Art. 3.

    Modalita' di rilevazione dei dati relativi alle trasmissioni

  1.  Ciascuna  amministrazione  individua  un  proprio referente che
costituisce  l'unico  soggetto  autorizzato  a trasmettere al CNIPA i
dati  previsti  dall'art.  4.  Il  referente  dovra'  disporre di una
casella  di  posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le
comunicazioni  formali  con il CNIPA. Ai fini dell'accreditamento del
referente,  ciascuna amministrazione comunica al CNIPA, entro un mese
dalla  data  di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del
referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
  2. Entro il termine di dieci giorni dalla fine di ciascun semestre,
decorrente  dall'inizio  dell'anno solare, i referenti trasmettono al
CNIPA,  tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al
comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni.
  3.  Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano
il  formato  elettronico  reso  disponibile  dal CNIPA, entro un mese
dalla  data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione VOIP
del sito istituzionale www.cnipa.gov.it