Art. 4. Aiuti di Stato sotto forma di garanzie 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, di cui al paragrafo 4.3.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie e' quello risultante dall'allegato alla Comunicazione di cui all'art. 1 o quello calcolato sulla base di metodologie gia' approvate dalla Commissione europea previa loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato. Detto premio puo' essere ridotto, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti: - 25% per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio; - 15% per le imprese di grandi dimensioni; b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1° gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attivita'; c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio; d) la misura della garanzia non supera il 90% del prestito per tutta la durata del prestito.