Art. 9.

                      Monitoraggio e relazioni


  1.  Entro  il  15  luglio  di  ciascun  anno  in  cui si applica la
Comunicazione,  le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1 trasmettono
l'elenco  dei  regimi  di  aiuto  e  degli  aiuti  ad hoc di cui agli
articoli  3, 4, 5, 6 e 7 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  il  coordinamento delle politiche comunitarie, che
provvede  a  formare  un elenco complessivo e a inviarlo, entro il 31
luglio,  alla  Commissione europea. Le amministrazioni sono tenute ad
effettuare  la predetta comunicazione, entro lo stesso termine, anche
nel caso in cui questa abbia contenuto negativo.
  2.  Unitamente  all'elenco  di  cui  al comma 1, le amministrazioni
inviano  anche  una dichiarazione che attesti che le misure istituite
sono state applicate in conformita' alle disposizioni contenute nella
Comunicazione  e a quelle contenute nelle decisioni di autorizzazione
della Commissione europea di cui all'art. 1, comma 2.
  3.  Entro  il 15 settembre 2009 e di ciascun anno successivo in cui
si   applica   la   Comunicazione,   le  amministrazioni  inviano  al
Dipartimento  delle  politiche comunitarie una relazione sulle misure
adottate  in  base  alla presente direttiva che fornisca elementi dai
quali  si  evinca  la  eventuale necessita' di mantenere dette misure
oltre  il  31  dicembre  2009. Il Dipartimento provvede a trasmettere
alla   Commissione  europea,  entro  il  31  ottobre,  una  relazione
complessiva.  Resta  fermo  l'obbligo,  per  le  amministrazioni,  di
redigere  le  relazioni  di  cui  all'art. 21 del Regolamento (CE) n.
659/1999.
  4.  In  relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente
direttiva,  le  amministrazioni di cui all'articolo 1 conservano, per
dieci  anni,  le  registrazioni  particolareggiate,  ivi  comprese le
dichiarazioni  di  cui  all'art.  2, commi 2 e 4, che contengono ogni
informazione  necessaria  per  verificare  che  gli aiuti siano stati
concessi  nel  rispetto  dell'art.  1,  comma 2. I medesimi soggetti,
trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su
richiesta di quest'ultimo.
  5.  Ai  fini  delle  comunicazioni  di cui al presente articolo, le
amministrazioni di cui all'articolo 1 designano un responsabile unico
e,  entro  il  15  giugno  2009,  ne  comunicano  il  nominativo alla
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie.
  6.  I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza
degli adempimenti contenuti nel presente articolo.