Art. 14.


                 Ulteriori disposizioni finanziarie


   1.  Al  fine  di  finanziare  gli interventi di ricostruzione e le
altre  misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi
interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica  e  con  le  assegnazioni  gia'  disposte, di un importo non
inferiore  a  2.000  milioni  e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per
il  periodo  di  programmazione  2007-2013,  a  valere  sulle risorse
complessivamente  assegnate  al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis),  del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo
pari  a  ((408,5  milioni  di euro)) a valere sulle risorse del Fondo
infrastrutture  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera b), del
citato  decreto-legge  n.  185  del 2008. Tali importi possono essere
utilizzati  anche  senza  il  vincolo  di  cui  al comma 3 del citato
articolo 18.
  ((1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE
puo'  disporre  la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente  conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di
cui  all'articolo  6,  comma  2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni
di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.))
  2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con
decreto  del  Ministro delle attivita' produttive in data 22 dicembre
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004,
e  successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita'
produttive  in  data  23  novembre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale   n.   34   dell'11   febbraio  2005,  sono  trasferite  al
Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire
l'acquisto  da  parte  delle  famiglie  di  mobili  ad uso civile, di
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi
televisivi  e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni((
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1.))
  3.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo 1 ((sono
disciplinati,)) per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari
per   finalita'   di  pubblico  interesse  degli  enti  previdenziali
pubblici,  inclusi  gli  interventi di ricostruzione e riparazione di
immobili  ad  uso  abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma
indiretta  e  nel  limite  del  7  per  cento  dei fondi disponibili,
localizzati   nei   territori   dei   comuni   individuati  ai  sensi
dell'articolo  1,  anche  in  maniera da garantire l'attuazione delle
misure  di cui a all'articolo 4, comma 1, lettera b). ((Anche al fine
di  evitare  i  maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione
dei   programmi  di  investimento  di  cui  al  presente  comma  gia'
intrapresi  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  e  dalle  conseguenti  domande risarcitorie,
l'attuazione  degli  investimenti previsti ai sensi del primo periodo
del  presente  comma non esclude il completamento di quelli in corso,
fermi  i  limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa
vigente per le iniziative gia' deliberate.))
  4.  Le  maggiori((  entrate  rinvenienti)) dalla lotta all'evasione
fiscale,  anche  internazionale,  derivanti  da  futuri provvedimenti
legislativi,  accertate  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  affluiscono  ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
destinato  all'attuazione  delle  misure di cui al presente decreto e
alla solidarieta'.
  ((5.  Il  fondo  per  la compensazione degli effetti finanziari non
previsti  a  legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 23 milioni di
euro  per  l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere
sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal presente decreto. Al fine di
finanziare  gli  interventi di ricostruzione e le altre misure di cui
al presente decreto, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al
comma  1, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni
di  euro  per  l'anno  2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30
milioni  di  euro per l'anno 2012 e al relativo onere si provvede con
le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione
degli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui al presente
comma e' ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.))
  ((5-bis.  I  sindaci  dei  comuni  di  cui all'articolo 1, comma 2,
predispongono,  d'intesa  con  il  presidente della regione Abruzzo -
Commissario  delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con
il  presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani
di ricostruzione del centro storico delle citta', come determinato ai
sensi  dell'articolo  2,  lettera  a),  del  decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,  definendo  le linee di
indirizzo  strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione  dell'abitato,  nonche'  per  facilitare  il rientro
delle  popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi
sismici  del  6  aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere
sulle  risorse  di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di
cui  all'articolo  10,  comma  3,  lettera  a),  del  codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42,  ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico
attestato  dal  competente  vice commissario d'intesa con il sindaco,
gli  edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle
predette  risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell'articolo  1,  comma  1,  tenuto conto della situazione economica
individuale  del  proprietario. La ricostruzione degli edifici civili
privati  di  cui  al  periodo  precedente  esclude la concessione dei
contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).
  5-ter.   Eventuali   risorse   economiche   che  saranno  destinate
dall'Unione  europea  all'Italia  per il sisma del 6 aprile 2009 sono
considerate aggiuntive a quelle gia' stanziate dal Governo italiano.
  5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione
degli  interventi  di cui al presente decreto, dal 1° gennaio 2010 il
presidente  della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione
istituito   presso  il  CIPE.  Sull'andamento  degli  interventi,  il
presidente  della  regione  predispone  una  relazione  semestrale al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
All'attuazione  delle disposizioni del presente comma si provvede con
l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
previste  e  in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.))
 
          Riferimenti normativi:
             - Per  l'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
          n.  185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
          occupazione   e  impresa  e  per  ridisegnare  in  funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si vedano
          i  riferimenti  normativi  all'articolo  4  della  presente
          legge.
             - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6, comma 2, del
          decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
          per  il  contenimento della spesa sanitaria e in materia di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
             «Art.   6   (Disposizioni   finanziarie   e   finali). -
          1-1-quater (Omissis).
             2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
          di  sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
          175  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  un Fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi   pluriennali,   ai   sensi  del  comma  177-bis
          dell'articolo  4  della  legge  24  dicembre  2003, n. 350,
          introdotto  dall'articolo  1,  comma  512,  della  legge 27
          dicembre  2006,  n.  296.  All'utilizzo  del  Fondo  per le
          finalita'  di  cui al primo periodo si provvede con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti  per materia e per i profili finanziari, nonche'
          alla Corte dei conti .”.
             -  Il  testo  dell'articolo  148 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
          reca:
             «Art.  148  (Utilizzo  delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative   irrogate   dall'Autorita'   garante  della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della   concorrenza   e   del  mercato  sono  destinate  ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori.
             2.   Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto nello stato di
          previsione  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  per  essere  destinate alle iniziative di
          cui  al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari.
             2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al
          comma  1  sono  destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti   dalle  misure  antinflazionistiche  dirette  al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».
             - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
          22  dicembre  2003  reca  “Iniziative a vantaggio dei
          consumatori,  di  cui  all'art.  148,  comma 1, della L. 23
          dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia
          per il credito al consumo”.
             - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
          23   novembre  2004  reca  “Ripartizione  del  «Fondo
          derivante    dalle    sanzioni   amministrative,   irrogate
          dall'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, da
          destinare  ad  iniziative  a vantaggio dei consumatori», di
          cui   all'articolo  148  della  L.  23  dicembre  2000,  n.
          388”.
             - La lettera a) dell'articolo 2 del decreto del Ministro
          dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 reca:
             «Art.   2   (Zone   territoriali  omogenee). -  1.  Sono
          considerate  zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
          effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
              a)  le  parti del territorio interessate da agglomerati
          urbani  che  rivestono  carattere  storico,  artistico o di
          particolare  pregio  ambientale  o  da  porzioni  di  essi,
          comprese  le  aree  circostanti,  che  possono considerarsi
          parte   integrante,   per   tali   caratteristiche,   degli
          agglomerati stessi.».
             -  Si  riporta  l'articolo 10 del decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni  culturali e del
          paesaggio,  ai  sensi  dell'articolo  10  della L. 6 luglio
          2002, n. 137):
             «Art.  10  (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni,  agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private   senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli  enti
          ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,  che  presentano
          interesse     artistico,     storico,     archeologico    o
          etnoantropologico.
             2. Sono inoltre beni culturali:
              a)  le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
          luoghi  espositivi  dello Stato, delle regioni, degli altri
          enti  pubblici  territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
          istituto pubblico;
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico;
              c)  le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
          delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici territoriali,
          nonche'   di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,  ad
          eccezione  delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
          biblioteche  indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
             3.  Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
              a)  le  cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,   storico,   archeologico   o  etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1;
              b)  gli  archivi  e i singoli documenti, appartenenti a
          privati,  che  rivestono  interesse storico particolarmente
          importante;
              c)  le  raccolte  librarie,  appartenenti a privati, di
          eccezionale interesse culturale;
              d)  le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
          che  rivestono  un  interesse  particolarmente importante a
          causa   del   loro  riferimento  con  la  storia  politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della  tecnica,  dell'industria  e della cultura in genere,
          ovvero  quali  testimonianze  dell'identita' e della storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti,  che non siano ricompense fra quelle indicate
          al  comma  2  e  che,  per  tradizione,  fama e particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,   archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica
          rivestano come complesso un eccezionale interesse.
             4.  Sono  comprese  tra le cose indicate al comma 1 e al
          comma 3, lettera a):
              a)   le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta';
              b)  le  cose  di interesse numismatico che, in rapporto
          all'epoca,  alle  tecniche  e  ai  materiali di produzione,
          nonche'  al  contesto  di riferimento, abbiano carattere di
          rarita' o di pregio;
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli,  nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
              d)  le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
          carattere di rarita' e di pregio;
              e)  le  fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole  cinematografiche  ed  i  supporti audiovisivi in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico;
              g)  le  pubbliche  piazze,  vie,  strade  e altri spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico;
              h)   i   siti   minerari   di   interesse   storico  od
          etnoantropologico;
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico;
              l)  le  architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico  quali testimonianze dell'economia rurale
          tradizionale.
             5.  Salvo  quanto  disposto dagli articoli 64 e 178, non
          sono  soggette  alla disciplina del presente Titolo le cose
          indicate  al  comma  1  e al comma 3, lettere a) ed e), che
          siano  opera  di  autore  vivente  o  la cui esecuzione non
          risalga ad oltre cinquanta anni.».