Art. 8. Cumulo 1. I massimali d'aiuto fissati nella Comunicazione di cui all'art. 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Unione europea. 2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili». 3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all'art. 1 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 e' dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all'art. 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva. 4. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensita' massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.