Art. 15. Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica 1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009. ((1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. 1-ter. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, a valere sulle proprie disponibilita' ed in collaborazione con privati cittadini o enti o societa' italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle finalita' di cui al comma 1-bis.)) 2. L'uso del logo e della denominazione: “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2002, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»: «Art. 27 (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamita' pubbliche) - 1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. 2. Non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. 3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. 4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.». - Si riporta l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 (Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009): «Art. 10. - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, ad evitare situazioni di maggiori danni al patrimonio culturale, nonche' ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le attivita' progettuali propedeutiche ai lavori di recupero. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente ad apposita contabilita' speciale intestata al Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali. II Ministero e' autorizzato ad aprire un conto corrente bancario o postale ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 615, 616e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Si applica l'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2005, n. 21. 3. Il Ministero e' autorizzato ad impiegare dette risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, si avvale delle soprintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali e del medesimo Dipartimento.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2002 reca “Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. - Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1 della presente legge. - Si riporta il testo dell'articolo 497-ter del codice penale: «Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente: 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.”