Art. 8.

                               Cumulo


  1.  I massimali d'aiuto fissati nella Comunicazione di cui all'art.
1  si  applicano  indipendentemente  dal  fatto  che  il  sostegno al
progetto  sia  finanziato  interamente  con  fondi  nazionali  o  sia
cofinanziato dalla Unione europea.
  2.  Le  agevolazioni  previste dalla presente direttiva non possono
essere  cumulate  con  gli  aiuti  di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.
1998/2006,  del  15  dicembre  2006  «relativo all'applicazione degli
articoli  87  e  88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de
minimis») per i medesimi costi ammissibili».
  3.  La  somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa
nel  quadro  delle  misure  di  cui  al punto 4.2 della Comunicazione
citata all'art. 1 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e
degli  aiuti  «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non
deve  superare  500.000  euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre
2010.  L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1° gennaio
2008  e'  dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo
stesso  fine  nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e
4.6 della Comunicazione di cui all'art. 1, ai sensi degli articoli 4,
5, 6 e 7 della presente direttiva.
  4.  Le  agevolazioni  di cui alla presente direttiva possono essere
cumulate   con   altri   aiuti  compatibili  o  con  altre  forme  di
finanziamenti  comunitari,  a  condizione  che  siano  rispettate  le
intensita'  massime  degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o
regolamenti di esenzione per categoria.