Art. 6. Aiuti di Stato per la produzione di «prodotti verdi» 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese, consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati, per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, di cui al paragrafo 4.5.2 della Comunicazione di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e che la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto puo' essere concesso per l'avvio di nuovi progetti ed anche per progetti esistenti, qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica. 2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacita' di produzione di piu' del 3% su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in dati di valore, si e' tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del prodotto interno lordo dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni. 3. La riduzione del tasso di interesse, calcolato in base al metodo di cui al punto 4.4.2 della Comunicazione citata all'art. 1, e' fissata al 25%, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50%, per le piccole e medie imprese. Il tasso d'interesse agevolato puo' essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.