Art. 4.


 Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici


  1.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
stabiliti:
   a)  i  criteri  e  modalita' per il trasferimento, in esenzione da
ogni  imposta  e  tassa,  alla  regione  Abruzzo,  ovvero  ai  comuni
interessati  dal  sisma  del 6 aprile 2009, di immobili che non siano
piu'   utilizzabili   o  che  siano  dismissibili  perche'  non  piu'
rispondenti   alle  esigenze  delle  amministrazioni  statali  e  non
risultino  interessati  da  piani  di  dismissione  o alienazione del
patrimonio immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
5,  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, siti nel suo territorio
appartenenti  allo  Stato  gestiti  dall'Agenzia  del  demanio  o dal
Ministero   della  difesa,  liberi  e  disponibili,((  nonche'  degli
immobili)) di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, non ancora destinati;
   b)  le  modalita' di predisposizione e di attuazione, da parte del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa con le
amministrazioni  interessate  e  con  la  regione  Abruzzo, sentiti i
sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per
il  ripristino  degli  immobili  pubblici,  danneggiati  dagli eventi
sismici,((   compresi   quelli  adibiti  all'uso  scolastico  e))  le
strutture  edilizie  universitarie  e  del Conservatorio di musica di
L'Aquila,((  l'Accademia  internazionale  per  le  arti  e le scienze
dell'immagine    di   L'Aquila,))   nonche'   le   caserme   in   uso
all'amministrazione  della  difesa  e  gli  immobili  demaniali  o di
proprieta'    di    enti   ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,
((formalmente  dichiarati  )) di interesse storico-artistico ai sensi
del  ((  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al ))
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;))
   c)  le  modalita'  organizzative  per consentire la pronta ripresa
delle  attivita'  degli  uffici  delle amministrazioni statali, degli
enti  pubblici  nazionali  e  delle  agenzie  fiscali  nel territorio
colpito  dagli  eventi  sismici,  ((per  assicurare l'esercizio delle
funzioni  di  capoluogo  di  regione  al  comune  di  L'Aquila ))e le
disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a
causa  della  chiusura  degli uffici il trattamento economico fisso e
continuativo.
  ((2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera
b),  provvede  il  presidente  della  regione  Abruzzo in qualita' di
Commissario  delegato  ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge
24  febbraio  1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato
interregionale   alle   opere   pubbliche  e  dei  competenti  uffici
scolastici provinciali.))
  3.  Al  fine  di  concentrare  nei  territori di cui all'articolo 1
interventi  ((  sulle  reti  viarie  e  ferroviarie  funzionali  alla
ricostruzione nei territori stessi, )) entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono destinati a tali
interventi,  rispettivamente,  fino  a  200  milioni di euro a valere
sulle  risorse  stanziate,  per  l'anno 2009, per gli investimenti di
ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per
lo   stesso   anno,   e  fino  a  100  milioni  di  euro  nell'ambito
dell'aggiornamento,  per l'anno 2009, del contratto di programma Rete
ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
  4.  Con  delibera  del  CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo
e'   riservata   una   quota   aggiuntiva   delle   risorse  previste
dall'articolo   18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
destinate  al  finanziamento  degli interventi in materia di edilizia
scolastica.  La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui
al  presente  comma,  a  modificare il piano annuale 2009 di edilizia
scolastica,  gia' predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11
gennaio  1996,  n.  23,  anche  con  l'inserimento  di nuove opere in
precedenza  non contemplate; il termine per la relativa presentazione
e' prorogato di sessanta giorni.
  5.    Le   risorse   disponibili   sul   bilancio   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca finalizzate agli
arredi   scolastici,   possono   essere  destinate  alle  istituzioni
scolastiche  ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una
sollecita  ripresa  delle  attivita'  didattiche  e  delle  attivita'
dell'amministrazione  scolastica  nelle  zone  colpite  dagli  eventi
sismici,  anche  in  correlazione con gli obiettivi finanziari di cui
all'articolo  64,  comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
autorizzata  la  spesa  di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro
14,3  milioni  per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.
L'utilizzazione  delle  risorse  di cui al presente comma e' disposta
con  le  modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia
di  edilizia  sanitaria,  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988,  n.  67,  e' riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili  nel  bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un
nuovo  Accordo  di  programma  finalizzato alla ricostruzione ed alla
riorganizzazione  delle  strutture  sanitarie  regionali riducendo il
rischio  sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla
regione   Abruzzo  nell'Accordo  di  programma  vigente,  la  Regione
procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le   opere   di   consolidamento  e  di  ripristino  delle  strutture
danneggiate.
  7.  I  programmi  finanziati  con fondi statali o con il contributo
dello   Stato   a   favore   della  regione  Abruzzo  possono  essere
riprogrammati, ((d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma
2   o  su  proposta  dello  stesso,))  nell'ambito  delle  originarie
tipologie  di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
  8.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 62, comma 2, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di
una  singola  operazione  di  indebitamento,  la  regione Abruzzo, la
provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma
2,  ((del  presente  decreto))  sono autorizzati a rinegoziare con la
controparte  attuale  i  prestiti,  in  qualsiasi  forma contratti in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata
di  ogni  singolo  prestito  puo'  essere  estesa  per un periodo non
superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.
  9.  All'attuazione  del  comma  1,  lettera  b), si provvede con le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
  ((9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del presente decreto, i comuni predispongono i piani
di  emergenza  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  provvedono in via sostitutiva i
prefetti competenti per territorio.))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  dell'articolo  2-undecies  della  legge 31
          maggio 1965, n, 575 (Disposizioni contro la mafia) reca:
             «2-undecies.  1.  L'amministratore  di  cui all'articolo
          2-sexies versa all'ufficio del registro:
              a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
          utilizzate  per  la gestione di altri beni confiscati o che
          non  debbano  essere  utilizzate  per il risarcimento delle
          vittime dei reati di tipo mafioso;
              b)  le  somme  ricavate  dalla  vendita, anche mediante
          trattativa  privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti in
          azienda,  ivi  compresi quelli registrati, e dei titoli, al
          netto  del  ricavato  della vendita dei beni finalizzata al
          risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
          procedura  di  vendita  e' antieconomica, con provvedimento
          del  dirigente  del  competente  ufficio del territorio del
          Ministero  delle finanze e' disposta la cessione gratuita o
          la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
              c)   le   somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali.  Se  la  procedura di recupero e' antieconomica,
          ovvero,  dopo  accertamenti sulla solvibilita' del debitore
          svolti  dal competente ufficio del territorio del Ministero
          delle  finanze,  avvalendosi anche degli organi di polizia,
          il  debitore  risulti  insolvibile, il credito e' annullato
          con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
          del Ministero delle finanze.
             2. I beni immobili sono:
              a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni   statali,   agenzie  fiscali,  universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse,  salvo che si debba procedere alla vendita degli
          stessi  finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
          di tipo mafioso;
              b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli  enti territoriali possono amministrare direttamente il
          bene  o  assegnarlo  in  concessione  a  titolo  gratuito a
          comunita',    ad   enti,   ad   associazioni   maggiormente
          rappresentative  degli  enti  locali,  ad organizzazioni di
          volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
          successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
          legge  8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
          o  a  comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di
          tossicodipendenti  di  cui  al  testo  unico delle leggi in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati   di   tossicodipendenza,   di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n. 309, e
          successive   modificazioni,   nonche'   alle   associazioni
          ambientaliste  riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
          entro  un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha
          provveduto  alla  destinazione del bene, il prefetto nomina
          un commissario con poteri sostitutivi;
              c)  trasferiti  al patrimonio del comune ove l'immobile
          e'  sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74
          del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309. Il comune puo'
          amministrare  direttamente il bene oppure, preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
          ad  associazioni,  comunita'  o  enti  per  il  recupero di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile.
             3.  I  beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
          Stato e destinati:
              a)  all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
          continuazione  o  di  ripresa  dell'attivita' produttiva, a
          titolo  oneroso,  previa valutazione del competente ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
          imprese  pubbliche  o  private,  ovvero  a titolo gratuito,
          senza   oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative  di
          lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
          dell'affittuario   sono   privilegiate   le  soluzioni  che
          garantiscono  il  mantenimento dei livelli occupazionali. I
          beni   non   possono   essere  destinati  all'affitto  alle
          cooperative    di    lavoratori   dipendenti   dell'impresa
          confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
          affine  o  convivente  con  il destinatario della confisca,
          ovvero  nel  caso  in  cui  nei  suoi  confronti  sia stato
          adottato  taluno  dei  provvedimenti indicati nell'articolo
          15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
              b)  alla  vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello  determinato  dalla stima del competente ufficio del
          territorio  del  Ministero delle finanze, a soggetti che ne
          abbiano  fatto  richiesta,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita'  per  l'interesse  pubblico  o  qualora la vendita
          medesima  sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
          reati  di  tipo  mafioso. Nel caso di vendita disposta alla
          scadenza  del  contratto di affitto dei beni, l'affittuario
          puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione  entro trenta
          giorni  dalla comunicazione della vendita del bene da parte
          del Ministero delle finanze;
              c)  alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima  sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
          reati  di  tipo  mafioso,  con le medesime modalita' di cui
          alla lettera b).
             4.  Alle  operazioni  di  cui  al  comma  3  provvede il
          dirigente   del   competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero     delle    finanze,    che    puo'    affidarle
          all'amministratore   di   cui  all'articolo  2-sexies,  con
          l'osservanza   delle   disposizioni   di  cui  al  comma  3
          dell'articolo  2-nonies,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          emanazione  del  provvedimento  del  direttore centrale del
          demanio  del  Ministero  delle  finanze  di  cui al comma 1
          dell'articolo 2-decies.
             5.  Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
          c),   nonche'  i  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla
          vendita  o  dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  riassegnati  in egual misura al finanziamento degli
          interventi     per     l'edilizia    scolastica    e    per
          l'informatizzazione del processo.
             6.  Nella  scelta del cessionario o dell'affittuario dei
          beni  aziendali  l'Amministrazione  delle  finanze  procede
          mediante  licitazione  privata  ovvero,  qualora ragioni di
          necessita'  o  di  convenienza, specificatamente indicate e
          motivate,  lo  richiedano, mediante trattativa privata. Sui
          relativi   contratti  e'  richiesto  il  parere  di  organi
          consultivi  solo per importi eccedenti due miliardi di lire
          nel  caso  di licitazione privata e un miliardo di lire nel
          caso  di trattativa privata. I contratti per i quali non e'
          richiesto  il parere del Consiglio di Stato sono approvati,
          dal  dirigente  del  competente  ufficio del territorio del
          Ministero  delle finanze, sentito il direttore centrale del
          demanio del medesimo Ministero.
             7.   I  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del  comma  1
          dell'articolo  2-decies  e  dei  commi  2  e 3 del presente
          articolo sono immediatamente esecutivi.
             8.  I  trasferimenti  e  le  cessioni di cui al presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 1, comma 5, della
          legge  23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2006)”:
             «5  (Destinazione proventi di dismissione immobili). - A
          decorrere  dall'anno  finanziario 2006, i maggiori proventi
          derivanti  dalla  dismissione  o alienazione del patrimonio
          immobiliare  dello  Stato sono destinati alla riduzione del
          debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al
          Fondo   di   ammortamento   del   debito  pubblico  di  cui
          all'articolo  2  della  legge  27  ottobre  1993,  n.  432.
          L'eventuale  diversa  destinazione  di  quota parte di tali
          proventi  resta  subordinata  alla  previa  verifica con la
          Commissione  europea della compatibilita' con gli obiettivi
          indicati  nell'aggiornamento  del programma di stabilita' e
          crescita presentato all'Unione europea.».
             -  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
          10  della  L.  6  luglio  2002, n. 137) e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 45
          del 24 febbraio 2004.
             -  Per  il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
          1992,   n.  225  (Istituzione  del  Servizio  nazionale  di
          protezione   civile)  si  vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 1 della presente legge.
             -  L'articolo  18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
          185  (Misure  urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro,
          occupazione   e  impresa  e  per  ridisegnare  in  funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recita:
             «Art.   18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione  delle risorse per formazione ed occupazione
          e  per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
          della  eccezionale  crisi  economica internazionale e della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle  risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
          territoriale  e  le  competenze  regionali,  nonche' quanto
          previsto  ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
          presieduto  in  maniera  non  delegabile dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dello
          sviluppo    economico   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con il Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per quanto attiene
          alla  lettera  b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
          sede  europea,  entro  30  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate:
              a)  al  Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e'  istituito  nello  stato di previsione del Ministero del
          lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali nel quale
          affluiscono  anche  le risorse del Fondo per l'occupazione,
          nonche'  le  risorse  comunque  destinate  al finanziamento
          degli   ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga  alla
          normativa  vigente  e quelle destinate in via ordinaria dal
          CIPE alla formazione;
              b)  al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
          del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere di
          risanamento  ambientale,  per l'edilizia carceraria, per le
          infrastrutture  museali ed archeologiche, per l'innovazione
          tecnologica   e   le   infrastrutture  strategiche  per  la
          mobilita';
              b-bis)  al  Fondo  strategico  per  il Paese a sostegno
          dell'economia  reale,  istituito  presso  la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
             2.  Fermo  restando  quanto  previsto per le risorse del
          Fondo  per  l'occupazione,  le  risorse  assegnate al Fondo
          sociale  per  occupazione  e formazione sono utilizzate per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita'  e  scuole  pubbliche,  nonche'  di sostegno al
          reddito.  Fermo  restando  il rispetto dei diritti quesiti,
          con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede  di  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive
          modificazioni  sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori  risorse  rispetto  a  quelle  di cui al presente
          comma  per  le  diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
          coerenza  con  gli  indirizzi  assunti in sede europea, con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
             3.  Per  le  risorse  derivanti  dal  Fondo  per le aree
          sottoutilizzate  resta  fermo  il vincolo di destinare alle
          Regioni  del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
             3-bis.  Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti   dall'applicazione  dell'articolo  6-quater  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal  CIPE  al  Fondo  di  cui  al  comma 1, lettera a), del
          presente  articolo,  sono  ripartite, in forza dell'accordo
          del  12  febbraio  2009  tra  il  Governo,  le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in base ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          avuto   riguardo  alle  contingenti  esigenze  territoriali
          derivanti  dalla  crisi  occupazionale, senza il vincolo di
          cui al comma 3 del presente articolo.
             4.  Agli  interventi  effettuati con le risorse previste
          dal   presente   articolo   possono   essere  applicate  le
          disposizioni di cui all'articolo 20.
             4-bis.  Al  fine  della  sollecita  attuazione del piano
          nazionale  di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
          al  superamento  del  disagio abitativo, con corrispondente
          attivazione  delle  forme  di partecipazione finanziaria di
          capitali  pubblici  e  privati, le misure previste ai sensi
          dell'articolo  11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  come  modificato  da  ultimo  dal presente comma,
          possono  essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
          quelle   ivi   stanziate,   le   risorse  finanziarie  rese
          disponibili  ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle  regioni  a  valere sulla quota del Fondo per le aree
          sottoutilizzate  di  pertinenza di ciascuna regione. Per le
          medesime  finalita',  all'articolo  11 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)   al   comma  1,  le  parole:  «d'intesa  con»  sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»;
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis,»;
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
             «12-bis.   Per   il   tempestivo   avvio  di  interventi
          prioritari   e   immediatamente  realizzabili  di  edilizia
          residenziale    pubblica    sovvenzionata   di   competenza
          regionale,  diretti  alla  risoluzione delle piu' pressanti
          esigenze  abitative,  e' destinato l'importo di 100 milioni
          di  euro  a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
          decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
          ripartizione  tra  le  regioni  interessate si provvede con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano».
             4-ter.  Per  il  finanziamento  degli  interventi di cui
          all'articolo  1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  e'  autorizzata  la  spesa  di  5 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede  a  valere  sulle risorse di cui al Fondo previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
             4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133, sono aggiunti, in fine, i
          seguenti  periodi:  «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli  obiettivi  per  gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
          comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis a carico
          del piano di rientro».
             4-quinquies.  La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          rimodulata   con   apposito   accordo   tra   il  Ministero
          dell'economia    e   delle   finanze   e   il   commissario
          straordinario   del   Governo   in  modo  da  garantire  la
          neutralita'  finanziaria,  in  termini  di saldi di finanza
          pubblica,  di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
          3  del  medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
          comma 4-quater del presente articolo.
             4-sexies.  All'articolo  61  del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n.  133,  dopo  il  comma  7  e' inserito il
          seguente:
             «7-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista   dall'articolo   92,  comma  5,  del  codice  dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
          successive  modificazioni,  e' destinata nella misura dello
          0,5   per   cento  alle  finalita'  di  cui  alla  medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  destinata  al  fondo  di  cui  al comma 17 del
          presente articolo».
             4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
          pubblici  locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di  amministrazioni  aggiudicatrici  di cui all'articolo 3,
          comma  25,  del  codice  dei  contratti pubblici relativi a
          lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163».
             4-octies.  All'articolo  3,  comma  27, secondo periodo,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244, dopo le parole:
          «producono  servizi di interesse generale» sono inserite le
          seguenti:  «e  che  forniscono  servizi di committenza o di
          centrali  di  committenza a livello regionale a supporto di
          enti   senza   scopo   di   lucro   e   di  amministrazioni
          aggiudicatrici  di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,».
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 4 della legge 11
          gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
             «Art.  4  (Programmazione,  procedure  di  attuazione  e
          finanziamento  degli  interventi).  - 1. Per gli interventi
          previsti  dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti
          e'   autorizzata   a   concedere   agli  enti  territoriali
          competenti  mutui  ventennali  con  onere di ammortamento a
          totale    carico    dello    Stato,    comprensivo    della
          capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
          primo  piano  annuale  di  attuazione di cui al comma 2 del
          presente  articolo  il  complessivo  ammontare dei mutui e'
          determinato in lire 225 miliardi.
             2.   La   programmazione   dell'edilizia  scolastica  si
          realizza  mediante piani generali triennali e piani annuali
          di   attuazione  predisposti  e  approvati  dalle  regioni,
          sentiti  gli  uffici scolastici regionali, sulla base delle
          proposte   formulate  dagli  enti  territoriali  competenti
          sentiti  gli  uffici  scolastici  provinciali, che all'uopo
          adottano  le  procedure  consultive dei consigli scolastici
          distrettuali e provinciali.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   il   Ministro   della  pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  con proprio decreto, stabilisce i criteri per
          la  ripartizione  dei fondi fra le regioni, indica le somme
          disponibili   nel   primo   triennio   suddividendole   per
          annualita'  e  fissa  gli  indirizzi volti ad assicurare il
          coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
          scolastica nazionale.
             4.  Le  regioni,  entro  novanta  giorni  dalla  data di
          pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
          al   comma   3,   sulla   base  degli  indirizzi  formulati
          dall'Osservatorio   per   l'edilizia   scolastica   di  cui
          all'articolo  6,  approvano e trasmettono al Ministro della
          pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i
          progetti   preliminari,   la   valutazione   dei   costi  e
          l'indicazione  degli  enti  territoriali  competenti  per i
          singoli   interventi.  Entro  la  stessa  data  le  regioni
          approvano  i piani annuali relativi al triennio. In caso di
          difformita'  rispetto  agli  indirizzi della programmazione
          scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
          invita le regioni interessate a modificare opportunamente i
          rispettivi  piani  generali  entro trenta giorni dalla data
          del  ricevimento  delle  disposizioni ministeriali. Decorsi
          sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di
          osservazioni  del  Ministro  della  pubblica istruzione, le
          regioni  provvedono  alla loro pubblicazione nei rispettivi
          Bollettini ufficiali.
             5.  Entro  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione del
          piano  generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli  interventi  relativi  al  primo  anno del triennio e
          provvedono  alla  richiesta  di  concessione dei mutui alla
          Cassa  depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
             6.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          deliberazione  di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e
          prestiti  comunica  la  concessione  del  mutuo  agli  enti
          territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
             7.   Gli   enti   territoriali  competenti  sono  tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo.
             8.  I  piani generali triennali successivi al primo sono
          formulati   dalle   regioni   entro  novanta  giorni  dalla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro  del  tesoro  recante  l'indicazione  delle  somme
          disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
          tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
          stato  di  attuazione  dei piani precedenti. Gli interventi
          previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
          possono  essere  inseriti in quello successivo; le relative
          quote  di  finanziamento non utilizzate vengono ridestinate
          al fondo relativo al triennio di riferimento.
             9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere
          perentorio.  Qualora  gli  enti territoriali non provvedano
          agli    adempimenti    di   loro   competenza,   provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita' alla
          legislazione  vigente.  Decorsi  trenta  giorni, in caso di
          inadempienza  delle  regioni  o  delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  62  e 64 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca:
             «Art. 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati
          e  dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). -
          1.  Le  norme  del presente articolo costituiscono principi
          fondamentali  per il coordinamento della finanza pubblica e
          hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica
          della  Repubblica  ai  sensi  degli  articoli  117, secondo
          comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120
          della  Costituzione.  Le disposizioni del presente articolo
          costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria.
             2.  Alle  regioni, alle province autonome di Trento e di
          Bolzano  e  agli  enti  locali e' fatto divieto di emettere
          titoli  obbligazionari  o altre passivita' che prevedano il
          rimborso  del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.
          Per  tali  enti,  la  durata  di  una singola operazione di
          indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
          una  passivita'  esistente,  non  puo'  essere  superiore a
          trenta ne' inferiore a cinque anni.
             3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la  borsa,  con  uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          individua   la   tipologia   dei  contratti  relativi  agli
          strumenti  finanziari  derivati  previsti  all'articolo  1,
          comma  3,  del testo unico delle disposizioni in materia di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58, che gli enti di cui al comma 2
          possono   concludere,  e  indica  le  componenti  derivate,
          implicite  o  esplicite, che gli stessi enti hanno facolta'
          di  prevedere  nei  contratti  di finanziamento. Al fine di
          assicurare  la  massima  trasparenza dei contratti relativi
          agli  strumenti  finanziari derivati nonche' delle clausole
          relative  alle  predette  componenti  derivate, il medesimo
          regolamento  individua  altresi'  le  informazioni, rese in
          lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
             4.  Ai fini della conclusione di un contratto relativo a
          strumenti   finanziari   derivati  o  di  un  contratto  di
          finanziamento  che  include  una  componente  derivata,  il
          soggetto  competente  alla sottoscrizione del contratto per
          l'ente   pubblico  attesta  per  iscritto  di  avere  preso
          conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
             5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati
          o  il contratto di finanziamento che include una componente
          derivata,  stipulato  dagli  enti  di  cui  al  comma  2 in
          violazione  delle  disposizioni  previste  dal  regolamento
          emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione
          di  cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta
          valere solo dall'ente.
             6.  Agli  enti  di  cui  al  comma 2 e' fatto divieto di
          stipulare,   fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al comma 3, e comunque per il periodo
          minimo  di  un  anno  decorrente  dalla  data di entrata in
          vigore   del  presente  decreto,  contratti  relativi  agli
          strumenti  finanziari derivati. Resta ferma la possibilita'
          di   ristrutturare  il  contratto  derivato  a  seguito  di
          modifica  della passivita' alla quale il medesimo contratto
          derivato  e'  riferito,  con  la  finalita' di mantenere la
          corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata
          operazione di copertura.
             7.   Fermo   restando  quanto  previsto  in  termini  di
          comunicazione  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41,
          commi  2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette
          altresi'  mensilmente  alla  Corte  dei  conti  copia della
          documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
          di cui al comma 3.
             8.  Gli  enti  di cui al comma 2 allegano al bilancio di
          previsione  e  al  bilancio consuntivo una nota informativa
          che   evidenzi   gli   oneri   e  gli  impegni  finanziari,
          rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
          relativi  a strumenti finanziari derivati o da contratti di
          finanziamento che includono una componente derivata.
             9.  All'articolo  3,  comma  17,  secondo periodo, della
          legge  24  dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni
          di  crediti  vantati verso altre amministrazioni pubbliche»
          sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
          definiti  in  sede  europea  dall'Ufficio  statistico delle
          Comunita'  europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato
          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».
             10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo,
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1,
          commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244.  Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti
          derivati  da  parte  degli  enti  territoriali  emanate  in
          attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
             11.  Restano  salve  tutte le disposizioni in materia di
          indebitamento  delle  regioni,  delle  province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano e degli enti locali che non siano in
          contrasto con le disposizioni del presente articolo.».
             «Art.  64  (Disposizioni  in  materia  di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Ai fini di una migliore qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale  del personale docente, a decorrere dall'anno
          scolastico  2009/2010,  sono  adottati  interventi e misure
          volti   ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto  il
          rapporto   alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro
          l'anno  scolastico  2011/2012,  per un accostamento di tale
          rapporto  ai  relativi standard europei tenendo anche conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
             2.  Si  procede,  altresi', alla revisione dei criteri e
          dei  parametri  previsti per la definizione delle dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico  ed
          ausiliario  (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel triennio
          2009-2011  una riduzione complessiva del 17 per cento della
          consistenza  numerica  della dotazione organica determinata
          per  l'anno  scolastico  2007/2008. Per ciascuno degli anni
          considerati,  detto decremento non deve essere inferiore ad
          un  terzo  della riduzione complessiva da conseguire, fermo
          restando  quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
             3.  Per  la  realizzazione  delle finalita' previste dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281 e previo parere delle
          Commissioni  Parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  predispone, entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  un  piano  programmatico  di interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse  umane  e strumentali disponibili, che conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
             4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
          o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto ed in modo da
          assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
          al  comma  3,  in  relazione  agli  interventi  annuali ivi
          previsti,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
          23   agosto   1988,   n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  unificata di cui al citato decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, anche modificando le
          disposizioni   legislative  vigenti,  si  provvede  ad  una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri:
              a.  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di
          concorso,  per  una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
          docenti;
              b.  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi
          ordini  di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
          piani   di   studio   e  dei  relativi  quadri  orari,  con
          particolare    riferimento    agli   istituti   tecnici   e
          professionali;
              c.   revisione   dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi;
              d.  rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
          della   scuola   primaria   ivi   compresa   la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del   personale   docente   ed   ATA,  finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi;
              f.  ridefinizione  dell'assetto organizzativo-didattico
          dei  centri  di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione     e     articolazione    dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito   delle   risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente,   l'attivazione  di  servizi  qualificati  per  la
          migliore fruizione dell'offerta formativa;
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti  scolastici  aventi  sede  nei  piccoli comuni, lo
          Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali possono prevedere
          specifiche  misure  finalizzate  alla riduzione del disagio
          degli utenti.
             4-bis.  Ai  fini  di contribuire al raggiungimento degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale  di  cui  al comma 4, nell'ambito del secondo
          ciclo   di  istruzione  e  formazione  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
          di  ottimizzare  le  risorse  disponibili,  all'articolo 1,
          comma  622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
          da  «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
          e  specifici»  sino a «Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo di
          istruzione  si  assolve  anche nei percorsi di istruzione e
          formazione  professionale  di  cui  al Capo III del decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
          messa  a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
          percorsi    sperimentali   di   istruzione   e   formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
             4-ter.   Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso  le  universita'  sono sospese per l'anno accademico
          2008-2009  e fino al completamento degli adempimenti di cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4.
             4-quater.  Ai  fini del conseguimento degli obiettivi di
          cui  al  presente  articolo,  le regioni e gli enti locali,
          nell'ambito   delle   rispettive   competenze,  per  l'anno
          scolastico  2009/2010,  assicurano il dimensionamento delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati  dall'articolo  2 del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
          realizzare  comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
          caso   per  il  predetto  anno  scolastico  la  consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009.
             4-quinquies.   Per   gli  anni  scolastici  2010/2011  e
          2011/2012,  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
          sentito   il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,
          promuovono,   entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula  di
          un'intesa  in sede di Conferenza unificata per disciplinare
          l'attivita'  di  dimensionamento  della rete scolastica, ai
          sensi   del   comma  4,  lettera  f-ter),  con  particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla    riqualificazione   del   sistema   scolastico,   al
          contenimento  della  spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi  protocolli  d'intesa  tra le regioni e gli uffici
          scolastici regionali.
             4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al
          monitoraggio  dell'attuazione  delle disposizioni di cui ai
          commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti
          di  cui  al  comma  4-quater il monitoraggio e' finalizzato
          anche  all'adozione,  entro  il  15  febbraio  2009,  degli
          eventuali    interventi    necessari   per   garantire   il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
             5.    I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  compresi  i dirigenti
          scolastici,  coinvolti nel processo di razionalizzazione di
          cui  al  presente  articolo,  ne  assicurano  la compiuta e
          puntuale  realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento degli
          obiettivi  prefissati,  verificato  e  valutato  sulla base
          delle  vigenti  disposizioni  anche  contrattuali, comporta
          l'applicazione  delle  misure connesse alla responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa.
             6.  Fermo  restando  il  disposto di cui all'articolo 2,
          commi  411  e  412,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244,
          dall'attuazione  dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del presente
          articolo,  devono  derivare  per  il  bilancio  dello Stato
          economie  lorde  di  spesa,  non inferiori a 456 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
          2010,  a  2.538  milioni  di euro per l'anno 2011 e a 3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
             7.   Ferme   restando  le  competenze  istituzionali  di
          controllo  e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e' costituito, contestualmente
          all'avvio  dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
          a  carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
          tecnico-finanziaria    composto   da   rappresentanti   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di  monitorare  il processo attuativo delle disposizioni di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando  eventuali  scostamenti per le occorrenti misure
          correttive.  Ai  componenti  del  Comitato non spetta alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
             8.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio  di  cui al comma 6, si applica la
          procedura  prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al
          comma  6  e'  destinata,  nella misura del 30 per cento, ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative  dirette  alla  valorizzazione  ed allo sviluppo
          professionale  della  carriera del personale della Scuola a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti   per   ciascun  anno  scolastico.  Gli  importi
          corrispondenti  alle  indicate  economie  di  spesa vengono
          iscritti  in  bilancio in un apposito Fondo istituito nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita'  e  della  ricerca,  a decorrere dall'anno
          successivo    a    quello    dell'effettiva   realizzazione
          dell'economia  di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili in
          gestione  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica  dell'effettivo  ed  integrale conseguimento delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.».
             -  Il  testo dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
          n.  67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), reca:
             «Art.   20. -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo   complessivo   di   20   miliardi  di  euro.  Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.
             2.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
          sanitario  nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
          da  tecnici  di  economia  sanitaria, edilizia e tecnologia
          ospedaliera  e  di  funzioni medico-sanitarie, da istituire
          con  proprio  decreto, definisce con altro proprio decreto,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  i  criteri generali per la programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima:
              a)  riequilibrio  territoriale delle strutture, al fine
          di  garantire  una idonea capacita' di posti letto anche in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
              b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
          elevato degrado strutturale;
              c)  ristrutturazione  del  30 per cento dei posti letto
          che    presentano    carenze   strutturali   e   funzionali
          suscettibili  di  integrale recupero con adeguate misure di
          riadattamento;
              d)  conservazione  in  efficienza  del  restante 50 per
          cento  dei  posti  letto,  la cui funzionalita' e' ritenuta
          sufficiente;
              e)     completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali  extraospedalieri  ed  ospedalieri diurni
          con  contemporaneo  intervento  su  quelli  ubicati in sede
          ospedaliera  secondo  le specificazioni di cui alle lettere
          a), b), c);
              f)   realizzazione   di   140.000  posti  in  strutture
          residenziali,  per anziani che non possono essere assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono   trattamenti   continui.   Tali  strutture,  di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno  emanati  a  norma  dell'articolo  5 della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833  ,  devono  essere integrate con i
          servizi  sanitari  e sociali di distretto e con istituzioni
          di  ricovero  e cura in grado di provvedere al riequilibrio
          di  condizioni  deteriorate. Dette strutture, sulla base di
          standards   dimensionali,  possono  essere  ricavate  anche
          presso  aree  e  spazi  resi disponibili dalla riduzione di
          posti-letto ospedalieri;
              g)  adeguamento  alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie;
              h)   potenziamento   delle   strutture   preposte  alla
          prevenzione  con  particolare  riferimento ai laboratori di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione,  agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
              i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
          cui  utilizzo  e' stabilito da ciascuna regione o provincia
          autonoma con propria determinazione.
             3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al  comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera  e  da altre pubbliche amministrazioni, anche a
          valere  sulle  risorse del Fondo investimenti e occupazione
          (FIO).
             4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
          predispongono,  entro  quattro mesi dalla pubblicazione del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui  chiedono  il  finanziamento  con la specificazione dei
          progetti  da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
          o  provinciali,  il  Ministro  della  sanita' predispone il
          programma  nazionale  che viene sottoposto all'approvazione
          del CIPE.
             5.  Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il  CIPE  determina  le  quote di mutuo che le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
          nei  diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          dei  termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990  il  limite  massimo  complessivo dei mutui resta
          determinato  in  lire  10.000  miliardi, in ragione di lire
          3.000  miliardi  per  l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1989  e  1990.  Le  stesse regioni e
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano presentano in
          successione  temporale i progetti suscettibili di immediata
          realizzazione.  I  progetti  sono  sottoposti  al vaglio di
          conformita'   del   Ministero  della  sanita',  per  quanto
          concerne  gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
          programma   nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE  che
          decide,   sentito   il   Nucleo   di  valutazione  per  gli
          investimenti pubblici.
             5-bis.  Dalla  data  del  30  novembre  1993, i progetti
          attuativi  del  programma  di  cui  al comma 5, con la sola
          esclusione  di  quelli  gia' approvati dal CIPE e di quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati  dagli  enti  di  cui  all'articolo 4, comma 15,
          della  legge  30  dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
          competenti  organi  regionali,  i  quali  accertano  che la
          progettazione   esecutiva,   ivi   compresa   quella  delle
          Universita'  degli studi con policlinici a gestione diretta
          nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
          scientifico  di  loro competenza territoriale, sia completa
          di  tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari   per  l'esecuzione  dell'opera;  essi  accertano
          altresi'  la  conformita' dei progetti esecutivi agli studi
          di  fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della sanita'.
          Inoltre,  al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
          i  competenti  organi  regionali verificano la coerenza con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome  e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412, presentano al CIPE, in
          successione  temporale,  istanza  per  il finanziamento dei
          progetti,  corredata  dai provvedimenti della loro avvenuta
          approvazione,  da  un programma temporale di realizzazione,
          dalla  dichiarazione  che  essi  sono  redatti nel rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili  e  sulla capacita' di offerta necessaria e che
          sono  dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
          funzionali dello stesso.
             6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico
          del  bilancio  dello  Stato  ed  e' iscritto nello stato di
          previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330
          miliardi  per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno
          1990.
             7.  Il  limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
          dal   Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per  il
          personale  laureato  che  partecipi  a  concorsi  del ruolo
          sanitario,  a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.».
             -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
          “Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del  capo  I  della L. 15 marzo 1997, n. 59” e' stato
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 92 del 21 aprile 1998.