Art. 2.

  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a
scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale
scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un
tirocinio  di adattamento, per un periodo di 24 mesi; le modalita' di
svolgimento  dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto;