Art. 4.

   1.  La  commercializzazione  e l'impiego di materiali e oggetti di
materia  plastica  destinati  a  venire  a contatto con gli alimenti,
conformi  alle  disposizioni  del  presente  decreto  e' consentita a
partire dal 7 marzo 2009.
   2.  La  produzione  e  l'importazione  di  materiali  e oggetti di
materia  plastica  destinati a venire a contatto con gli alimenti non
conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle
disposizioni preesistenti, e' consentita fino al 6 marzo 2010.
   3. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente
decreto,  senza  numero  di  riferimento,  e'  consentito  fino al 31
dicembre 2009.
   4. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente
decreto,  senza il numero di riferimento, e' vietato a partire dal 1°
gennaio 2010.
   Il  presente  decreto  sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 23 aprile 2009

                                                p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                   Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334