Art. 7. Criteri di valutazione dei progetti Ai fini dell'ammissibilita', tutte le istanze pervenute vengono esaminate in via preliminare in ragione della rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di mobilita' dell'area interessata ed alla completezza della documentazione progettuale nei termini fissati dalla normativa vigente. Le istanze che hanno superato tale preliminare giudizio di ammissibilita' sono valutate, ai fini della predisposizione di una graduatoria utile per l'accesso ai contributi, in relazione ai seguenti aspetti: 1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio interessato con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.), coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualita' ambientale; 2) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull'utilizzo globale del trasporto pubblico; valutazione della qualita' e attendibilita' dell'analisi presentata; 3) effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2, riduzione dell'incidentalita', riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico; valutazione della qualita' e attendibilita' dell'analisi presentata; 4) dimostrazione della fattibilita' tecnico-economica dell'intervento; valutazione della qualita' della progettazione; 5) attendibilita' e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di attuazione del programma (progettazioni, approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione dell'opera), attribuendo nella valutazione maggior peso agli interventi per i quali risulta piu' avanzato lo stato della progettazione e il successivo iter di approvazione; 6) attendibilita' del piano economico-finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano, anche con riferimento alla copertura dei futuri costi del servizio da attivare; valutazione del rapporto (min. 0,35) tra ricavi tariffari e costi del servizio al netto del costo di gestione dell'infrastruttura; 7) validita' del sistema proposto in termini di analisi costi/benefici; 8) dimostrazione dell'efficienza, efficacia e qualita' dei servizi di trasporto erogati con l'attivazione dell'esercizio del sistema proposto.