Art. 3. Aiuti di importo limitato 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che: a) gli aiuti siano in forma di regime; b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008; c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche' su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalita' del presente comma; e, d) l'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro, sia calcolato al lordo delle imposte dovute. 2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori: a) pesca; b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006; c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui: - l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero - l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. 3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.