.