Art. 3.

                      Aiuti di importo limitato


  1.  Ai  fini  della  concessione di aiuti di Stato alle imprese nel
limite  massimo  di  500.000  euro  per  impresa  nel triennio dal 1°
gennaio  2008  al  31  dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della
Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che:
   a) gli aiuti siano in forma di regime;
   b)   gli   aiuti  siano  trasparenti  ai  sensi  dell'art.  5  del
Regolamento (CE) n. 800/2008;
   c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via
telematica,  una  dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che
informi  su  eventuali  importi  de minimis ricevuti a partire dal 1°
gennaio 2008, nonche' su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli
aiuti  sono  concessi  previa  verifica  che  il  totale  degli aiuti
ricevuti  dalla  stessa impresa nel triennio di cui al presente comma
non  superi l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalita'
del presente comma;
  e,
   d)  l'importo  dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro, sia
calcolato al lordo delle imposte dovute.
  2.  Le  amministrazioni  non concedono gli aiuti di cui al presente
articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:
   a) pesca;
   b)   produzione   primaria   di   prodotti  agricoli,  secondo  la
definizione  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.
1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
   c)  trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti agricoli,
secondo  la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento
(CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
    -  l'importo  dell'aiuto  e'  fissato  in  base  al  prezzo  o al
quantitativo  di  tali  prodotti  acquistati  da produttori primari o
immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero
    -  l'aiuto  e'  subordinato  al  fatto  di  venire parzialmente o
interamente trasferito a produttori primari.
  3.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo  non possono essere
concessi  quando  consistono  in  aiuti  all'esportazione o aiuti che
favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.