Art. 6.

        Aiuti di Stato per la produzione di «prodotti verdi»


  1.  Ai  fini  della  concessione  di  aiuti  di Stato alle imprese,
consistenti   nella  riduzione  del  tasso  d'interesse  su  prestiti
pubblici  o  privati,  per investimenti destinati al finanziamento di
progetti  per  la  produzione  di  nuovi  prodotti  che comportino un
adeguamento  anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora
in  vigore,  che  innalzano  il  livello  di  tutela  ambientale o di
prodotti  che  comportino  il superamento di tali standard, di cui al
paragrafo   4.5.2   della   Comunicazione   di  cui  all'art.  1,  le
amministrazioni   concedenti   assicurano   che   l'investimento  sia
effettuato  entro il 31 dicembre 2010 e che la produzione sia immessa
sul  mercato  almeno  due  anni  prima  dell'entrata  in vigore degli
standard  di  cui  sopra. L'aiuto puo' essere concesso per l'avvio di
nuovi   progetti   ed  anche  per  progetti  esistenti,  qualora  sia
necessario  a  consentirne  il  proseguimento  a  causa  della mutata
situazione economica.
  2.  I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi
materiali  e  immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti
corrispondenti a capacita' di produzione di piu' del 3% su mercati di
prodotto  in  cui,  nell'arco  dei  cinque anni precedenti all'inizio
dell'investimento,  il  tasso  di  crescita  annuo  medio del consumo
apparente  sul  mercato  dello  Spazio economico europeo, misurato in
dati  di valore, si e' tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo
medio  del  prodotto  interno  lordo  dello  Spazio economico europeo
nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.
  3. La riduzione del tasso di interesse, calcolato in base al metodo
di  cui  al  punto  4.4.2  della  Comunicazione citata all'art. 1, e'
fissata al 25%, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50%, per le
piccole  e  medie imprese. Il tasso d'interesse agevolato puo' essere
applicato  per  un  periodo  massimo  di  due  anni  a  partire dalla
concessione del prestito.