Art. 5.

     Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato


  1.  Ai  fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto
forma  di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato,
di  cui  al paragrafo 4.4.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le
amministrazioni  concedenti  assicurano  il  rispetto  delle seguenti
condizioni:
   a)  il  tasso  d'interesse  non  e'  inferiore  a quello overnight
rilevato  dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale
alla  differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media
del  tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007
al  30  giugno  2008,  piu'  il  premio  per  il  rischio  di credito
corrispondente  al profilo di rischio del destinatario, come indicato
dalla  comunicazione  della  Commissione  relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
  e,
   b)  il  metodo  di  calcolo di cui alla lettera a) e' applicato ai
contratti  conclusi  entro  il  31  dicembre  2010 ed ai pagamenti di
interessi non successivi al 31 dicembre 2012.
  2.  Fino  al  31  dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle
finanze  pubblica  quotidianamente sul proprio sito internet, secondo
criteri  di  facile  reperibilita', il tasso overnight rilevato dalla
Banca centrale europea.