Art. 15.


          Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica


   1.   In  relazione  all'applicazione  delle  agevolazioni  di  cui
all'articolo  27,  comma  1,  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, le
modalita'  di  impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore
delle  popolazioni  e  per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma  sono  comunicate al commissario delegato per la verifica della
sua  coerenza  con  le misure adottate ai sensi del presente decreto;
per  le  medesime  finalita'  analoga  comunicazione e' effettuata da
chiunque  raccoglie  fondi  in  favore  delle  popolazioni  e  per la
ricostruzione   dei  territori  colpiti  dal  sisma  ovvero  comunque
connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  ((1-bis.  Le  erogazioni  liberali provenienti dall'estero, ove non
abbiano   una  diversa  destinazione  specifica,  sono  destinate  al
Ministero  per  i beni e le attivita' culturali per essere utilizzate
per  il  restauro  e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli
eventi  sismici.  Ai  proventi  delle  erogazioni suddette si applica
l'articolo   10  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
  1-ter.  Il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali e'
autorizzato,   a   valere   sulle   proprie   disponibilita'   ed  in
collaborazione  con  privati  cittadini  o enti o societa' italiani e
stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle
finalita' di cui al comma 1-bis.))
  2.  L'uso  del  logo  e  della denominazione: “Presidenza del
Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della protezione civile”
di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11  ottobre  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre  2002,  e'  esclusivamente  riservato agli operatori ad esso
appartenenti.
  3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente
il  segno  distintivo  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   protezione   civile,   e'   punito   ai  sensi
dell'articolo 497-ter del codice penale.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si  riporta  il testo dell'articolo 27, comma 1, della
          legge  13  maggio  1999,  n.  133  recante «Disposizioni in
          materia  di  perequazione,  razionalizzazione e federalismo
          fiscale»:
             «Art.  27  (Disposizioni  in  favore  delle  popolazioni
          colpite  da  calamita'  pubbliche) - 1. Sono deducibili dal
          reddito   d'impresa  ai  fini  delle  relative  imposte  le
          erogazioni  liberali  in  denaro effettuate in favore delle
          popolazioni  colpite  da  eventi di calamita' pubblica o da
          altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
          per  il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati
          e di enti.
             2.  Non  si  considerano  destinati a finalita' estranee
          all'esercizio  dell'impresa  ai  sensi  degli  articoli 53,
          comma  2,  e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti
          gratuitamente ai sensi del comma 1.
             3.  I  trasferimenti  dei  beni  di  cui ai commi 1 e 2,
          effettuati  per  le  finalita'  di cui al comma 1, non sono
          soggetti all'imposta sulle donazioni.
             4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti
          di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti
          delle  rispettive  province. Per gli eventi che interessano
          altri  Stati  si  provvede  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri.
             5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,   valutato  in  complessive  lire  4  miliardi  a
          decorrere  dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di
          parte  delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni
          dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.».
             - Si riporta l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del
          Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 (Ulteriori
          disposizioni  urgenti  conseguenti  agli eventi sismici che
          hanno  colpito  la  provincia  dell'Aquila  ed altri comuni
          della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009):
             «Art.  10. -  1.  Il Ministero per i beni e le attivita'
          culturali  e'  autorizzato  a ricevere risorse derivanti da
          donazioni   ed   atti  di  liberalita'  da  destinare  agli
          interventi   urgenti   volti  ad  assicurare  la  messa  in
          sicurezza   e  l'avvio  del  recupero  dei  beni  culturali
          danneggiati  dal  sisma,  ad evitare situazioni di maggiori
          danni   al   patrimonio  culturale,  nonche'  ad  eliminare
          situazioni  di  pericolo  esistente,  comprese le attivita'
          progettuali   propedeutiche   ai  lavori  di  recupero.  Le
          suddette    somme,    ivi   comprese   quelle   provenienti
          dall'estero,    affluiscono    direttamente   ad   apposita
          contabilita'   speciale   intestata   al   Vice-Commissario
          delegato  per la tutela dei beni culturali. II Ministero e'
          autorizzato  ad aprire un conto corrente bancario o postale
          ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni
          culturali   danneggiati  dal  sisma,  in  deroga  a  quanto
          stabilito  dall'articolo 2, commi 615, 616e 617 della legge
          24 dicembre 2007, n. 244.
             2.   Si  applica  l'articolo  10  del  decreto-legge  30
          dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28febbraio 2005, n. 21.
             3.  Il  Ministero  e'  autorizzato  ad  impiegare  dette
          risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi
          delle  deroghe  di  cui  all'articolo  3 dell'ordinanza del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 6 aprile 2009, n.
          3753.
             4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
          1,  il  Vice-Commissario  delegato  per  la tutela dei beni
          culturali,  d'intesa  con  il Dipartimento della Protezione
          Civile,  si  avvale  delle  soprintendenze  competenti  per
          territorio,  di tecnici indicati dalla regione e dagli enti
          locali e del medesimo Dipartimento.».
             - Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          dell'11  ottobre  2002  reca  “Adozione di un emblema
          rappresentativo  da parte del Dipartimento della protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
             - Per  la  legge  24  febbraio 1992, n. 225, si vedano i
          riferimenti normativi all'articolo 1 della presente legge.
             - Si  riporta  il testo dell'articolo 497-ter del codice
          penale:
             «Art.    497-ter    (Possesso    di   segni   distintivi
          contraffatti).
             Le  pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche,
          rispettivamente:
              1)  a  chiunque illecitamente detiene segni distintivi,
          contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi
          di  polizia,  ovvero oggetti o documenti che ne simulano la
          funzione;
              2)  a  chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma
          gli  oggetti  e i documenti indicati nel numero precedente,
          ovvero illecitamente ne fa uso.”