Art. 2.

                       Ambito di applicazione

  1.  Sono  oggetto  di  monitoraggio  e  verifica  l'acquisizione  e
l'utilizzo  dei  servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) da
parte  delle  pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all'art. 1, comma 1, lettera z) del Codice, inclusi gli istituti e le
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le  istituzioni  educative  e le
istituzioni  universitarie,  nei limiti di cui all'art. 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 sono tenute a
predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilita' dei
dati  previsti secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti
dall'art. 3.