Art. 10.


          Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale


  ((1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita
l'istituzione,  nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo
15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  di  un'apposita sezione
destinata  alla  concessione  gratuita  di  garanzie su finanziamenti
bancari  a  favore  delle  piccole  e  medie imprese, comprese quelle
commerciali,  agricole,  turistiche  e di servizi nonche' degli studi
professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
   a)   nel   caso   di  garanzia  diretta,  fino  all'80  per  cento
dell'ammontare di ciascun finanziamento;
   b)  nel  caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo
garantito  dai  confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione
che  gli  stessi  abbiano  prestato  garanzie in misura non superiore
all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.
  1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e
sentita  la  regione  Abruzzo,  provvede  all'individuazione  ed alla
perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di
L'Aquila  e  di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di
zone  franche  urbane  ai  sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343,
della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, e successive modificazioni,
sulla  base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei
fenomeni  di  degrado  urbano e sociale e degli effetti provocati dal
sisma  sul  tessuto  economico  e  produttivo, in deroga al requisito
demografico  ivi previsto. Alle aree, cosi' individuate, si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, commi da 340 a 343, della
predetta  legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il
termine  del  1°  gennaio  2008  stabilito  dai  commi  341 e 341-bis
dell'articolo  1  della  predetta  legge  n.  296 del 2006 si intende
sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l'espressione "a decorrere
dall'anno  2008"  di  cui  alla  lettera  c)  del citato comma 341 si
intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2009". Per
il  finanziamento  delle zone franche urbane individuate ai sensi del
presente  comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto
ai  sensi  del  presente  comma, e' istituito un apposito Fondo nello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze,  con  una  dotazione  di 45 milioni di euro, che costituisce
tetto  di  spesa  massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo
14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto.
  1-ter.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro   dello   sviluppo  economico,  previa
autorizzazione  comunitaria, puo' essere stabilita l'applicazione, in
alternativa  alle  disposizioni  di  cui al comma 1-bis, di un regime
fiscale di incentivazione che preveda:
   a)  ai  fini  delle  imposte  sui redditi, la non concorrenza alla
formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010,
2011   e  2012  dei  redditi  di  impresa  e  di  lavoro  autonomo  e
l'esclusione,   in   tutto   o   in   parte,   dalla   determinazione
dell'imponibile  per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese
sostenute   per   l'acquisto  e  la  locazione  finanziaria  di  beni
strumentali e macchinari;
   b)  ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli
obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non e' dovuta
sulle  cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi connesse alle
esigenze della ricostruzione;
   c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di
registro  in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di
diritti  su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di
cui all'articolo 1, comma 2, nonche' altre agevolazioni ai fini delle
imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
  1-quater.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell'articolo 1,
comma  1,  del  presente  decreto,  sono  definite  le  modalita' per
l'applicazione  delle  disposizioni previste dal comma 1-ter, nonche'
delle  disposizioni  previste  dall'articolo  1,  commi da 366 a 372,
della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, alle imprese operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data
del  6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione
nei predetti territori.
  1-quinquies.  Al  fine  di  assicurare  l'effettiva  compatibilita'
comunitaria  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter e
1-quater,   la   loro   efficacia   e'  subordinata  alla  preventiva
autorizzazione  comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma
1-bis   si   applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo  5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.))
  2.  Le  operazioni  di  rinegoziazione  dei  mutui  e di ogni altro
finanziamento  sono  effettuate  senza applicazione di costi da parte
degli  intermediari  e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere,
con  esclusione  dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari
notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
  3.  Con  delibera  del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo
strategico  per  il Paese a sostegno dell'economia reale, puo' essere
destinata  al finanziamento di accordi di programma gia' sottoscritti
per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio   1989,   n.   181,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
sottoscrivere, con priorita' per le imprese ammesse alla procedura di
amministrazione  straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999,  n.  270,  ed  al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori
dei  componenti  e  prodotti  hardware  e  software  per  ICT,  della
farmaceutica,  dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e
dell'edilizia sostenibile, nonche' ai contratti di programma che alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  risultano gia'
presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo  sviluppo  di  impresa  e'  incaricata  degli interventi di cui al
presente comma.
  4.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
disciplinate  le  modalita'  per la destinazione alla regione Abruzzo
della  quota  delle  risorse  disponibili  del Fondo per le politiche
giovanili  per  le  iniziative  di sostegno delle giovani generazioni
della  regione  Abruzzo  colpite  dall'evento  sismico riguardanti la
medesima  regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e
rendicontazione delle iniziative intraprese.
  5.  Al  fine  di  favorire la ripresa delle attivita' dei centri di
accoglienza,  di  ascolto  e  di  aiuto  delle donne e delle madri in
situazioni  di  difficolta',  ivi  comprese  quelle  derivanti  dagli
effetti  degli eventi sismici, e' autorizzata la spesa di tre milioni
di  euro,  per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o
di  restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di
cui  all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si  provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  ((5-bis.  In  considerazione  della  riprogrammazione  dei relativi
interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessita', le
risorse   finanziarie   di  pertinenza  del  Ministero  della  difesa
finalizzate  allo  svolgimento  di attivita' correlate principalmente
alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1
milione  di  euro  e  il relativo importo, corrispondente ai risparmi
realizzati,  e'  trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato
di  previsione  del  Ministero  della difesa, per essere destinato al
finanziamento  di  appositi  interventi  a  favore  delle popolazioni
colpite  dal  sisma  del  6  aprile 2009, individuati con decreto del
Ministro  della  difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui
all'articolo 2.))
 
          Riferimenti normativi:
             - L'articolo  15  della  legge  7  agosto  1997,  n. 266
          (Interventi urgenti per l'economia) recita:

             «Art.   15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
          comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
          ,  sono  attribuite,  a  integrazione  delle  risorse  gia'
          destinate   in  attuazione  dello  stesso  articolo  2,  le
          attivita'  e  le  passivita'  del  fondo di garanzia di cui
          all'articolo  20  della  legge  12  agosto 1977, n. 675 , e
          successive  modificazioni,  e  del fondo di garanzia di cui
          all'articolo  7  della  legge  10  ottobre 1975, n. 517 , e
          successive  modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50
          miliardi  di lire a valere sulle risorse destinate a favore
          dei  consorzi  e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          149  , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 237.
             2.  La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385, e successive modificazioni, e alle societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, della legge 5
          ottobre  1991, n. 317 , a fronte di finanziamenti a piccole
          e  medie  imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e
          di  partecipazioni,  temporanee e di minoranza, al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'articolo
          155,  comma  4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del
          1993  e  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale  di  cui  all'articolo  106  del  medesimo decreto
          legislativo.
             3.  I  criteri  e  le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
          settembre  1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
          organo,  competente a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante  delle banche e uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
             4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
          risorse  destinate  a  favore dei consorzi e cooperative di
          garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'articolo  2 del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149 , convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni. All'articolo 2,
          comma  101,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
          parole:  «Ministro  del tesoro», sono inserite le seguenti:
          «di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato».
             5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma  3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
          1977,  n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
          n. 517 , e loro successive modificazioni.
             6.  (Aggiunge  il  comma 2-bis all'art. 29, L. 5 ottobre
          1991, n. 317).».
             - Si  riporta  il  testo dell'articolo 1, commi da 340 a
          343,   della   legge  27  dicembre  2006,  n.  296  recante
          “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
             «340  (Istituzione delle zone franche urbane). - Al fine
          di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi
          urbani  e favorire l'integrazione sociale e culturale delle
          popolazioni  abitanti  in  circoscrizioni o quartieri delle
          citta'  caratterizzati  da  degrado  urbano e sociale, sono
          istituite,  con  le  modalita'  di  cui  al comma 342, zone
          franche  urbane  con  un numero di abitanti non superiore a
          30.000.  Per  le finalita' di cui al periodo precedente, e'
          istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero dello
          sviluppo  economico  un apposito Fondo con una dotazione di
          50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che
          provvede  al  finanziamento  di programmi di intervento, ai
          sensi del comma 342.
             341  (Individuazione  dei  requisiti  delle zone franche
          urbane).  - Le  piccole  e  microimprese,  come individuate
          dalla  raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
          maggio  2003,  che iniziano, nel periodo compreso tra il 1°
          gennaio  2008  e  il  31 dicembre 2012, una nuova attivita'
          economica  nelle zone franche urbane individuate secondo le
          modalita'  di  cui  al  comma  342,  possono  fruire  delle
          seguenti  agevolazioni,  nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
              a)  esenzione  dalle  imposte  sui  redditi per i primi
          cinque  periodi  di  imposta.  Per  i  periodi  di  imposta
          successivi,  l'esenzione e' limitata, per i primi cinque al
          60  per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
          l'ottavo  e  nono  al 20 per cento. L'esenzione di cui alla
          presente  lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di
          euro  100.000  del  reddito derivante dall'attivita' svolta
          nella  zona  franca  urbana,  maggiorato,  a  decorrere dal
          periodo  di  imposta  in  corso  al  1°  gennaio 2009 e per
          ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
          ragguagliato  ad  anno,  per  ogni  nuovo  assunto  a tempo
          indeterminato,  residente all'interno del sistema locale di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
              b)  esenzione  dall'imposta  regionale  sulle attivita'
          produttive,  per  i primi cinque periodi di imposta, fino a
          concorrenza   di  euro  300.000,  per  ciascun  periodo  di
          imposta, del valore della produzione netta;
              c)  esenzione  dall'imposta  comunale sugli immobili, a
          decorrere  dall'anno  2008 e fino all'anno 2012, per i soli
          immobili  siti  nelle  zone  franche  urbane  dalle  stesse
          imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
          attivita' economiche;
              d)   esonero   dal   versamento  dei  contributi  sulle
          retribuzioni  da lavoro dipendente, per i primi cinque anni
          di  attivita',  nei  limiti di un massimale di retribuzione
          definito  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale,  solo  in  caso  di  contratti a tempo
          indeterminato,   o   a  tempo  determinato  di  durata  non
          inferiore  a  dodici  mesi, e a condizione che almeno il 30
          per  cento  degli  occupati  risieda  nel sistema locale di
          lavoro  in  cui  ricade la zona franca urbana. Per gli anni
          successivi  l'esonero  e' limitato per i primi cinque al 60
          per  cento,  per  il  sesto e settimo al 40 per cento e per
          l'ottavo  e  nono  al  20  per cento. L'esonero di cui alla
          presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
          titolari   di  reddito  di  lavoro  autonomo  che  svolgono
          l'attivita' all'interno della zona franca urbana.
             341-bis (Individuazione dei requisiti delle zone franche
          urbane).  - Le piccole e le micro imprese che hanno avviato
          la   propria   attivita'   in   una   zona   franca  urbana
          antecedentemente  al  1°  gennaio 2008 possono fruire delle
          agevolazioni   di  cui  al  comma  341,  nel  rispetto  del
          regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della Commissione, del 15
          dicembre  2006, relativo all'applicazione degli articoli 87
          e   88  del  Trattato  agli  aiuti  di  importanza  minore,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
          L 379 del 28 dicembre 2006.
             341-ter.   (Individuazione   dei  requisiti  delle  zone
          franche  urbane)  Sono,  in  ogni  caso, escluse dal regime
          agevolativo   le   imprese   operanti   nei  settori  della
          costruzione  di automobili, della costruzione navale, della
          fabbricazione  di  fibre  tessili artificiali o sintetiche,
          della siderurgia e del trasporto su strada.
             341-quater  (Individuazione  dei  requisiti  delle  zone
          franche urbane). - Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione, saranno
          determinati  le  condizioni,  i  limiti  e  le modalita' di
          applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341
          a 341-ter.
             342  (Competenza CIPE per la definizione dei criteri per
          l'allocazione  delle risorse e l'identificazione delle zone
          franche  urbane).  - Il  Comitato  interministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE), su proposta del Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
          per  l'allocazione  delle risorse e per la individuazione e
          la  selezione  delle  zone  franche  urbane,  sulla base di
          parametri  socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di
          degrado  di  cui al comma 340. Provvede successivamente, su
          proposta   del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  alla
          perimetrazione  delle  singole  zone franche urbane ed alla
          concessione  del  finanziamento  in favore dei programmi di
          intervento   di   cui   al  comma  340.  L'efficacia  delle
          disposizioni  dei  commi  da  341  a 342 e' subordinata, ai
          sensi   dell'articolo   88,   paragrafo   3,  del  Trattato
          istitutivo   della  Comunita'  europea,  all'autorizzazione
          della Commissione europea.
             343  (Monitoraggio degli interventi di sostegno a favore
          delle  zone  franche  urbane). - Il Nucleo di valutazione e
          verifica  del  Ministero dello sviluppo economico, anche in
          coordinamento  con  i  nuclei  di valutazione delle regioni
          interessate,  provvede  al monitoraggio ed alla valutazione
          di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE
          una   relazione   annuale   sugli   esiti   delle  predette
          attivita'.».
             - Il  testo  dell'articolo  1, commi da 366 a 372, della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006)) reca:
             «366    (Distretti:    individuazione    dei   distretti
          produttivi). - Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a
          371,   con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  con  il  Ministro  delle  politiche agricole e
          forestali,     con     il     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  con il Ministro per
          l'innovazione   e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite   le   regioni   interessate,   sono   definite  le
          caratteristiche   e  le  modalita'  di  individuazione  dei
          distretti  produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
          articolate  sul  piano territoriale e sul piano funzionale,
          con  l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
          settori   di   riferimento,   di   migliorare  l'efficienza
          nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
          sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando
          modalita'    di    collaborazione   con   le   associazioni
          imprenditoriali.
             367.   (Volontaria  adesione  da  parte  delle  imprese)
          L'adesione  da  parte  di imprese industriali, dei servizi,
          turistiche ed agricole e della pesca e' libera.
             368  Disposizioni  fiscali:  tassazione  di  distretto -
          (Concordato    triennale    distretti)    -   (Disposizioni
          amministrative:   Distretto  come  soggetto  giuridico  nei
          rapporti  con  la  PA  per  conto delle imprese aderenti) -
          (Comunicazione    telematica   distretti-pa)   -   (Istanze
          collettive  di  contributi  per imprese che fanno parte dei
          distretti)      -      (Disposizioni     finanziarie)     -
          (Cartolarizzazione   crediti)   -   (Garanzie   confidi  ai
          distretti)  -  (Disposizioni  sulla  ricerca e lo sviluppo:
          Agenzia    per   la   diffusione   delle   tecnologie   per
          l'innovazione).  - Ai  distretti produttivi si applicano le
          seguenti disposizioni:
              a) fiscali:
               1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
          366  possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per la
          tassazione   di   distretto   ai   fini   dell'applicazione
          dell'IRES;
               2)   si   osservano,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni  contenute  nell'articolo  117  e seguenti del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
               3)   tra   i   soggetti   passivi   dell'IRES  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono  compresi i
          distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
          per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
               4)  il  reddito  imponibile  del  distretto  comprende
          quello   delle  imprese  che  vi  appartengono,  che  hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria;
               5)  la determinazione del reddito unitario imponibile,
          nonche'  dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
          enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
          un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
               6)  fermo  il  disposto  dei numeri da 1 a 5, ed anche
          indipendentemente   dall'esercizio   dell'opzione   per  la
          tassazione  distrettuale  o unitaria, i distretti di cui al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con  l'Agenzia  delle  entrate,  per la durata di almeno un
          triennio,  il  volume  delle  imposte dirette di competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto  riguardo  alla  natura,  tipologia  ed entita' delle
          imprese  stesse,  alla loro attitudine alla contribuzione e
          ad  altri  parametri  oggettivi,  determinati anche su base
          presuntiva;
               7)  la  ripartizione  del  carico  tributario  tra  le
          imprese   interessate  e'  rimessa  al  distretto,  che  vi
          provvede  in  base  a  criteri  di trasparenza e parita' di
          trattamento, sulla base di principi di mutualita';
               8)  non  concorrono  a  formare  la base imponibile in
          quanto  escluse le somme percepite o versate tra le imprese
          appartenenti  al  distretto  in  contropartita dei vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti;
               9)  i  parametri oggettivi per la determinazione delle
          imposte  di  cui  al  numero  6)  vengono determinati dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti;
               10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
          e  adempimenti  fiscali da parte delle imprese appartenenti
          al  distretto  e  l'applicazione  delle disposizioni penali
          tributarie;   in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione  ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per la
          determinazione  e  l'aggiornamento degli elementi di cui al
          numero 6);
               11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
          in   via  preventiva  e  vincolante  con  gli  enti  locali
          competenti,  per la durata di almeno un triennio, il volume
          dei  tributi,  contributi  ed  altre somme da versare dalle
          imprese appartenenti in ciascun anno;
               12)  la  determinazione  di  quanto  dovuto e' operata
          tenendo  conto  della  attitudine  alla contribuzione delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la  tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso;
               13)  criteri  generali per la determinazione di quanto
          dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
          locali  interessati,  previa  consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti;
               14)  la  ripartizione  del carico tributario derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa  al distretto, che vi provvede in base a criteri di
          trasparenza   e  parita'  di  trattamento,  sulla  base  di
          principi di mutualita';
               15)  in caso di osservanza del concordato, i controlli
          sono   eseguiti   unicamente   a   scopo  di  monitoraggio,
          prevenzione  ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
              b) amministrative:
               1)  al  fine di favorire la massima semplificazione ed
          economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
          imprese  aderenti  possono  intrattenere  rapporti  con  le
          pubbliche  amministrazioni  e  con gli enti pubblici, anche
          economici,   ovvero   dare   avvio   presso  gli  stessi  a
          procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
          cui  esse  fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
          istanze  ovvero  qualunque  altro atto idoneo ad avviare ed
          eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
          ivi   incluse,   relativamente   a  quest'ultimo,  le  fasi
          partecipative   del   procedimento,  qualora  espressamente
          formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
          si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
          medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
          avere  verificato,  nei riguardi delle imprese aderenti, la
          sussistenza  dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
          legittimazione,  necessari, sulla base delle leggi vigenti,
          per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
          partecipazione  allo stesso, nonche' per la sua conclusione
          con  atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
          imprese  aderenti,  le pubbliche amministrazioni e gli enti
          pubblici  provvedono  senza altro accertamento nei riguardi
          delle  imprese  aderenti.  Nell'esercizio  delle  attivita'
          previste  dal presente numero, i distretti comunicano anche
          in  modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
          gli  enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
          effetti,  con tale modalita'. I distretti possono accedere,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati
          formate  e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
          enti  pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative delle disposizioni del presente numero (181);
               2)  al  fine  di  facilitare  l'accesso  ai contributi
          erogati  a  qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
          nazionali  o  di  disposizioni  comunitarie, le imprese che
          aderiscono  ai  distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          presentare  le  relative  istanze  ed  avviare  i  relativi
          procedimenti   amministrativi,   anche  mediante  un  unico
          procedimento  collettivo,  per  il  tramite  dei  distretti
          medesimi  che  forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle
          imprese  stesse  e che possono, qualora le imprese siano in
          possesso  dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
          certificarne  il  diritto.  I  distretti  possono  altresi'
          provvedere,    ove   necessario,   a   stipulare   apposite
          convenzioni,  anche  di tipo collettivo con gli istituti di
          credito  ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
          cui  all'articolo  106  del  testo  unico di cui al decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  volte  alla  prestazione della garanzia per
          l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative della presente disposizione;
               3)  i  distretti  hanno  la facolta' di stipulare, per
          conto  delle  imprese, negozi di diritto privato secondo le
          norme  in  materia  di  mandato di cui agli articoli 1703 e
          seguenti del codice civile;
              c) finanziarie:
               1)  al fine di favorire il finanziamento dei distretti
          e  delle  relative  imprese,  con  regolamento del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentiti il Ministro delle
          attivita'  produttive  e  la  CONSOB,  sono  individuate le
          semplificazioni,   con   le   relative   condizioni,   alle
          disposizioni   della   legge   30   aprile  1999,  n.  130,
          applicabili  alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
          oggetto  crediti  concessi  da  una  pluralita' di banche o
          intermediari  finanziari  alle  imprese  facenti  parte del
          distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
               2)  con  il  regolamento  di  cui al numero 1) vengono
          individuate  le  condizioni  e  le  garanzie  a  favore dei
          soggetti  cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
          delle  quali  tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
          titoli   possa  essere  destinato  al  finanziamento  delle
          iniziative  dei  distretti  e  delle  imprese dei distretti
          beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
               3)  le  disposizioni  di  cui all'articolo 7-bis della
          legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
          delle  banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
          distretti,  alle condizioni stabilite con il regolamento di
          cui al numero 1);
               4)  le  banche  e  gli  altri  intermediari  che hanno
          concesso  crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
          dei   distretti   e   che   non   procedono  alla  relativa
          cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
          30   aprile   1999,  n.  130,  possono,  in  aggiunta  agli
          accantonamenti  previsti  dalle  norme  vigenti, effettuare
          accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
          di cui al numero 1);
               5)  al  fine  di  favorire  l'accesso  al credito e il
          finanziamento  dei  distretti  e delle imprese che ne fanno
          parte,  con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
          e  innovazione,  il  Ministro dell'economia e delle finanze
          adotta o propone le misure occorrenti per:
               5.1)   assicurare  il  riconoscimento  della  garanzia
          prestata  dai  confidi  quale strumento di attenuazione del
          rischio  di  credito  ai  fini  del  calcolo  dei requisiti
          patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
          del Nuovo accordo di Basilea;
               5.2)   favorire   il  rafforzamento  patrimoniale  dei
          confidi e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
          garanzia  interconsortile  di cui al comma 20 dell'articolo
          13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          possono  essere destinati anche alla prestazione di servizi
          ai   confidi   soci  ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco
          speciale  di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
               5.3)  agevolare  la  costituzione  di  idonee  agenzie
          esterne  di valutazione del merito di credito dei distretti
          e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
          requisiti  patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
          standardizzato  di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
          enti  creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
          di Basilea;
               5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti,
          con  apporti  di  soggetti  pubblici e privati, di fondi di
          investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
          parte del distretto;
              d) per la ricerca e lo sviluppo:
               1)  al  fine  di  accrescere  la capacita' competitiva
          delle  piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
          attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle
          relative  applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
          per  la  diffusione  delle tecnologie per l'innovazione, di
          seguito denominata «Agenzia»;
               2)  l'Agenzia  promuove  l'integrazione fra il sistema
          della   ricerca   ed   il   sistema  produttivo  attraverso
          l'individuazione,  valorizzazione  e  diffusione  di  nuove
          conoscenze,    tecnologie,    brevetti    ed   applicazioni
          industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
               3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni  e  contratti  con
          soggetti   pubblici   e   privati  che  ne  condividono  le
          finalita';
               4)   l'Agenzia   e'   soggetta  alla  vigilanza  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  che,  con propri
          decreti  di  natura non regolamentare, sentiti il Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
          attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
          la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
          le  tecnologie,  se nominati, definisce criteri e modalita'
          per   lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali.  Lo
          statuto  dell'Agenzia  e'  soggetto  all'approvazione della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
             369 (Distretti in agricoltura). - Le norme in favore dei
          distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche
          ai  distretti  rurali e agro-alimentari di cui all'articolo
          13  del  decreto  legislativo  18  maggio  2001, n. 228, ai
          sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti
          industriali   e   della   pesca   e  consorzi  di  sviluppo
          industriale  definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge
          5  ottobre  1991,  n.  317,  nonche'  ai  consorzi  per  il
          commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83
             370 (Abrogato).
             371.  Fatta  salva  la  compatibilita'  con la normativa
          comunitaria,  le  disposizioni di cui ai commi da 366 a 372
          trovano  applicazione  in  via sperimentale nei riguardi di
          uno  o  piu' distretti individuati con il decreto di cui al
          comma  366.  Ultimata  la fase sperimentale, l'applicazione
          delle  predette  disposizioni  e'  in  ogni caso realizzata
          progressivamente.
             371-bis (Contributo statale per i distretti produttivi).
          - In   attesa   dell'adozione   del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  di cui al comma 366, puo'
          essere  riconosciuto  un  contributo  statale a progetti in
          favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per
          un  ammontare  massimo  del  50  per  cento  delle  risorse
          pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
             371-ter (Contributo statale per i distretti produttivi).
          - Con   decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  sono individuati i progetti regionali ammessi
          al  beneficio  di  cui al comma 371-bis ed i relativi oneri
          per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti
          di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di
          cui al comma 372.
             372  (Oneri  distretti). -  Dall'attuazione dei commi da
          366  a  371-ter  non  devono  derivare oneri superiori a 50
          milioni di euro annui a decorrere dal 2006.».
             - L'articolo  5  del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
          (Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,   di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto 2002, n. 178, recita:
             «Art.  5  (Monitoraggio  dei crediti di imposta). - 1. I
          crediti  di  imposta previsti dalle vigenti disposizioni di
          legge  sono  integralmente  confermati  e,  fermo  restando
          quanto  stabilito  dagli  articoli  10 e 11, possono essere
          fruiti  entro  i  limiti degli oneri finanziari previsti in
          relazione    alle   disposizioni   medesime.   I   soggetti
          interessati  hanno  diritto  al  credito  di  imposta  fino
          all'esaurimento delle risorse finanziarie.
             2.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  di natura non regolamentare sono stabilite,
          per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della
          disposizione  di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il
          controllo     dei     relativi    flussi.    Con    decreto
          interdirigenziale  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
          e'   comunicato   l'avvenuto   esaurimento   delle  risorse
          disponibili.  A  decorrere  dalla data di pubblicazione del
          decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati
          non  possono  piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui
          presupposti si sono realizzati successivamente alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Non si applicano
          interessi  e  sanzioni  nei  confronti dell'interessato che
          utilizzi  un  credito  di imposta dopo la pubblicazione del
          decreto   interdirigenziale  di  cui  al  secondo  periodo,
          purche'  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga
          la   spontanea  restituzione  degli  importi  indebitamente
          utilizzati.
             3.  A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria
          sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.».
             - Il  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.120 (Misure di
          sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano
          di   risanamento   della   siderurgia),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' stato
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 77 del 3 aprile 1989.
             - Il  decreto  legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante
          "Nuova  disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
          grandi   imprese   in   stato   di   insolvenza,   a  norma
          dell'articolo  1  della L. 30 luglio 1998, n. 274" e' stato
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 185 del 9 agosto 1999.
             - Il  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n. 347 (Misure
          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi
          imprese   in   stato   di   insolvenza),   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  2004, n. 39, e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 298 del 24 dicembre 2003.
             - Per  l'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006,  n. 248, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8
          della presente legge.
             - La  tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
          203  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2009)) reca
          "Stanziamenti  autorizzati  in  relazione a disposizioni di
          legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
          finanziaria".