Art. 4.

                      Oggetto delle rilevazioni

  1.  Il  CNIPA,  in  base  ai  dati  raccolti mediante il sistema di
rilevazione  telematica  descritto  all'art.  3, verifica il grado di
attuazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 78, comma 2-bis, del
Codice.
  2.  I  dati  forniti  da  ciascuna  amministrazione,  oggetto delle
rilevazioni, sono i seguenti:
   a)  linee  telefoniche  attualmente  esistenti e spese relative ai
consumi telefonici ed i canoni relativi alle linee attivate;
   b)  spese  relative  all'acquisto  o  al noleggio dei centralini e
degli   apparecchi  telefonici,  nonche'  alla  loro  manutenzione  e
gestione;
   c)   numero   di   impianti  VoIP  attivati  in  sostituzione  dei
centralini, con relative spese di acquisto o noleggio, manutenzione e
gestione;
   d)  tipologia di acquisizione dei servizi «Voce tramite protocollo
Internet»   (VoIP):  servizio  a  listino  SPC,  convenzione  CONSIP,
acquisizione diretta;
   e)   percentuali   di   inserimento   del  VOIP  in  ogni  singola
amministrazione,  inteso  come  rapporto  tra il numero di postazioni
telefoniche VOIP ed il numero di postazioni telefoniche tradizionali.