Art. 2.


              Apprestamento (( urgente di abitazioni ))


  1.  Il  Commissario  delegato nominato dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  con  decreto  emanato ai sensi della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  oltre  ai  compiti  specificamente attribuitigli con
ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, provvede in
termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e realizzazione nei
comuni  di  cui  all'articolo  1 di moduli abitativi destinati ad una
durevole    utilizzazione,    nonche'   delle   connesse   opere   di
urbanizzazione   e   servizi,   per   consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone((  fisiche  ivi  residenti o stabilmente
dimoranti  in  abitazioni che ))sono state distrutte o dichiarate non
agibili  dai  competenti  organi  tecnici  pubblici  in  attesa della
ricostruzione  o  riparazione  degli  stessi,(( ove non abbiano avuto
assicurata  altra  sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei
comuni limitrofi.))
  2.  I moduli abitativi garantiscono,(( nel rispetto sostanziale dei
requisiti  di  sicurezza  sanitaria  anche  in  deroga al decreto del
Ministro  della  sanita'  5  luglio  1975,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  190  del  18  luglio  1975,)) anche elevati livelli di
qualita',   innovazione   tecnologica  orientata  all'autosufficienza
impiantistica,   protezione  dalle  azioni  sismiche  anche  mediante
isolamento   sismico   per   interi  complessi  abitativi,  risparmio
energetico e sostenibilita' ambientale.
  3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui
al  comma  1  previo  parere di un'apposita conferenza di servizi che
delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
  4.  Il  Commissario  delegato  provvede, d'intesa con il Presidente
della  regione  Abruzzo  e  sentiti i sindaci dei comuni interessati,
alla  localizzazione  delle  aree  destinate alla realizzazione degli
edifici  di  cui  al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni
urbanistiche.  Non  si  applicano  gli  articoli 7 ed 8 della legge 7
agosto  1990,  n.  241.  Il  provvedimento di localizzazione comporta
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
opere  di  cui  al  comma  1  e  costituisce  decreto  di occupazione
d'urgenza delle aree individuate.
  5.  L'approvazione  delle  localizzazioni  di  cui  al  comma 4, se
derogatoria  dei  vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante
degli  stessi  e  produce  l'effetto  della  imposizione  del vincolo
preordinato  alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed
in  sostituzione  delle  notificazioni  ai  proprietari ed ogni altro
avente  diritto  o  interessato  da  essa  previste,  il  Commissario
delegato  da'  notizia  della  avvenuta  localizzazione e conseguente
variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune
e  su  due  giornali,  di  cui  uno  a  diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione
decorre  dal  momento  della  pubblicazione all'albo comunale. Non si
applica   l'articolo   11   del((   testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita',  di  cui  al  ))decreto  del  Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
  6.  Per  le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle  aree  per  l'attuazione  del  piano  di  cui  al  comma  3, il
Commissario   delegato   provvede,   prescindendo   da   ogni   altro
adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di  immissione  in  possesso  dei  suoli. Il verbale di immissione in
possesso  costituisce  provvedimento  di  provvisoria  occupazione  a
favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente
indicato,  a  favore  della  Regione  o di altro ente pubblico, anche
locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di
provvisoria  occupazione  o  di  espropriazione  e'  determinata  dal
Commissario  delegato  entro  sei  mesi  dalla  data di immissione in
possesso,((  tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti
la data del 6 aprile 2009.))
  7.  Avverso  il  provvedimento  di  localizzazione ed il verbale di
immissione    in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente   ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse   le  opposizioni  amministrative  previste  dalla  normativa
vigente.
  8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di  un  titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dal Commissario
delegato,  in  via  di  somma  urgenza,  con  proprio  provvedimento,
espressamente   motivando   la   contingibilita'   ed  urgenza  della
utilizzazione.  L'atto  di acquisizione di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e'  adottato,  ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal
Commissario  delegato  a  favore  del  patrimonio indisponibile della
Regione o di altro ente pubblico anche locale.
  9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto con le modalita' di
cui  all'articolo  57,  comma  6,(( del codice dei contratti pubblici
relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui  al))  decreto
legislativo  12  aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai
sensi   dell'articolo   176   del   medesimo   decreto   legislativo,
((compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione,
anche   in   ambito   locale,  degli  ordini  professionali  e  delle
associazioni  di  categoria  di settore.)) In deroga all'articolo 118
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006, n. 163, e' consentito il
subappalto  delle  lavorazioni  della  categoria  prevalente  fino al
cinquanta per cento.
  10.  Il  Commissario  delegato,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 7, comma 1, puo' procedere al reperimento di alloggi per
le  persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per
il  tempo  necessario  al  rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate   o   ricostruite,  assicurando  l'applicazione  di  criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
  11.((   Secondo   criteri  indicati  con  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo  1,)) l'assegnazione degli alloggi di ((cui al comma 1 e
al  comma  10))  e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il
quale  definisce  le  modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito,
degli stessi da parte dei beneficiari.
  ((11-bis.  Al  fine  di mantenere i livelli di residenzialita' e di
coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli
oneri  derivanti  dagli  interventi  di cui al comma 1, i sindaci dei
comuni  di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel
limite  massimo  delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un
contributo  per  la  riparazione  dei  danni di lieve entita', fino a
10.000  euro, subiti da unita' immobiliari gia' adibite ad abitazione
principale  a  condizione  che  ne consenta l'immediato riutilizzo da
parte  delle  persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data
del  6  aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini
e'  concesso, altresi', un contributo pari ai costi documentati delle
opere  di  riparazione  o  riattazione,  fino ad un limite massimo di
2.500  euro per unita' abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo  1,  comma  1, sono disciplinati modalita' e termini di
concessione,  erogazione  e  rendicontazione dei contributi di cui al
presente comma.))
  12.  Al  fine  di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio
delle  proprie  funzioni,  sono  nominati, con i provvedimenti di cui
all'articolo  1,  quattro  vice  commissari  per specifici settori di
intervento,  di  cui  uno  con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri
derivanti  dal  presente  comma si provvede nell'ambito delle risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
  ((12-bis.  I  comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono,
d'intesa  con  il  presidente  della  regione  Abruzzo  - Commissario
delegato  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 2, sentito il presidente
della  provincia,  e  d'intesa  con quest'ultimo nelle materie di sua
competenza,  la ripianificazione del territorio comunale definendo le
linee   di   indirizzo   strategico   per   assicurarne   la  ripresa
socio-economica,   la   riqualificazione  dell'abitato  e  garantendo
un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo,
tenendo  anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi
del comma 1.))
  13.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo, fatto salvo
quanto previsto(( dai commi 10 e 12,)) e' autorizzata la spesa di 400
milioni  di  euro  per  l'anno  2009 e 300 milioni di euro per l'anno
2010.
 
          Riferimenti normativi:
             -   La   legge   24   febbraio   1992,  n.  225  recante
          “Istituzione  del Servizio nazionale della protezione
          civile”  e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana 17 marzo 1992, n. 64.
             - Il  decreto  del  Ministro della Sanita' 5 luglio 1975
          reca  “Modificazioni  alle istruzioni ministeriali 20
          giugno   1896   relativamente   all'altezza  minima  ed  ai
          requisiti    igienico-sanitari    principali   dei   locali
          d'abitazione”.
             - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7
          agosto  1990,  n. 241 recante “Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi”:
             «Art.  7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento derivanti da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del  procedimento  stesso  e'  comunicato, con le modalita'
          previste  dall'articolo  8,  ai  soggetti nei confronti dei
          quali  il  provvedimento  finale  e'  destinato  a produrre
          effetti   diretti   ed  a  quelli  che  per  legge  debbono
          intervenirvi.  Ove  parimenti  non sussistano le ragioni di
          impedimento  predette,  qualora  da  un provvedimento possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,   diversi   dai  suoi  diretti  destinatari,
          l'amministrazione  e'  tenuta a fornire loro, con le stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
             2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.
             Art.  8  (Modalita'  e  contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
             2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
              a) l'amministrazione competente;
              b) l'oggetto del procedimento promosso;
              c)    l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
              c-bis)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i termini
          previsti  dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
              c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
          di presentazione della relativa istanza;
              d)  l'ufficio  in  cui  si  puo' prendere visione degli
          atti.
             3.   Qualora   per   il   numero   dei   destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
             4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 11 e 43, comma 1,
          del  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
          n.   327  recante  “Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di espropriazione
          per pubblica utilita”:
             «Capo  II  -  La  fase  della sottoposizione del bene al
          vincolo preordinato all'esproprio. Artt. 9-10 (omissis).
             Art.  11  (La partecipazione degli interessati). - 1. Al
          proprietario,  del  bene  sul  quale  si intende apporre il
          vincolo  preordinato  all'esproprio,  va  inviato  l'avviso
          dell'avvio del procedimento:
              a)  nel  caso  di  adozione  di  una  variante al piano
          regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
          pubblica,  almeno  venti  giorni  prima  della delibera del
          consiglio comunale;
              b)  nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno
          venti   giorni  prima  dell'emanazione  dell'atto  se  cio'
          risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
          procedimento.
             2.  L'avviso  di  avvio  del  procedimento e' comunicato
          personalmente  agli interessati alle singole opere previste
          dal   piano   o  dal  progetto.  Allorche'  il  numero  dei
          destinatari   sia  superiore  a  50,  la  comunicazione  e'
          effettuata  mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
          pretorio   dei  Comuni  nel  cui  territorio  ricadono  gli
          immobili  da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
          quotidiani   a   diffusione   nazionale  e  locale  e,  ove
          istituito,  sul  sito informatico della Regione o Provincia
          autonoma  nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  da
          assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
          quali  modalita'  puo'  essere  consultato  il  piano  o il
          progetto.   Gli   interessati  possono  formulare  entro  i
          successivi  trenta giorni osservazioni che vengono valutate
          dall'autorita'   espropriante   ai  fini  delle  definitive
          determinazioni.
             3.  La  disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
          fini   dell'approvazione  del  progetto  preliminare  delle
          infrastrutture  e  degli insediamenti produttivi ricompresi
          nei  programmi  attuativi  dell'articolo  1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443.
             4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle
          conferenze  di  servizi  in  materia di lavori pubblici, si
          osservano  le  forme  previste  dal  decreto del Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
             5.  Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
          le  disposizioni  vigenti  che  regolano  le  modalita'  di
          partecipazione   del  proprietario  dell'area  e  di  altri
          interessati  nelle fasi di adozione e di approvazione degli
          strumenti urbanistici.».
             «Capo  VII  - Conseguenze della utilizzazione di un bene
          per  scopi  di  interesse  pubblico,  in assenza del valido
          provvedimento   ablatorio.  Art.  43  (Utilizzazione  senza
          titolo  di  un  bene per scopi di interesse pubblico). - 1.
          Valutati   gli  interessi  in  conflitto,  l'autorita'  che
          utilizza  un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
          modificato  in assenza del valido ed efficace provvedimento
          di  esproprio  o dichiarativo della pubblica utilita', puo'
          disporre   che   esso  vada  acquisito  al  suo  patrimonio
          indisponibile  e  che  al  proprietario  vadano risarciti i
          danni.
             2-6-bis.
          (Omissis).».
             - Si  riporta  il testo degli articoli 57, 118 e 176 del
          decreto   legislativo   12  aprile  2006,  n.  163  recante
          “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi a lavori,
          servizi   e   forniture   in   attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE”:
             «Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di  un  bando di gara). - 1. Le stazioni appaltanti possono
          aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
          senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara nelle
          ipotesi  seguenti,  dandone  conto con adeguata motivazione
          nella delibera o determina a contrarre.
             2.  Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
          servizi, la procedura e' consentita:
              a)  qualora,  in esito all'esperimento di una procedura
          aperta  o  ristretta,  non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta,   o   nessuna   offerta   appropriata,  o  nessuna
          candidatura.  Nella  procedura negoziata non possono essere
          modificate  in  modo sostanziale le condizioni iniziali del
          contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
          una  relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
          seguito   di   procedura   aperta   o   ristretta  e  sulla
          opportunita'  della  procedura  negoziata.  Le disposizioni
          contenute  nella presente lettera si applicano ai lavori di
          importo inferiore a un milione di euro;
              b)  qualora,  per ragioni di natura tecnica o artistica
          ovvero  attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi, il
          contratto  possa essere affidato unicamente ad un operatore
          economico determinato;
              c)   nella   misura   strettamente  necessaria,  quando
          l'estrema  urgenza,  risultante da eventi imprevedibili per
          le  stazioni  appaltanti,  non e' compatibile con i termini
          imposti  dalle  procedure  aperte,  ristrette,  o negoziate
          previa  pubblicazione  di  un bando di gara. Le circostanze
          invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
          essere imputabili alle stazioni appaltanti.
             3.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a  forniture, la
          procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
              a)  qualora  i  prodotti  oggetto  del  contratto siano
          fabbricati  esclusivamente  a  scopo di sperimentazione, di
          studio  o  di  sviluppo,  a  meno  che  non  si  tratti  di
          produzione   in   quantita'  sufficiente  ad  accertare  la
          redditivita'  del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
          messa a punto;
              b)  nel  caso  di consegne complementari effettuate dal
          fornitore  originario  e  destinate  al rinnovo parziale di
          forniture  o  di impianti di uso corrente o all'ampliamento
          di  forniture  o impianti esistenti, qualora il cambiamento
          di   fornitore  obbligherebbe  la  stazione  appaltante  ad
          acquistare    materiali    con   caratteristiche   tecniche
          differenti,   il   cui   impiego   o  la  cui  manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
          rinnovabili  non  puo'  comunque  di  regola superare i tre
          anni;
              c)  per  forniture quotate e acquistate in una borsa di
          materie prime;
              d)   per   l'acquisto   di   forniture   a   condizioni
          particolarmente  vantaggiose,  da  un  fornitore  che cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
          o   liquidatore   di   un   fallimento,  di  un  concordato
          preventivo,  di  una liquidazione coatta amministrativa, di
          un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
             4.   Nei  contratti  pubblici  relativi  a  servizi,  la
          procedura  del  presente  articolo  e', inoltre, consentita
          qualora  il  contratto  faccia  seguito  ad  un concorso di
          progettazione  e  debba,  in  base  alle norme applicabili,
          essere  aggiudicato  al vincitore o a uno dei vincitori del
          concorso;  in  quest'ultimo  caso  tutti i vincitori devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati.
             5.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a lavori e negli
          appalti  pubblici  relativi  a  servizi,  la  procedura del
          presente articolo e', inoltre, consentita:
              a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
          nel  progetto  iniziale  ne  nel contratto iniziale, che, a
          seguito   di  una  circostanza  imprevista,  sono  divenuti
          necessari  all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
          del  progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
          all'operatore  economico  che presta tale servizio o esegue
          tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
              a.1)  tali  lavori  o servizi complementari non possono
          essere  separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
          contratto  iniziale,  senza recare gravi inconvenienti alla
          stazione   appaltante,   ovvero   pur   essendo  separabili
          dall'esecuzione  del  contratto iniziale, sono strettamente
          necessari al suo perfezionamento;
              a.2)   il  valore  complessivo  stimato  dei  contratti
          aggiudicati  per  lavori o servizi complementari non supera
          il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
              b)  per  nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
          servizi  analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico
          aggiudicatario   del   contratto  iniziale  dalla  medesima
          stazione  appaltante,  a  condizione che tali servizi siano
          conformi  a  un  progetto  di  base e che tale progetto sia
          stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
          procedura   aperta   o  ristretta;  in  questa  ipotesi  la
          possibilita'  del  ricorso  alla  procedura negoziata senza
          bando  e'  consentita  solo  nei  tre  anni successivi alla
          stipulazione  del contratto iniziale e deve essere indicata
          nel  bando  del contratto originario; l'importo complessivo
          stimato   dei   servizi  successivi  e'  computato  per  la
          determinazione  del  valore  globale del contratto, ai fini
          delle soglie di cui all'articolo 28.
             6.  Ove  possibile, la stazione appaltante individua gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni     riguardanti    le    caratteristiche    di
          qualificazione   economico   -   finanziaria  e  tecnico  -
          organizzativa   desunte   dal  mercato,  nel  rispetto  dei
          principi   di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,  e
          seleziona  almeno tre operatori economici, se sussistono in
          tale   numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori  economici
          selezionati    vengono    contemporaneamente   invitati   a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera    contenente   gli   elementi   essenziali   della
          prestazione   richiesta.  La  stazione  appaltante  sceglie
          l'operatore  economico  che  ha  offerto le condizioni piu'
          vantaggiose,  secondo  il  criterio del prezzo piu' basso o
          dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa,  previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti  per  l'affidamento di contratti di uguale importo
          mediante  procedura  aperta,  ristretta, o negoziata previo
          bando.
             7.  E'  in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito dei
          contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
          contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
             «Art.  118  (Subappalto, attivita' che non costituiscono
          subappalto e tutela del lavoro). - 1. I soggetti affidatari
          dei  contratti  di  cui  al  presente codice sono tenuti ad
          eseguire  in  proprio  le  opere  o i lavori, i servizi, le
          forniture  compresi  nel  contratto.  Il contratto non puo'
          essere  ceduto,  a  pena di nullita', salvo quanto previsto
          nell'articolo 116.
             2.  La  stazione  appaltante  e'  tenuta ad indicare nel
          progetto  e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
          i  lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
          nonche'  le  ulteriori categorie, relative a tutte le altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.   Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,  a
          qualsiasi  categoria  appartengano,  sono  subappaltabili e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria  prevalente,  con  il regolamento, e' definita la
          quota   parte   subappaltabile,   in  misura  eventualmente
          diversificata  a  seconda  delle  categorie medesime, ma in
          ogni  caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
          e   le   forniture,  tale  quota  e'  riferita  all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
              1)   che   i   concorrenti   all'atto   dell'offerta  o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto  dell'affidamento,  abbiano indicato i lavori o le
          parti  di  opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
          servizi  e forniture che intendono subappaltare o concedere
          in cottimo;
              2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
          di  subappalto  presso  la stazione appaltante almeno venti
          giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
          delle relative prestazioni;
              3)  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti   dal   presente   codice   in   relazione  alla
          prestazione    subappaltata    e   la   dichiarazione   del
          subappaltatore   attestante   il   possesso  dei  requisiti
          generali di cui all'articolo 38;
              4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
          subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti previsti
          dall'articolo  10  della  legge  31  maggio 1965, n. 575, e
          successive modificazioni.
             3.  Nel  bando di gara la stazione appaltante indica che
          provvedera'  a corrispondere direttamente al subappaltatore
          o  al  cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
          stessi  eseguite  o,  in  alternativa, che e' fatto obbligo
          agli  affidatari  di  trasmettere, entro venti giorni dalla
          data  di  ciascun  pagamento effettuato nei loro confronti,
          copia  delle  fatture  quietanzate relative ai pagamenti da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con  l'indicazione  delle  ritenute di garanzia effettuate.
          Qualora   gli   affidatari   non   trasmettano  le  fatture
          quietanziate  del  subappaltatore o del cottimista entro il
          predetto   termine,  la  stazione  appaltante  sospende  il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento  diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
          appaltante   la   parte   delle  prestazioni  eseguite  dal
          subappaltatore  o dal cottimista, con la specificazione del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
             4.  L'affidatario  deve  praticare,  per  le prestazioni
          affidate   in   subappalto,   gli   stessi  prezzi  unitari
          risultanti  dall'aggiudicazione,  con ribasso non superiore
          al  venti  per  cento.  L'affidatario corrisponde gli oneri
          della  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate in
          subappalto,   alle   imprese  subappaltatrici  senza  alcun
          ribasso;  la  stazione appaltante, sentito il direttore dei
          lavori,   il   coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
          esecuzione,  ovvero  il direttore dell'esecuzione, provvede
          alla  verifica  dell'effettiva  applicazione della presente
          disposizione.  L'affidatario  e'  solidalmente responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,   degli   obblighi   di  sicurezza  previsti  dalla
          normativa vigente.
             5.  Per  i  lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le  imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
          2, n. 3).
             6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il
          trattamento  economico  e normativo stabilito dai contratti
          collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il
          settore   e   per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza   delle   norme   anzidette  da  parte  dei
          subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti per le
          prestazioni  rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
          e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori, trasmettono alla
          stazione   appaltante   prima  dell'inizio  dei  lavori  la
          documentazione    di    avvenuta    denunzia    agli   enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici,  nonche' copia del piano di cui al comma
          7.  Ai  fini  del  pagamento degli stati di avanzamento dei
          lavori  o  dello  stato finale dei lavori, l'affidatario e,
          suo      tramite,      i     subappaltatori     trasmettono
          all'amministrazione  o  ente committente il documento unico
          di regolarita' contributiva.
             6-bis.  Al  fine  di  contrastare il fenomeno del lavoro
          sommerso  ed  irregolare, il documento unico di regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della  incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata  dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
          livello  nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie del
          contratto   collettivo   nazionale   comparativamente  piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali.
             7.  I  piani  di  sicurezza di cui all'articolo 131 sono
          messi  a  disposizione  delle autorita' competenti preposte
          alle   verifiche   ispettive  di  controllo  dei  cantieri.
          L'affidatario  e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
          i  subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
          gli  specifici  piani  redatti  dai  singoli subappaltatori
          compatibili  tra  loro  e  coerenti con il piano presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o  di  consorzio,  detto  obbligo incombe al mandatario. Il
          direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
          del   piano   da   parte  di  tutte  le  imprese  impegnate
          nell'esecuzione dei lavori.
             8.  L'affidatario  che  si  avvale  del subappalto o del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno di eventuali
          forme  di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve essere effettuata da
          ciascuno    dei   soggetti   partecipanti   nel   caso   di
          raggruppamento   temporaneo,   societa'   o  consorzio.  La
          stazione      appaltante      provvede      al     rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta;  tale  termine  puo'  essere  prorogato una sola
          volta,  ove  ricorrano  giustificati motivi. Trascorso tale
          termine  senza  che  si sia provveduto, l'autorizzazione si
          intende  concessa.  Per  i  subappalti o cottimi di importo
          inferiore  al  2  per  cento dell'importo delle prestazioni
          affidate  o  di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'.
             9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto
          non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
             10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si
          applicano   anche   ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle
          societa'  anche  consortili,  quando  le  imprese riunite o
          consorziate   non   intendono   eseguire   direttamente  le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione  quando  l'associante  non  intende eseguire
          direttamente   le   prestazioni   assunte  in  appalto;  si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
             11.   Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto  qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
          ovunque  espletate  che richiedono l'impiego di manodopera,
          quali  le  forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
          singolarmente   di   importo   superiore  al  2  per  cento
          dell'importo   delle  prestazioni  affidate  o  di  importo
          superiore  a  100.000  euro e qualora l'incidenza del costo
          della  manodopera  e  del personale sia superiore al 50 per
          cento   dell'importo   del   contratto   da   affidare.  Il
          subappaltatore   non  puo'  subappaltare  a  sua  volta  le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti  e  di  strutture  speciali  da individuare con il
          regolamento;  in  tali  casi il fornitore o subappaltatore,
          per  la  posa  in  opera  o il montaggio, puo' avvalersi di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei  divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti    i   sub-contratti   stipulati   per   l'esecuzione
          dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente, l'importo del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati.
             12.  Ai  fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
          seguenti  categorie  di  forniture  o  servizi, per le loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto:
              a)  l'affidamento  di attivita' specifiche a lavoratori
          autonomi;
              b)    la    subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici.».
             «Art.  176 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
          il  contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b),
          il  soggetto  aggiudicatore,  in  deroga  all'articolo  53,
          affida  ad  un  soggetto  dotato  di  adeguata esperienza e
          qualificazione   nella  costruzione  di  opere  nonche'  di
          adeguata  capacita'  organizzativa,  tecnico-realizzativa e
          finanziaria    la   realizzazione   con   qualsiasi   mezzo
          dell'opera,  nel  rispetto  delle  esigenze specificate nel
          progetto  preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
          soggetto  aggiudicatore  e  posto a base di gara, contro un
          corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
          dei lavori.
             2. Il contraente generale provvede:
              a)   allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  e  alle
          attivita'  tecnico  amministrative  occorrenti  al soggetto
          aggiudicatore  per  pervenire all'approvazione dello stesso
          da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
          base di gara;
              b)  all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di
          cui  all'articolo  6,  comma  8, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8  giugno 2001, n. 327, in assenza di un
          concessionario,   puo'   essere   accordata  al  contraente
          generale;
              c) alla progettazione esecutiva;
              d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla
          loro direzione;
              e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera
          da realizzare;
              f)  ove  richiesto,  all'individuazione delle modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
              g)  all'indicazione,  al  soggetto  aggiudicatore,  del
          piano   degli   affidamenti,  delle  espropriazioni,  delle
          forniture  di materiale e di tutti gli altri elementi utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
          materia.
             3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
              a)   alle  attivita'  necessarie  all'approvazione  del
          progetto  definitivo  da parte del CIPE, ove detto progetto
          non sia stato posto a base di gara;
              b)  all'approvazione  del  progetto  esecutivo  e delle
          varianti;
              c)  alla  alta  sorveglianza  sulla realizzazione delle
          opere;
              d) al collaudo delle stesse;
              e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
          competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e
          repressione  della  criminalita', finalizzati alla verifica
          preventiva  del programma di esecuzione dei lavori in vista
          del  successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione
          delle  opere  e dei soggetti che le realizzano. I contenuti
          di  tali  accordi  sono  definiti dal CIPE sulla base delle
          linee  guida  indicate  dal  Comitato  di coordinamento per
          l'alta  sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi
          dell'articolo  180 del codice e del decreto dell'interno in
          data  14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          54  del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di
          protocolli  di legalita' che comportino clausole specifiche
          di   impegno,   da  parte  dell'impresa  aggiudicataria,  a
          denunciare   eventuali  tentativi  di  estorsione,  con  la
          possibilita'      di      valutare     il     comportamento
          dell'aggiudicatario  ai  fini della successiva ammissione a
          procedure  ristrette  della medesima stazione appaltante in
          caso   di  mancata  osservanza  di  tali  prescrizioni.  Le
          prescrizioni  del  CIPE  a cui si uniformano gli accordi di
          sicurezza  sono  vincolanti  per i soggetti aggiudicatori e
          per  l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
          relativi  obblighi  a  carico  delle  imprese interessate a
          qualunque  titolo  alla realizzazione dei lavori. Le misure
          di   monitoraggio  per  la  prevenzione  e  repressione  di
          tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
          dei   flussi   finanziari   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
          parzialmente  a carico dei promotori ai sensi dell'articolo
          175  e  quelli  derivanti  dalla  attuazione  di ogni altra
          modalita'  di  finanza  di  progetto.  Il  CIPE  definisce,
          altresi',  lo  schema  di  articolazione  del  monitoraggio
          finanziario,  indicando  i soggetti sottoposti a tale forma
          di  controllo,  le modalita' attraverso le quali esercitare
          il   monitoraggio,   nonche'  le  soglie  di  valore  delle
          transazioni  finanziarie  oggetto  del monitoraggio stesso,
          potendo  anche  indicare,  a  tal  fine, limiti inferiori a
          quello  previsto  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 1, del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
          connessi   al   monitoraggio  finanziario  sono  ricompresi
          nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
             4.  Il  contraente  generale  risponde nei confronti del
          soggetto   aggiudicatore   della   corretta   e  tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente  capo.  I  rapporti  tra  soggetto aggiudicatore e
          contraente  generale sono regolati, per quanto non previsto
          dalla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
          dal   regolamento,   dalle   norme   della   parte  II  che
          costituiscono  attuazione  della  direttiva 2004/18 o dalle
          norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
          codice civile regolanti l'appalto.
             5.  Alle  varianti  del  progetto affidato al contraente
          generale  non  si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
          sono  regolate dalle norme della parte II che costituiscono
          attuazione  della  direttiva  2004/18  o  dalle norme della
          parte III e dalle disposizioni seguenti:
              a)   restano   a  carico  del  contraente  generale  le
          eventuali   varianti   necessarie  ad  emendare  i  vizi  o
          integrare  le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
          approvato  dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre  restano a
          carico  del  soggetto  aggiudicatore  le eventuali varianti
          indotte   da   forza   maggiore,   sorpresa   geologica   o
          sopravvenute  prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi o
          comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
              b)  al  di  fuori  dei  casi di cui alla lettera a), il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le  varianti  progettuali  o le modifiche tecniche ritenute
          dallo  stesso  utili  a  ridurre  il  tempo  o  il costo di
          realizzazione  delle  opere; il soggetto aggiudicatore puo'
          rifiutare   la  approvazione  delle  varianti  o  modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le  esigenze  del  soggetto  aggiudicatore, specificate nel
          progetto  posto  a  base  di  gara,  o comunque determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita'  e sicurezza delle opere, ovvero comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione.
             6.  Il  contraente  generale  provvede  alla  esecuzione
          unitaria  delle  attivita'  di  cui al comma 2 direttamente
          ovvero,  se  costituito  da  piu'  soggetti,  a mezzo della
          societa'  di  progetto  di  cui al comma 10; i rapporti del
          contraente  generale  con  i terzi sono rapporti di diritto
          privato,  a  cui  non  si applica il presente codice, salvo
          quanto  previsto  nel presente capo. Al contraente generale
          che  sia  esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
          direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
             7.   Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta   a   norma   del  regolamento,  ovvero  mediante
          affidamento  a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
          del  contraente  generale  devono  a loro volta possedere i
          requisiti  di  qualificazione prescritti dal regolamento, e
          possono  subaffidare  i lavori nei limiti e alle condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo
          118  si  applica  ai  predetti  subaffidamenti. Il soggetto
          aggiudicatore    richiede   al   contraente   generale   di
          individuare  e  indicare,  in  sede  di offerta, le imprese
          esecutrici  di  una quota non inferiore al trenta per cento
          degli  eventuali  lavori che il contraente generale prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi.
             8.  L'affidamento  al  contraente  generale, nonche' gli
          affidamenti  e  subaffidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale,  sono  soggetti  alle verifiche antimafia, con le
          modalita' previste per i lavori pubblici.
             9.  Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
          regolare   adempimento   degli  obblighi  contrattuali  del
          contraente  generale verso i propri affidatari; ove risulti
          la   inadempienza  del  contraente  generale,  il  soggetto
          aggiudicatore  ha  facolta' di applicare una detrazione sui
          successivi  pagamenti  e  procedere  al  pagamento  diretto
          all'affidatario,  nonche' di applicare le eventuali diverse
          sanzioni previste in contratto.
             10.  Per  il  compimento  delle  proprie  prestazioni il
          contraente   generale,   ove  composto  da  piu'  soggetti,
          costituisce  una societa' di progetto in forma di societa',
          anche  consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
          La   societa'   e'   regolata  dall'articolo  156  e  dalle
          successive   disposizioni   del   presente  articolo.  Alla
          societa'  possono partecipare, oltre ai soggetti componenti
          il    contraente    generale,    istituzioni   finanziarie,
          assicurative  e  tecnico operative preventivamente indicate
          in  sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel
          rapporto    al    contraente    generale    senza    alcuna
          autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
          subentro  costituisca  cessione di contratto; salvo diversa
          previsione   del   contratto,   i  soggetti  componenti  il
          contraente  generale  restano solidalmente responsabili con
          la   societa'   di  progetto  nei  confronti  del  soggetto
          aggiudicatore  per  la  buona  esecuzione del contratto. In
          alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al
          soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
          la  restituzione  delle  somme  percepite in corso d'opera,
          liberando  in  tal  modo i soci. Tali garanzie cessano alla
          data  di  emissione del certificato di collaudo dell'opera.
          Il  capitale  minimo della societa' di progetto e' indicato
          nel bando di gara.
             11.   Il   contratto  stabilisce  le  modalita'  per  la
          eventuale  cessione delle quote della societa' di progetto,
          fermo  restando  che  i soci che hanno concorso a formare i
          requisiti  per  la qualificazione sono tenuti a partecipare
          alla  societa'  e a garantire, nei limiti del contratto, il
          buon  adempimento  degli  obblighi del contraente generale,
          sino  a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni   da  parte  di  istituti  bancari  e  altri
          investitori   istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a
          formare  i  requisiti  per  la qualificazione puo' tuttavia
          avvenire  in  qualsiasi  momento. Il soggetto aggiudicatore
          non  puo'  opporsi  alla cessione di crediti effettuata dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
             12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che
          deve   essere   realizzata   dal  contraente  generale  con
          anticipazione  di  risorse  proprie  e  i tempi e i modi di
          pagamento  del  prezzo.  Per i bandi pubblicati entro il 31
          dicembre  2006,  tale  quota non puo' superare il venti per
          cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
          in  ogni  caso,  il  saldo  della  quota  di  corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori.  Per  il  finanziamento  della  predetta  quota, il
          contraente  generale  o  la  societa'  di  progetto possono
          emettere  obbligazioni,  previa autorizzazione degli organi
          di  vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412
          del  codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito  verso  il  contraente  generale quale risultante da
          stati  di  avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
          certificato   di   collaudo   dell'opera;  le  obbligazioni
          garantite   dal   soggetto   aggiudicatore  possono  essere
          utilizzate  per  la  costituzione  delle riserve bancarie o
          assicurative   previste   dalla  legislazione  vigente.  Le
          modalita'  di  operativita'  della garanzia di cui al terzo
          periodo  del  presente comma sono stabilite con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
          Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
          allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della
          legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni.
             13.  I  crediti  delle societa' di progetto, ivi incluse
          quelle  costituite  dai concessionari a norma dell'articolo
          156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
          ai  sensi  dell'articolo  117;  la  cessione  puo' avere ad
          oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
             14.  La  cessione  deve  essere  stipulata mediante atto
          pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  e deve essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente  indicare  se  la  cessione  e'  effettuata a
          fronte  di  un  finanziamento  senza  rivalsa o con rivalsa
          limitata.
             15.  Il  soggetto  aggiudicatore liquida l'importo delle
          prestazioni  rese  e  prefinanziate dal contraente generale
          con  la  emissione di un certificato di pagamento esigibile
          alla  scadenza  del  prefinanziamento secondo le previsioni
          contrattuali.  Per  i soli crediti di cui al presente comma
          ceduti  a  fronte  di  finanziamenti  senza  rivalsa  o con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce   definitivo  riconoscimento  del  credito  del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna    eccezione    di   pagamento   delle   quote   di
          prefinanziamento  riconosciute,  derivante dai rapporti tra
          debitore  e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
          con   crediti   derivanti   dall'adempimento  dello  stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente.
             16.  Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
          dei  crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
          in  tutti  i  casi  di  mancato  o  ritardato completamento
          dell'opera.
             17.  Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
          garanzia  globale  di  cui  al  comma 13 e vi siano crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
              a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle
          riduzioni  progressive  di  cui  all'articolo  113;  ove la
          garanzia  si  sia  gia'  ridotta  ovvero  la  riduzione sia
          espressamente   prevista   nella   garanzia   prestata,  il
          riconoscimento  definitivo  del  credito  non  opera  se la
          garanzia  non  e' ripristinata e la previsione di riduzione
          espunta dalla garanzia;
              b)  in  tutti  i  casi  di risoluzione del rapporto per
          motivi  attribuibili al contraente generale si applicano le
          disposizioni previste dall'articolo 159;
              c)  il  contraente  generale  ha  comunque  facolta' di
          sostituire  la garanzia di buon adempimento con la garanzia
          globale,  ove  istituita;  in tale caso non si applicano le
          previsioni di cui alle lettere a) e b).
             18.  Il contraente generale presta, una volta istituita,
          la  garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129,
          comma  3,  che  deve  comprendere  la  possibilita'  per il
          garante,   in   caso   di  fallimento  o  inadempienza  del
          contraente  generale,  di far subentrare nel rapporto altro
          soggetto  idoneo  in  possesso  dei requisiti di contraente
          generale, scelto direttamente dal garante stesso.
             19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
              a)  le  modalita'  e  i tempi, nella fase di sviluppo e
          approvazione  del  progetto  definitivo ed esecutivo, delle
          prestazioni   propedeutiche   ai   lavori,   pertinenti  in
          particolare  le  prestazioni di cui all'articolo 165, comma
          8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
              b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di
          corrispettivo   dovuti   al   contraente  generale  per  le
          prestazioni   compiute   prima   dell'inizio   dei  lavori,
          pertinenti  in  particolare  le  attivita' progettuali e le
          prestazioni di cui alla lettera a).
             20.  Al  fine di garantire l'attuazione di idonee misure
          volte  al  perseguimento  delle  finalita' di prevenzione e
          repressione   della   criminalita'   e   dei  tentativi  di
          infiltrazione  mafiosa  di  cui agli articoli 176, comma 3,
          lettera  e),  e  180,  comma  5,  il soggetto aggiudicatore
          indica  nel  bando  di  gara  un'aliquota  forfetaria,  non
          sottoposta  al  ribasso  d'asta,  ragguagliata  all'importo
          complessivo     dell'intervento,     secondo    valutazioni
          preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
          nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
          pone  a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
          la  somma  corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
          somme  a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
          relazione  di  massima  che  correda il progetto, indicante
          l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
          costi.  Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
          progettazione.  Le  variazioni  tecniche  per  l'attuazione
          delle  misure  in  questione,  eventualmente  proposte  dal
          contraente  generale,  in  qualunque  fase  dell'opera, non
          possono  essere  motivo  di  maggiori  oneri  a  carico del
          soggetto  aggiudicatore.  Ove  il  progetto preliminare sia
          prodotto   per   iniziativa   del  promotore,  quest'ultimo
          predispone analoga articolazione delle misure in questione,
          con  relativa  indicazione  dei  costi,  non  sottoposti  a
          ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a  disposizione
          dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
          applicano,   in  quanto  compatibili,  anche  nei  casi  di
          affidamento mediante concessione.».