Art. 9.

                       Ulteriori disposizioni


  Le   graduatorie  che  vengono  disposte  per  l'ammissibilita'  ai
finanziamenti     restano    valide    per    eventuali    successivi
rifinanziamenti,  qualora  gli interventi proposti mantengano la loro
validita'  in  termini  trasportistici,  economici  e temporali; tale
validita'   viene   verificata  periodicamente  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  Qualora  l'intervento  proposto comprenda parcheggi di interscambio
per  i  quali  si  richieda  il  finanziamento,  questi ultimi devono
rappresentare,  sia  in  termini  tecnici  che  economici  una  quota
marginale rispetto all'intervento globale.