Art. 9. Ulteriori disposizioni Le graduatorie che vengono disposte per l'ammissibilita' ai finanziamenti restano valide per eventuali successivi rifinanziamenti, qualora gli interventi proposti mantengano la loro validita' in termini trasportistici, economici e temporali; tale validita' viene verificata periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora l'intervento proposto comprenda parcheggi di interscambio per i quali si richieda il finanziamento, questi ultimi devono rappresentare, sia in termini tecnici che economici una quota marginale rispetto all'intervento globale.