Art. 9. Monitoraggio e relazioni 1. Entro il 15 luglio di ciascun anno in cui si applica la Comunicazione, le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono l'elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a inviarlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la predetta comunicazione, entro lo stesso termine, anche nel caso in cui questa abbia contenuto negativo. 2. Unitamente all'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni inviano anche una dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state applicate in conformita' alle disposizioni contenute nella Comunicazione e a quelle contenute nelle decisioni di autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 1, comma 2. 3. Entro il 15 settembre 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la Comunicazione, le amministrazioni inviano al Dipartimento delle politiche comunitarie una relazione sulle misure adottate in base alla presente direttiva che fornisca elementi dai quali si evinca la eventuale necessita' di mantenere dette misure oltre il 31 dicembre 2009. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva. Resta fermo l'obbligo, per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) n. 659/1999. 4. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni di cui all'articolo 1 conservano, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 1, comma 2. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo. 5. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'articolo 1 designano un responsabile unico e, entro il 15 giugno 2009, ne comunicano il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 6. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.