Art. 4. 1. La commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente decreto e' consentita a partire dal 7 marzo 2009. 2. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, e' consentita fino al 6 marzo 2010. 3. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente decreto, senza numero di riferimento, e' consentito fino al 31 dicembre 2009. 4. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente decreto, senza il numero di riferimento, e' vietato a partire dal 1° gennaio 2010. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334