Art. 7.

                 Criteri di valutazione dei progetti


  Ai  fini  dell'ammissibilita',  tutte  le istanze pervenute vengono
esaminate   in   via   preliminare   in   ragione  della  rispondenza
dell'intervento   proposto   alle  esigenze  di  mobilita'  dell'area
interessata  ed alla completezza della documentazione progettuale nei
termini fissati dalla normativa vigente.
  Le   istanze  che  hanno  superato  tale  preliminare  giudizio  di
ammissibilita'  sono  valutate,  ai fini della predisposizione di una
graduatoria  utile  per  l'accesso  ai  contributi,  in  relazione ai
seguenti aspetti:
   1)  inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico
di  sistema  dei trasporti del territorio interessato con particolare
riferimento  all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di
prossima   realizzazione   (interconnessioni,  effetto  rete,  ecc.),
coerenza    dell'intervento   con   gli   strumenti   urbanistici   e
pianificatori  adottati  o  approvati e con gli obiettivi di qualita'
ambientale;
   2)   benefici  dell'intervento  in  materia  di  riequilibrio  tra
trasporto  privato  e  trasporto  pubblico  e  in  ogni  caso effetti
misurabili  sull'utilizzo globale del trasporto pubblico; valutazione
della qualita' e attendibilita' dell'analisi presentata;
   3)  effetti  dell'intervento  in  materia di risparmio energetico,
riduzione  delle  emissioni  di  CO2,  riduzione dell'incidentalita',
riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico; valutazione della
qualita' e attendibilita' dell'analisi presentata;
   4)     dimostrazione    della    fattibilita'    tecnico-economica
dell'intervento; valutazione della qualita' della progettazione;
   5)  attendibilita' e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi
di attuazione del programma (progettazioni, approvazioni, appalto dei
lavori, esecuzione dell'opera), attribuendo nella valutazione maggior
peso agli interventi per i quali risulta piu' avanzato lo stato della
progettazione e il successivo iter di approvazione;
   6)  attendibilita' del piano economico-finanziario nel quale siano
esplicitate  le  quote  di finanziamento non statale, le loro fonti e
gli  impegni  dai  quali  esse  derivano,  anche con riferimento alla
copertura  dei futuri costi del servizio da attivare; valutazione del
rapporto  (min. 0,35)  tra  ricavi  tariffari e costi del servizio al
netto del costo di gestione dell'infrastruttura;
   7)   validita'   del   sistema  proposto  in  termini  di  analisi
costi/benefici;
   8) dimostrazione dell'efficienza, efficacia e qualita' dei servizi
di  trasporto  erogati  con  l'attivazione dell'esercizio del sistema
proposto.