Art. 17.


                Svolgimento G8 nella regione Abruzzo


  1.  Anche  al  fine  di  contribuire  al  rilancio  dello  sviluppo
socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il
6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre  2007, che avra' luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009,
si terra' nel territorio della citta' di L'Aquila.
  2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della
nuova localizzazione dell'evento predetto nonche' dell'ottimizzazione
degli  interventi  realizzati,  in  corso  o  programmati  sulla base
dell'ordinanza   n.   3629   del   20  novembre  2007,  e  successive
modificazioni,  sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri adottate sulla base del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  21
settembre  2007,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24
settembre  2007. ((Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per
assicurare  il  completamento delle opere in corso di realizzazione e
programmate   nella  regione  Sardegna,  nonche'  di  quelle  ivi  da
programmare  nei  limiti delle risorse rese disponibili dalla regione
Sardegna  e  dagli  enti  locali  per  la  diversa localizzazione del
Vertice  G8,  e  gli  interventi  occorrenti  all'organizzazione  del
predetto Vertice nella citta' di L'Aquila.))
  3.  Al  fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per
affrontare  gli  oneri  derivanti  dall'emergenza  sismica  di cui al
presente    decreto,    il   Commissario   delegato   provvede   alla
riprogrammazione   e   rifunzionalizzazione   degli   interventi  per
l'organizzazione  del  vertice  G8  e  adotta  ogni  necessario  atto
consequenziale  per  la  rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta
salva  la puntuale verifica delle quantita' effettivamente realizzate
per  ciascuna  categoria  di  lavori, servizi e forniture, i rapporti
giuridici  sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre
2007,  e  successive  modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il
diritto  di  recesso  dell'appaltatore.  A  tale  fine, non sono piu'
dovute,  ove  previste,  le percentuali di corrispettivo riconosciute
agli  appaltatori  a  titolo  di  maggiorazione  per  le  lavorazioni
eseguite  su  piu'  turni  e  di  premio  di  produzione,  sui lavori
contabilizzati  a  decorrere  dal  1°  marzo  2009. Per i servizi, le
forniture  e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui
al  presente  comma,  la  rinegoziazione  tiene  conto  della diversa
localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le
parti  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera
professionale,  ivi  compresi  quelli  di  cui  all'articolo 92 del((
codice  dei  contratti  pubblici  di  cui al ))decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163,  sono  ridotti  del  50 per cento rispetto al
compenso originariamente pattuito.
  ((4.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta   del   Commissario  delegato,  sono  accertati  i  risparmi
derivanti  dal  presente  articolo  e  dai  conseguenti provvedimenti
attuativi  e i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnati ad un apposito fondo istituito
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  gestito dal
Commissario   delegato   per  le  esigenze  della  ricostruzione  dei
territori colpiti dal sisma.))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  21  settembre  2007  recante  “Dichiarazione  di
          «grande  evento»  relativa  alla Presidenza italiana del G8
          nell'anno  2009”  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre
          2007.
             - L'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n.  3629  del  20 novembre 2007 recante “Disposizioni
          per  lo  svolgimento  del  «grande  evento»  relativo  alla
          Presidenza italiana del G8” e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 24
          novembre 2007.
             - Si  riporta  l'articolo  92 del decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE):
             «Art.  92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
          e  fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 1. Le
          amministrazioni  aggiudicatrici  non possono subordinare la
          corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
          progettazione  e  delle attivita' tecnico-amministrative ad
          essa  connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
          progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione
          aggiudicatrice  e  progettista  incaricato sono previste le
          condizioni   e   le   modalita'   per   il   pagamento  dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli  9  e  10  della  legge  2  marzo  1949, n. 143, e
          successive   modificazioni.   Ai  fini  dell'individuazione
          dell'importo  stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
          i  servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
          intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
             2.  Il  Ministro  della  giustizia,  di  concerto con il
          Ministro   delle  infrastrutture,  determina,  con  proprio
          decreto,  le  tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
          possono  essere  espletate  dai  soggetti di cui al comma 1
          dell'articolo  90, tenendo conto delle tariffe previste per
          le  categorie professionali interessate. I corrispettivi di
          cui  al  comma  3  possono essere utilizzati dalle stazioni
          appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
          criterio  o  base  di  riferimento  per  la  determinazione
          dell'importo da porre a base dell'affidamento.
             3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono
          calcolati,  applicando le aliquote che il decreto di cui al
          comma  2  stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali
          la  somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
          di  progettazione,  dalle  tariffe in vigore per i medesimi
          livelli.  Con  lo  stesso  decreto  sono  rideterminate  le
          tabelle  dei  corrispettivi  a  percentuale  relativi  alle
          diverse  categorie  di  lavori, anche in relazione ai nuovi
          oneri  finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale per il
          pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
          cui  all'articolo  10,  comma  7  nonche'  le attivita' del
          responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
          materia  di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
          agosto  1996,  n.  494. Per la progettazione preliminare si
          applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per
          il  preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
          applica  l'aliquota  fissata per il progetto esecutivo; per
          la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
          per  il  preventivo  particolareggiato,  per  i particolari
          costruttivi e per i capitolati e i contratti.
             4. (Abrogato).
             5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo
          posto   a  base  di  gara  di  un'opera  o  di  un  lavoro,
          comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
          a  carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli
          stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita,
          per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con le modalita' e i
          criteri  previsti  in  sede  di contrattazione decentrata e
          assunti  in  un  regolamento adottato dall'amministrazione,
          tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
          redazione  del  progetto,  del piano della sicurezza, della
          direzione  dei  lavori,  del  collaudo,  nonche' tra i loro
          collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
          del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
          all'entita'  e  alla complessita' dell'opera da realizzare.
          La   ripartizione   tiene   conto   delle   responsabilita'
          professionali   connesse  alle  specifiche  prestazioni  da
          svolgere.  La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
          dirigente   preposto   alla  struttura  competente,  previo
          accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
          predetti   dipendenti;   limitatamente  alle  attivita'  di
          progettazione,    l'incentivo    corrisposto   al   singolo
          dipendente  non  puo'  superare  l'importo  del  rispettivo
          trattamento  economico  complessivo  annuo  lordo; le quote
          parti   dell'incentivo  corrispondenti  a  prestazioni  non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono  economie. I soggetti di cui all'articolo 32,
          comma  1,  lettere  b)  e  c), possono adottare con proprio
          provvedimento analoghi criteri.
             6.  Il  trenta  per  cento  della  tariffa professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque  denominato  e'  ripartito,  con  le modalita' e i
          criteri  previsti  nel  regolamento di cui al comma 5 tra i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
             7.  A  valere  sugli  stanziamenti iscritti nei capitoli
          delle  categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato, le
          amministrazioni  competenti destinano una quota complessiva
          non   superiore   al  dieci  per  cento  del  totale  degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          decreto  legislativo  14  agosto 1996, n. 494, e agli studi
          per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei   progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui  sia
          riscontrato   il  perdurare  dell'interesse  pubblico  alla
          realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano per i
          propri  bilanci  le regioni e le province autonome, qualora
          non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  nonche'  i comuni e le
          province  e  i  loro  consorzi. Per le opere finanziate dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
          mutuatario.
             7-bis.  Tra  le  spese  tecniche da prevedere nel quadro
          economico    di    ciascun    intervento    sono   comprese
          l'assicurazione   dei   dipendenti,  nonche'  le  spese  di
          carattere   strumentale   sostenute  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento.».