Art. 3.


(( Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili
     ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese ))

  ((1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma
del  6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1
sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
   a)  la  concessione  di  contributi  a fondo perduto, anche con le
modalita',  su  base  volontaria,  del credito d'imposta e, sempre su
base  volontaria,  di  finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato,
per  la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione
considerata  principale  ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero
per   l'acquisto  di  nuove  abitazioni  sostitutive  dell'abitazione
principale  distrutta.  Il contributo di cui alla presente lettera e'
determinato  in  ogni  caso  in modo tale da coprire integralmente le
spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di
un  alloggio  equivalente.  L'equivalenza  e'  attestata  secondo  le
disposizioni  dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel
caso  di  ricostruzione,  l'intervento  e'  da realizzare nell'ambito
dello stesso comune;))
   b)  l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa' controllata
dalla   stessa  indicata,  a  domanda  del  soggetto  richiedente  il
finanziamento,   per   assisterlo  nella  stipula  del  contratto  di
finanziamento  di  cui  alla lettera a) e nella gestione del rapporto
contrattuale;
   c) (( (soppressa) ));
   d)  l'esenzione  da  ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul
valore  aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai
finanziamenti  ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli
concernenti  la  prestazione  delle  eventuali  garanzie  personali o
reali,  nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui
alla  lettera  c),  con  la  riduzione  dell'ottanta  per cento degli
onorari e dei diritti notarili;
   e)  la  concessione  di  contributi,  anche  con  le modalita' del
credito  di  imposta,  per la ricostruzione o riparazione di immobili
diversi  da  quelli  adibiti  ad  abitazione  principale,  nonche' di
immobili ad uso non abitativo distrutti o ((danneggiati;
   e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi
necessari    per    riparare    le    parti    comuni    direttamente
all'amministratore   che  sara'  tenuto  a  preventivare,  gestire  e
rendicontare  in  modo analitico e con contabilita' separata tutte le
spese  relative  alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si
avvale  dell'ausilio  di condomini che rappresentino almeno il 35 per
cento delle quote condominiali;))
   f) la   concessione   di   indennizzi  a  favore  delle  attivita'
produttive  che  hanno  subito conseguenze economiche sfavorevoli per
effetto degli eventi sismici;
   g) la  concessione,(( previa presentazione di una perizia giurata,
))di   indennizzi   a   favore  delle  attivita'  produttive  per  la
riparazione   e   la   ricostruzione   di  beni  mobili  distrutti  o
danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro
di   danni   derivanti  dalla  perdita  di  beni  mobili  strumentali
all'esercizio delle attivita' ivi espletate;
   h)    la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni
mobili anche non registrati;
   i)      la  concessione  di  indennizzi per i danni alle strutture
adibite  ad  attivita' sociali, ((culturali,)) ricreative, sportive e
religiose;
   l) la  non  concorrenza  dei contributi e degli indennizzi erogati
alle  imprese  ai  sensi del presente comma ai fini delle imposte sui
redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
le modalita' della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
  ((1-bis) Ferma  l'integrale  spettanza del contributo diretto o del
credito  di  imposta  previsti  dal  presente  articolo,  lo Stato, a
domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non
superiore  a  150.000  euro  nel  debito  derivante  da finanziamenti
preesistenti  garantiti  da immobili adibiti ad abitazione principale
distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla
societa'  controllata  e  da essa indicata, dei diritti di proprieta'
sui   predetti   immobili.   Il  prezzo  della  cessione  e'  versato
direttamente  al  soggetto  che aveva erogato il finanziamento per la
parziale  estinzione, senza penali, del debito ed e' conseguentemente
detratto  dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro
avviene  a  valere  sulle  risorse stanziate dal comma 6 del presente
articolo.  Il  soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta
facolta'  presenta  apposita  domanda  a  Fintecna  spa  ovvero  alla
societa' controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei
diritti di proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall'Agenzia
del  territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute
nel  presente  comma  si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna
spa  ed  il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi
del  comma  3,  ultimo  periodo, del presente articolo. Entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente   decreto,   i   comuni   approvano   piani  di  recupero  e
riutilizzazione  delle  aree  acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla
societa'  controllata  e  da essa indicata, allo scopo di favorire la
ripresa  delle  attivita'  economiche e sociali. Entro tre anni dalla
medesima  data,  i  comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero
dalla   societa'  controllata  e  da  essa  indicata,  i  diritti  di
proprieta'  delle  aree  oggetto  della  cessione  stessa  non ancora
edificate; il prezzo e' pari a quello corrisposto dalla societa', con
la sola maggiorazione degli interessi legali.
  1-ter) Il  saldo  dei  contributi  di  cui  al  presente  articolo,
limitatamente  alla  ricostruzione  degli  immobili  distrutti e alla
riparazione  degli  immobili  dichiarati inagibili, e' vincolato alla
documentazione  che  attesti che gli interventi sono stati realizzati
ai  sensi  del  decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.))
  2. Per   l'individuazione   dell'ambito   di   applicazione   delle
disposizioni  di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
  3. Per  la  realizzazione degli investimenti di interesse nazionale
di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1  ((le banche)) operanti nei
territori  di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino
ad  un  massimo  di  2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5,
comma  7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  al  fine  di  concedere  finanziamenti  assistiti da
garanzia   dello   Stato,   a  favore  di  persone  fisiche,  per  la
ricostruzione   o  riparazione  di  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale  ovvero  per  l'acquisto  di  nuove abitazioni sostitutive
dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati.
La  garanzia  dello  Stato  e' concessa dal Ministero dell'economia e
delle finanze, con uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento
delle  obbligazioni  principali  ed accessorie assunte in relazione a
detti  finanziamenti  da  parte  delle  persone  fisiche cui e' stato
concesso  il  credito  ai sensi del presente comma. La garanzia dello
Stato  resta  in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di
ciascun finanziamento. Le modalita' di concessione della garanzia, il
termine  entro  il quale puo' essere concessa, nonche' la definizione
delle  caratteristiche  degli  interventi  finanziabili  ai sensi del
comma  1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli
eventuali  oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai
sensi  del  presente  comma  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 7,
secondo  comma,  numero  2),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni, con imputazione all'unita' previsionale di
base  [3.2.4.2]  «garanzie  dello  Stato»,  iscritta  nello  stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze. Al fine
dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per
la  stipula  di  una  convenzione  tra  Fintecna  spa ed il Ministero
dell'economia e delle finanze.
  4. La   realizzazione   di   complessi   residenziali  puo'  essere
effettuata  anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni.
  5. Il  contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o
la  riparazione  degli immobili non spettano per i beni alienati dopo
la  data  del 6 aprile 2009. La proprieta' degli immobili per i quali
e'  stato  concesso  il  contributo  o ogni altra agevolazione per la
ricostruzione non puo' essere alienata per due anni dalla concessione
del  contributo.  Gli  atti  di compravendita stipulati in violazione
della   presente   disposizione  sono  nulli.((  La  concessione  del
contributo  o  dell'agevolazione,  ad eccezione del contributo per la
riparazione  dei  danni di lieve entita' di cui all'articolo 2, comma
11-bis,  viene  trascritta  nei  registri immobiliari in esenzione da
qualsiasi  tributo  o  diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'.
  5-bis) In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice  civile,  gli  interventi  di  recupero  relativi  ad un unico
immobile  composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti
dalla  maggioranza  dei  condomini che comunque rappresenti almeno la
meta'  del  valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma,  del  codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere
approvati  con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.))
  6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2,
con  esclusione  dei  contributi  che sono concessi nell'ambito delle
risorse  di  cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011,
di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno
degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6
milioni  di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno
2017,  di  112,7  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2029,  di  78,9  milioni  di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di
euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504
          recante    “Riordino   della   finanza   degli   enti
          territoriali,  a  norma  dell'articolo  4  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421”  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30
          dicembre 1992.
             -  Il  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136 recante
          “Disposizioni  urgenti per garantire la funzionalita'
          di  taluni  settori  della  pubblica amministrazione”
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
          n.  186, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004.
             -  L'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e  per  la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003, n. 296, recita:
             «Art.  5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni). - 1 - 6 (Omissis).
             7.   La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finanzia, sotto
          qualsiasi forma:
              a)  lo  Stato,  le  regioni,  gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.A.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono   essere  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato.
          L'utilizzo  dei  fondi  di  cui  alla  presente lettera, e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di  interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
          CDP  S.p.A.,  nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
          periodo  precedente  o  dai medesimi promossa, tenuto conto
          della   sostenibilita'  economico-finanziaria  di  ciascuna
          operazione.  Dette  operazioni  potranno  essere effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
              b)  le  opere,  gli  impianti,  le  reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali.
             8-27
             (Omissis).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 7 della legge 5
          agosto   1978,   n.   468   (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
             «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  -  1.  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             2.  Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             3.  Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
             -  Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
          2008,   n.   112 (Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133 reca:
             «Art.  11  (Piano  casa). -  1.  Al fine di garantire su
          tutto  il  territorio nazionale i livelli minimi essenziali
          di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
          umana,   e'   approvato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri,  previa  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) e
          d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del   decreto   legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
          successive  modificazioni,  su  proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
             2.  Il  piano  e'  rivolto all'incremento del patrimonio
          immobiliare   ad  uso  abitativo  attraverso  l'offerta  di
          abitazioni  di  edilizia  residenziale,  da  realizzare nel
          rispetto   dei   criteri  di  efficienza  energetica  e  di
          riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
          di  capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
          a prima casa per:
              a)    nuclei   familiari   a   basso   reddito,   anche
          monoparentali o monoreddito;
              b) giovani coppie a basso reddito;
              c)   anziani   in   condizioni   sociali  o  economiche
          svantaggiate;
              d) studenti fuori sede;
              e)   soggetti   sottoposti  a  procedure  esecutive  di
          rilascio;
              f)  altri  soggetti  in  possesso  dei requisiti di cui
          all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
              g)  immigrati  regolari  a  basso reddito, residenti da
          almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
          cinque anni nella medesima regione.
             3.  Il  piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  ha ad
          oggetto   la   costruzione   di   nuove   abitazioni  e  la
          realizzazione   di   misure   di  recupero  del  patrimonio
          abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
          oggettivi   che   tengano   conto   dell'effettivo  bisogno
          abitativo  presente  nelle  diverse  realta'  territoriali,
          attraverso i seguenti interventi:
              a)  costituzione  di  fondi  immobiliari destinati alla
          valorizzazione  e  all'incremento  dell'offerta  abitativa,
          ovvero  alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
          innovativi  e  con  la  partecipazione  di  altri  soggetti
          pubblici   o   privati,  articolati  anche  in  un  sistema
          integrato  nazionale  e  locale,  per  l'acquisizione  e la
          realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
              b)  incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
          le  risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
          edilizia  pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti di
          titolo  legittimo,  con le modalita' previste dall'articolo
          13;
              c)  promozione  da parte di privati di interventi anche
          ai  sensi  della parte II, titolo III, capo III, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163;
              d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in favore di
          cooperative  edilizie costituite tra i soggetti destinatari
          degli  interventi,  potendosi  anche  prevedere  termini di
          durata  predeterminati  per  la  partecipazione  di ciascun
          socio,  in  considerazione  del  carattere solo transitorio
          dell'esigenza abitativa;
              e)  realizzazione  di programmi integrati di promozione
          di edilizia residenziale anche sociale.
             4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti
          promuove  la stipulazione di appositi accordi di programma,
          approvati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   previa  delibera  del  CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla
          effettiva   richiesta   abitativa   nei  singoli  contesti,
          rapportati   alla   dimensione  fisica  e  demografica  del
          territorio  di  riferimento, attraverso la realizzazione di
          programmi  integrati di promozione di edilizia residenziale
          e  di  riqualificazione  urbana,  caratterizzati da elevati
          livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
          sicurezza  e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
          attraverso   la  risoluzione  dei  problemi  di  mobilita',
          promuovendo  e  valorizzando  la partecipazione di soggetti
          pubblici  e  privati.  Decorsi novanta giorni senza che sia
          stata   raggiunta   la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati.
             5.  Gli  interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
          attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo
          III,  capo  III,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
              a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore
          dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
          abitativo;
              b)   incrementi   premiali   di   diritti   edificatori
          finalizzati  alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e
          miglioramento  della  qualita'  urbana,  nel rispetto delle
          aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
          riservati  alle  attivita' collettive, a verde pubblico o a
          parcheggi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
              c)  provvedimenti  mirati  alla  riduzione del prelievo
          fiscale   di   pertinenza   comunale   o   degli  oneri  di
          costruzione;
              d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
          3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
          conferimento  al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto
          delle spese di gestione degli immobili;
              e)  la  cessione,  in  tutto  o  in  parte, dei diritti
          edificatori  come  corrispettivo per la realizzazione anche
          di  unita'  abitative  di  proprieta' pubblica da destinare
          alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
          alienazione  in favore delle categorie sociali svantaggiate
          di cui al comma 2.
             6.  I  programmi  di  cui  al comma 4 sono finalizzati a
          migliorare  e  a diversificare, anche tramite interventi di
          sostituzione   edilizia,  l'abitabilita',  in  particolare,
          nelle  zone  caratterizzate  da  un  diffuso  degrado delle
          costruzioni e dell'ambiente urbano.
             7.  Ai  fini della realizzazione degli interventi di cui
          al  comma  3,  lettera  e),  l'alloggio  sociale, in quanto
          servizio  economico  generale,  e'  identificato,  ai  fini
          dell'esenzione  dall'obbligo  della notifica degli aiuti di
          Stato,  di  cui  agli  articoli  87  e  88 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea, come parte essenziale e
          integrante  della  piu'  complessiva  offerta  di  edilizia
          residenziale  sociale,  che  costituisce  nel  suo  insieme
          servizio   abitativo   finalizzato  al  soddisfacimento  di
          esigenze primarie.
             8.  In  sede di attuazione dei programmi di cui al comma
          4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
          per  la  verifica periodica delle fasi di realizzazione del
          piano,  in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
          finanziarie,  potendosi  conseguentemente disporre, in caso
          di   scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle  risorse
          finanziarie  pubbliche  verso  modalita' di attuazione piu'
          efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
          delle  procedure di cui al presente articolo possono essere
          oggetto   di  successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
          dall'acquisto originario.
             9.   L'attuazione   del   piano  nazionale  puo'  essere
          realizzata,  in alternativa alle previsioni di cui al comma
          4,  con  le  modalita'  approvative  di  cui alla parte II,
          titolo  III,  capo  IV, del citato codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             10.  Una  quota  del patrimonio immobiliare del demanio,
          costituita  da  aree  ed  edifici non piu' utilizzati, puo'
          essere   destinata   alla  realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal  presente articolo, sulla base di accordi tra
          l'Agenzia  del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
          edifici  non  piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
          gli enti locali.
             11.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i
          comuni  e le province possono associarsi ai sensi di quanto
          previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267,  e successive modificazioni. I programmi integrati
          di  cui  al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
          nazionale.   Alla   loro   attuazione   si   provvede   con
          l'applicazione  dell'articolo 81 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e successive
          modificazioni.
             12.   Fermo   quanto  previsto  dal  comma  12-bis,  per
          l'attuazione   degli   interventi   previsti  dal  presente
          articolo  e'  istituito  un Fondo nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, nel
          quale   confluiscono   le   risorse   finanziarie   di  cui
          all'articolo  1,  comma 1154, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  di  cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24
          dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  e successive modificazioni, nonche' di cui
          agli  articoli  21,  21-bis,  ad  eccezione  di quelle gia'
          iscritte  nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e
          41  del  decreto-legge  1 ottobre 2007, n. 159, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
          successive   modificazioni.   Gli  eventuali  provvedimenti
          adottati   in  attuazione  delle  disposizioni  legislative
          citate  al  primo periodo del presente comma, incompatibili
          con  il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
          scopo  le  risorse  di cui agli articoli 21, 21-bise 41 del
          citato   decreto-legge   n.   159  del  2007  sono  versate
          all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere iscritte
          sul   Fondo   di  cui  al  presente  comma,  negli  importi
          corrispondenti  agli  effetti  in  termini di indebitamento
          netto  previsti  per  ciascun anno in sede di iscrizione in
          bilancio  delle  risorse  finanziarie  di cui alle indicate
          autorizzazioni di spesa. 12-bis. Per il tempestivo avvio di
          interventi  prioritari  e  immediatamente  realizzabili  di
          edilizia  residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
          regionale,  diretti  alla  risoluzione delle piu' pressanti
          esigenze  abitative,  e' destinato l'importo di 200 milioni
          di  euro  a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
          decreto-legge  1  ottobre  2007,  n.  159,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
          ripartizione  tra  le  regioni  interessate si provvede con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano.
             13.  Ai  fini  del  riparto  del  Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, di cui
          all'articolo  11  della  legge  9  dicembre 1998, n. 431, i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
          certificato  storico  di residenza da almeno dieci anni nel
          territorio  nazionale  ovvero  da  almeno cinque anni nella
          medesima regione.».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 1120, 1121 e 1136
          del codice civile:
             «Art.   1120   (Innovazioni).  -  I  condomini,  con  la
          maggioranza  indicata  dal quinto comma dell'articolo 1136,
          possono   disporre   tutte   le   innovazioni   dirette  al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni.
             Sono   vietate   le   innovazioni   che  possano  recare
          pregiudizio   alla   stabilita'   o   alla   sicurezza  del
          fabbricato,  che ne alterino il decoro architettonico o che
          rendano   talune  parti  comuni  dell'edificio  inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.».
             «Art.   1121   (Innovazioni  gravose  o  voluttuarie). -
          Qualora  l'innovazione  importi  una  spesa molto gravosa o
          abbia   carattere  voluttuario  rispetto  alle  particolari
          condizioni  e  all'importanza  dell'edificio, e consista in
          opere,  impianti  o manufatti suscettibili di utilizzazione
          separata,  i  condomini  che non intendono trarne vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
             Se    l'utilizzazione   separata   non   e'   possibile,
          l'innovazione  non  e' consentita, salvo che la maggioranza
          dei  condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata intenda
          sopportarne integralmente la spesa.
             Nel  caso  previsto dal primo comma i condomini e i loro
          eredi  o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
          partecipare   ai  vantaggi  dell'innovazione,  contribuendo
          nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.».
             «Art.  1136  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle   deliberazioni).   -   L'assemblea  e'  regolarmente
          costituita   con   l'intervento   di  tanti  condomini  che
          rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
          i due terzi dei partecipanti al condominio.
             Sono  valide le deliberazioni approvate con un numero di
          voti  che  rappresenti  la  maggioranza degli intervenuti e
          almeno la meta' del valore dell'edificio.
             Se  l'assemblea  non  puo'  deliberare  per  mancanza di
          numero,  l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
          giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
          oltre  dieci  giorni  dalla  medesima;  la deliberazione e'
          valida  se  riporta  un  numero  di voti che rappresenti il
          terzo  dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
          valore dell'edificio.
             Le  deliberazioni  che  concernono la nomina e la revoca
          dell'amministratore  o  le liti attive e passive relative a
          materie      che      esorbitano     dalle     attribuzioni
          dell'amministratore  medesimo, nonche' le deliberazioni che
          concernono  la  ricostruzione  dell'edificio  o riparazioni
          straordinarie  di  notevole  entita'  devono  essere sempre
          prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
             Le  deliberazioni  che  hanno per oggetto le innovazioni
          previste  dal  primo comma dell'articolo 1120 devono essere
          sempre  approvate  con un numero di voti che rappresenti la
          maggioranza  dei  partecipanti  al condominio e i due terzi
          del valore dell'edificio.
             L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti
          i condomini sono stati invitati alla riunione.
             Delle  deliberazioni  dell'assemblea  si redige processo
          verbale    da    trascriversi   in   un   registro   tenuto
          dall'amministratore.».