Art. 2. Ambito di applicazione 1. Sono oggetto di monitoraggio e verifica l'acquisizione e l'utilizzo dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z) del Codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilita' dei dati previsti secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.