Art. 4.

               Aiuti di Stato sotto forma di garanzie


  1.  Ai  fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto
forma  di  garanzie,  di  cui  al paragrafo 4.3.2 della Comunicazione
citata  all'art.  1,  le  amministrazioni  concedenti  assicurano  il
rispetto di tutte le seguenti condizioni:
   a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie e' quello
risultante  dall'allegato  alla  Comunicazione  di  cui  all'art. 1 o
quello  calcolato  sulla  base  di  metodologie  gia' approvate dalla
Commissione  europea  previa  loro notifica a norma di un regolamento
adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato.
  Detto  premio  puo'  essere  ridotto, per un periodo massimo di due
anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti:
   - 25% per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno
antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio
di bilancio;
   - 15% per le imprese di grandi dimensioni;
   b)  l'importo  massimo  del  prestito  non  supera, per le imprese
costituite  entro  il  1°  gennaio  2008,  la spesa salariale annuale
complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite
dal  1°  gennaio  2008, la spesa salariale annua prevista per i primi
due anni di attivita';
   c)  oggetto  della  garanzia possono essere sia i prestiti per gli
investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;
   d)  la  misura  della  garanzia non supera il 90% del prestito per
tutta la durata del prestito.