Art. 6.

               Procedura di assegnazione delle risorse


  Ai   fini  della  valutazione  delle  istanze  presentate  e  della
definizione  del  piano  di  riparto delle risorse, le istanze di cui
all'art.  2 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui
all'art.   3  della  legge  n. 204/1995  che  entro  90  giorni  deve
completare  la  propria  istruttoria  presentando  al  Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti la graduatoria di merito.
  La   Commissione  di  alta  vigilanza  definisce  le  modalita'  di
valutazione degli interventi, oggetto di finanziamento, ai fini della
formulazione  della  graduatoria di merito, sulla base dei criteri di
cui al successivo art. 7.
  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti trasmette al
C.I.P.E.  il  conseguente  piano  di  riparto  delle  risorse  per la
successiva approvazione.