Art. 6. Procedura di assegnazione delle risorse Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all'art. 2 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 3 della legge n. 204/1995 che entro 90 giorni deve completare la propria istruttoria presentando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la graduatoria di merito. La Commissione di alta vigilanza definisce le modalita' di valutazione degli interventi, oggetto di finanziamento, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al C.I.P.E. il conseguente piano di riparto delle risorse per la successiva approvazione.