Art. 6.


Sospensione  e  proroga  di  termini,  deroga  al patto di stabilita'
interno,  modalita'  di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
                              sanitari

  1.  Al  fine  di  agevolare  la  ripresa delle attivita' nelle zone
colpite  dal  sisma  del  6  aprile  2009 mediante il differimento di
adempimenti  onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori
e le imprese, sono disposti:
   a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento
dei contratti pubblici;
   b)  la  sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi
natura   patrimoniale   ed   assimilata,  dovute  all'amministrazione
finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonche' alla Regione,
nonche'  di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
   c)  la  sospensione  dei termini per la notifica delle cartelle di
pagamento  da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini
di  prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   d)  la  sospensione  del  versamento  dei contributi consortili di
bonifica,  esclusi  quelli  per  il  servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli;
   e)  il  differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
per  finita  locazione  degli immobili pubblici e privati, adibiti ad
uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   f)  la  sospensione  del  pagamento  dei  canoni  di concessione e
locazione  relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   g)  la  rideterminazione  della  sospensione  del  versamento  dei
tributi,  dei  contributi  previdenziali ed assistenziali e premi per
l'assicurazione  obbligatoria,  nonche'  la ripresa della riscossione
dei  tributi,  dei  contributi previdenziali ed assistenziali e premi
per  l'assicurazione  obbligatoria  sospesi,  nonche'  di  ogni altro
termine  sospeso  ai  sensi  del  presente  articolo,  anche in forma
rateizzata;
   h)  la eventuale proroga di un anno del termine di validita' delle
tessere  sanitarie,  previste  dall'articolo  50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
   i)  la  proroga  del  termine per le iniziative agevolate a valere
sugli  strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure
di   incentivazione   di  competenza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  nonche'  i  progetti  regionali sui distretti industriali
cofinanziati   dal   Ministero   dello   sviluppo  economico  di  cui
all'articolo  1,  ((commi  371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;))
   l)  la  proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura di L'Aquila e
degli  organi  necessari  al  funzionamento  degli enti impegnati nel
rilancio  delle  attivita'  produttive  e  per  la  ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma;
   m)  la  non  applicazione  delle  sanzioni  amministrative  per le
imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 30 novembre 2009,
le  domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui
all'articolo  9  del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente
della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,  il  modello unico di
dichiarazione  previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,(( nonche'
la  richiesta  di  verifica periodica degli strumenti di misura ed il
pagamento della relativa tariffa;))
   ((m-bis)  la  proroga  al  30  novembre  2009  del  termine per il
pagamento  del  diritto  di  iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei
gestori   ambientali   e   del   diritto  dovuto  alle  province  per
l'iscrizione  nel  registro  di  cui  all'articolo  216, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;))
   n)  la  sospensione  del  pagamento  delle  rate  dei  mutui e dei
finanziamenti  di  qualsiasi  genere,  ivi  incluse  le operazioni di
credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento  e  di  credito
ordinario,   erogati   dalle   banche,   nonche'  dagli  intermediari
finanziari  iscritti negli(( elenchi)) di cui agli articoli 106 e 107
del  ((testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui  al))  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni,  e  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti S.p.a., con la
previsione  che  gli  interessi  attivi  relativi  alle  rate sospese
concorrano  alla  formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base
imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
   o) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2009  e  2010  delle  spese  sostenute  dalla  regione Abruzzo, dalla
provincia  di  L'Aquila  e  dai  comuni  di  cui  all'articolo  1 per
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
   p) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2009  e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate
allo  stesso  titolo  acquisite  da  altri enti o soggetti pubblici o
privati;
   q)  le  modalita' di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari  nei  limiti  delle  risorse  individuate con l'articolo 13,
comma 3, lettera b);
   r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti
il  procedimento  sanzionatorio  di  cui  ai  commi  8-bis,  8-ter  e
8-quater,  dell'articolo  50  del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
   ((r-bis)  la  sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda
ospedaliera  universitaria  San  Salvatore di L'Aquila e dell'azienda
ospedaliera  universitaria  SS.  Annunziata  di Chieti, che avrebbero
dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;))
   ((r-ter)  la  proroga  del termine per le denunce dei pozzi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;))
   r-quater)    la    sospensione    fino   al   31   dicembre   2009
dell'applicazione   delle   sanzioni   previste   per  l'inosservanza
dell'obbligo di identificazione degli animali.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere disposto il
differimento dei termini per:
   a)  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2009, di cui
all'articolo 151 del ((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b)  la  deliberazione  di  approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio  2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo
n. 267 del 2000;
   c)  la  presentazione  della  certificazione attestante il mancato
gettito  ICI  derivante  dall'esenzione  riconosciuta  sugli immobili
adibiti  ad  abitazione  principale,  di cui al decreto del Ministero
dell'interno  in  data  1°  aprile  2009,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
   d)   la   presentazione   da   parte   degli   enti  locali  della
certificazione   attestante  l'IVA  corrisposta  per  prestazioni  di
servizi   non  commerciali,  della  certificazione  attestante  l'IVA
corrisposta  per  i  contratti  di servizio per il trasporto pubblico
locale  e  della  certificazione attestante la perdita di gettito ICI
sugli edifici classificati in categoria D.
  3.  Nella  provincia  di  L'Aquila le elezioni del presidente della
provincia,  del  consiglio  provinciale,  dei  sindaci e dei consigli
comunali,  da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data
fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1 novembre ed il
15  dicembre  2009.  Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino
allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
  ((3-bis.  Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono
essere   attuate   limitatamente   all'esercizio   finanziario  2009,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.))
  4.  Al fine dell'attuazione del comma 1, ((lettere ))da a) ad n) e'
autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno
2010 di euro 51.000.000.
  ((4-bis.  Il  termine  per l'approvazione del piano di tutela delle
acque  della  regione  Abruzzo  e'  prorogato  al  30 giugno 2010. Le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi
Liri-Garigliano  e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009,  n.  13,  di  provvedere, ognuna per il territorio di
propria  competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi
dei  piani  di  gestione  di  cui  all'articolo  13  della  direttiva
2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 23 ottobre
2000,  escludono  dal  programma  delle  misure  quelle  relative  al
territorio  della  regione  Abruzzo.  Alla integrazione del programma
delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro
il  30  giugno 2010 i comitati integrati delle Autorita' di bacino di
rilievo  nazionale  del  fiume  Tevere  e dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno.))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 18 della legge 29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura):
             «Art.  18  (Finanziamento delle camere di commercio.). -
          1.  Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
          provvede mediante:
              a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale
          corrispettivo  per  l'esercizio  di  funzioni  di interesse
          generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
              b)  il  diritto  annuale  come determinato ai sensi dei
          commi 3, 4 e 5;
              c)  i  proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla   prestazione   di   servizi   e   quelli  di  natura
          patrimoniale;
              d)  le  entrate  e  i  contributi  derivanti  da  leggi
          statali,  da  leggi regionali, da convenzioni o previsti in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
              e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta  e  sulla  iscrizione  in ruoli, elenchi, registri e
          albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
              f)  i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
          cittadini o di enti pubblici e privati;
              g) altre entrate e altri contributi.
             2.  Le  voci  e gli importi dei diritti di segreteria di
          cui   alla  lettera  e)  del  comma  1  sono  modificati  e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro,  tenendo conto dei costi medi di gestione e di
          fornitura dei relativi servizi.
             3.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, determina ed
          aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
          dell'anno    precedente,   sentite   l'Unioncamere   e   le
          organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
          ogni  singola  camera di commercio da parte di ogni impresa
          iscritta  o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da
          applicare  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi
          compresi  gli  importi  minimi,  che  comunque  non possono
          essere  inferiori  a  quelli  dovuti in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
          diritto  dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
          altresi'  determinati  gli  importi del diritto applicabili
          alle  unita'  locali,  nonche'  le modalita' e i termini di
          liquidazione,   accertamento  e  riscossione.  In  caso  di
          tardivo   o   omesso   pagamento  si  applica  la  sanzione
          amministrativa   dal   10   per  cento  al  100  per  cento
          dell'ammontare  del diritto dovuto, secondo le disposizioni
          in  materia  di  sanzioni  amministrative di cui al decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
             4.  Il  diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
          in base al seguente metodo:
              a)   individuazione   del   fabbisogno  necessario  per
          l'espletamento  dei  servizi che il sistema delle camere di
          commercio   e'  tenuto  a  fornire  sull'intero  territorio
          nazionale,  in  relazione  alle  funzioni amministrative ed
          economiche   di   cui  all'articolo  2,  nonche'  a  quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni;
              b)  detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di
          una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
          efficienza   del   sistema   delle   camere   di  commercio
          nell'espletamento  delle  funzioni  amministrative, sentita
          l'Unioncamere;
              c)  copertura  del  fabbisogno mediante diritti annuali
          fissi  per  le  imprese  iscritte  o annotate nelle sezioni
          speciali   del   registro   delle   imprese,   e   mediante
          applicazione    di   diritti   commisurati   al   fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
              d)  nei  primi  due  anni di applicazione l'importo non
          potra'  comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
          al  diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
             5.  Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
          quota  del  diritto  annuale  da  riservare  ad un fondo di
          perequazione   istituito   presso   l'Unioncamere,  nonche'
          criteri  per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
          di  commercio,  al  fine  di  rendere  omogeneo su tutto il
          territorio    nazionale   l'espletamento   delle   funzioni
          amministrative  attribuite  da leggi dello Stato al sistema
          delle camere di commercio.
             6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo
          l'aumento   della   produzione  e  il  miglioramento  delle
          condizioni  economiche della circoscrizione territoriale di
          competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
          di   categoria   maggiormente   rappresentative  a  livello
          provinciale,   possono   aumentare   per  gli  esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del 20 per cento.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 1, commi 371-bis e
          371-ter,  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, recante
          “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”:
             «371-bis    (Contributo    statale   per   i   distretti
          produttivi).  - In  attesa  dell'adozione  del  decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366,
          puo'  essere  riconosciuto un contributo statale a progetti
          in  favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni,
          per  un  ammontare  massimo  del 50 per cento delle risorse
          pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
             371-ter.    (Contributo    statale   per   i   distretti
          produttivi).  - Con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo
          economico,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
          i  progetti  regionali ammessi al beneficio di cui al comma
          371-bis  ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed
          eventuali  ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo
          restando il limite massimo di cui al comma 372.».
             -   L'articolo   9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7   dicembre  1995,  n.  581  (Regolamento  di
          attuazione  dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 ,
          in materia di istituzione del registro delle imprese di cui
          all'art. 2188 del codice civile) recita:
             «Art.    9(Repertorio   delle   notizie   economiche   e
          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
             2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
              a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche  e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
              b)  gli imprenditori con sede principale all'estero che
          aprono nel territorio nazionale unita' locali.
             3.   Il   REA   contiene   le   notizie   economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto  20  settembre  1934, n. 2011 , dal regio decreto 4
          gennaio  1925,  n.  29  , dall'art. 29 del decreto-legge 28
          febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese
          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,
          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,
          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di
          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici
          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio
          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del
          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
             4.   L'esercente   attivita'   agricole   deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
             5.  Il  REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro.».
             -  La legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante "Norme per la
          semplificazione  degli  adempimenti  in materia ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del  sistema di ecogestione e di audit ambientale" e' stata
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 24 del 31 gennaio 1994.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 216 del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale):
             «Art.  216  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
          che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
          specifiche  di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e 3,
          l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti puo'
          essere    intrapreso    decorsi    novanta   giorni   dalla
          comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
          territorialmente   competente,   entro   dieci  giorni  dal
          ricevimento  della  comunicazione  stessa. Nelle ipotesi di
          rifiuti  elettrici  ed elettronici di cui all'articolo 227,
          comma   1,   lettera  a),  di  veicoli  fuori  uso  di  cui
          all'articolo  227,  comma  1,  lettera c), e di impianti di
          coincenerimento,  l'avvio  delle  attivita'  e' subordinato
          all'effettuazione  di una visita preventiva, da parte della
          provincia  competente  per territorio, da effettuarsi entro
          sessanta   giorni   dalla   presentazione   della  predetta
          comunicazione.
             2.  Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
          particolare:
              a) per i rifiuti non pericolosi:
               1) le quantita' massime impiegabili;
               2)  la  provenienza,  i  tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo;
               3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che, in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
              b) per i rifiuti pericolosi:
               1) le quantita' massime impiegabili;
               2)  la  provenienza,  i  tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti;
               3)  le condizioni specifiche riferite ai valori limite
          di  sostanze  pericolose  contenute  nei rifiuti, ai valori
          limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito;
               4)  gli altri requisiti necessari per effettuare forme
          diverse di recupero;
               5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che, in
          relazione  al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
          contenute  nei  rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo   e   senza   usare  procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
             3.  La  provincia  iscrive  in  un  apposito registro le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  e,  entro il termine di cui al comma 1, verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti.  A  tal  fine,  alla  comunicazione di inizio di
          attivita',  a firma del legale rappresentante dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti:
              a)  il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
          specifiche di cui al comma 1;
              b)  il  possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti;
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di  trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
          sono  destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
          eventuali impianti mobili;
              e)   le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero.
             4.  La  provincia,  qualora  accerti il mancato rispetto
          delle  norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
          dispone,  con  provvedimento motivato, il divieto di inizio
          ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
          l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
          vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
             5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  1 deve essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e comunque in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
             6. La procedura semplificata di cui al presente articolo
          sostituisce,  limitatamente  alle  variazioni qualitative e
          quantitative   delle   emissioni  determinate  dai  rifiuti
          individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia'
          fissano  i  limiti di emissione in relazione alle attivita'
          di   recupero   degli   stessi,   l'autorizzazione  di  cui
          all'articolo   269   in   caso   di   modifica  sostanziale
          dell'impianto.
             7.  Le  disposizioni  semplificate del presente articolo
          non  si  applicano  alle  attivita' di recupero dei rifiuti
          urbani, ad eccezione:
              a) delle attivita' per il riciclaggio e per il recupero
          di  materia  prima secondaria e di produzione di compost di
          qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
              b)  delle  attivita'  di trattamento dei rifiuti urbani
          per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
          rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.
             8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in
          atmosfera  di  cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e
          dei  limiti  delle  altre emissioni inquinanti stabilite da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta  del  presente  decreto, il Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio, di concerto con il Ministro
          delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
          e  misure relative alla concessione di incentivi finanziari
          previsti  da  disposizioni  legislative  vigenti  a  favore
          dell'utilizzazione   dei  rifiuti  in  via  prioritaria  in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie,  sostanze,  oggetti, nonche' come combustibile per
          produrre   energia   elettrica,   tenuto  anche  conto  del
          prevalente  interesse pubblico al recupero energetico nelle
          centrali   elettriche   di   rifiuti  urbani  sottoposti  a
          preventive   operazioni  di  trattamento  finalizzate  alla
          produzione  di  combustibile  da  rifiuti e nel rispetto di
          quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre
          2001  e  dal  relativo decreto legislativo di attuazione 29
          dicembre 2003, n. 387.
             9. (Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16
          gennaio 2008, n. 4).
             10.  (Comma  soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs.
          16 gennaio 2008, n. 4).
             11  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  integralmente le norme ordinarie per il recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo ed oggettivo al recupero.
             12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche  relative ai
          rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
          Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
          entrata in vigore.
             13.  Le  operazioni  di  messa  in  riserva  dei rifiuti
          pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
          sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
          inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
          dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
          previste  ai  punti  da  R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
          quarta del presente decreto.
             14.  Fatto  salvo quanto previsto dal comma 13, le norme
          tecniche  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva  di  rifiuti  non pericolosi non localizzati presso
          gli   impianti   dove  sono  effettuate  le  operazioni  di
          riciclaggio  e  di recupero individuate ai punti da R1 a R9
          dell'Allegato  C  alla  parte  quarta del presente decreto,
          nonche'  le  modalita'  di  stoccaggio  e i termini massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni.
             15.  Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto  alle  sezioni  regionali
          dell'Albo  sono  trasmesse,  a cura delle Sezioni medesime,
          alla provincia territorialmente competente.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 106 e 107 del
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante "Testo
          unico delle leggi in materia bancaria ed edilizia":
             «Art.   106  (Elenco  generale)  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
             2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
             3.  L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
              b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
              c)  capitale  sociale  versato  non  inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
              d)  possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e
          degli  esponenti  aziendali,  dei  requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
             4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
          Banca d'Italia e l'UIC:
              a)  specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
          comma  1,  nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
          nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al  consumo si
          considera  comunque  esercitato  nei confronti del pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
              b)   per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
             5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e
          da'  comunicazione  delle  iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
             6.  Al  fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
             7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.
             Art.   107   (Elenco   speciale).   -   1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
             2.  La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale   disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse  configurazioni,  l'organizzazione amministrativa e
          contabile  e  i controlli interni, nonche' l'informativa da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
             2-bis.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi del comma 2
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari  iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare:
              a)  le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
          societa'  o  enti  esterni previsti dall'articolo 53, comma
          2-bis, lettera a);
              b)  sistemi  interni  di  misurazione dei rischi per la
          determinazione    dei    requisiti   patrimoniali,   previa
          autorizzazione della Banca d'Italia.
             3.  Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
             4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
             4-bis.  La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il  divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di  utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
             5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
             6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel   titolo   IV,   capo  I,  sezioni  I  e  III,  nonche'
          all'articolo  97-bis  in quanto compatibile; in luogo degli
          articoli  86,  commi  6  e  7,  e  87,  comma 1, si applica
          l'articolo  57,  commi  4  e  5, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58.
             7.  Agli  intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 47.».
             -  Si riporta il testo dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater
          dell'articolo  50  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
          correzione  dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
             «Art.  50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa  nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza delle
          prescrizioni sanitarie). - 1-8 (Omissis).
             8-bis.  La  mancata  o tardiva trasmissione dei dati nel
          termine  di  cui  al  comma  8  e'  punita  con la sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata.
             8-ter.  Per  le  ricette trasmesse nei termini di cui al
          comma  8,  la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
          di  cui  al  decreto  attuativo  del  comma  5 del presente
          articolo   e'   punita   con   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  di  2  euro  per  ogni  ricetta per la quale la
          violazione si e' verificata.
             8-quater.  L'accertamento  della  violazione  di  cui ai
          commi  8-bis  e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
          di  finanza,  che  trasmette il relativo rapporto, ai sensi
          dell'articolo  17,  primo  comma,  della  legge 24 novembre
          1981,  n.  689, alla direzione provinciale dei servizi vari
          competente  per  territorio, per i conseguenti adempimenti.
          Dell'avvenuta   apertura   del  procedimento  e  della  sua
          conclusione  viene  data  notizia,  a  cura della direzione
          provinciale  dei  servizi  vari, alla competente ragioneria
          provinciale dello Stato.».
             -  Il  testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
          luglio  1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di
          acque pubbliche) reca:
             «Art.  10  (Pozzi).  -  1.  Tutti  i  pozzi esistenti, a
          qualunque  uso  adibiti,  ancorche'  non  utilizzati,  sono
          denunciati  dai proprietari, possessori o utilizzatori alla
          regione   o   provincia  autonoma  nonche'  alla  provincia
          competente  per territorio, entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo. A
          seguito  della  denuncia, l'ufficio competente procede agli
          adempimenti  di  cui all'art. 103 del testo unico approvato
          con  regio  decreto  11  dicembre  1933, n. 1775. La omessa
          denuncia  dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93
          del  citato  testo unico nel termine di cui sopra e' punita
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo
          puo'  essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto
          a  chiusura  a  spese  del  trasgressore  allorche' divenga
          definitivo   il  provvedimento  che  applica  la  sanzione.
          Valgono  le  disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n.
          689.
             2.  (Modifica  l'art.  106,  R.D.  11  dicembre 1933, n.
          1775).».
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 151 e 227 del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
             «Art.  151  (Principi  in materia di contabilita'). - 1.
          Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
          di  previsione per l'anno successivo, osservando i principi
          di   unita',   annualita',   universalita'  ed  integrita',
          veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
          puo'    essere   differito   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
          motivate esigenze.
             2.   Il   bilancio   e'   corredato   di  una  relazione
          previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
          durata  pari a quello della Regione di appartenenza e degli
          allegati  previsti  dall'articolo  172  o da altre norme di
          legge.
             3.  I  documenti  di  bilancio  devono  comunque  essere
          redatti  in  modo  da consentirne la lettura per programmi,
          servizi ed interventi.
             4.  I  provvedimenti  dei  responsabili  dei servizi che
          comportano  impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
          del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
          del  visto di regolarita' contabile attestante la copertura
          finanziaria.
             5.  I risultati di gestione sono rilevati anche mediante
          contabilita'   economica   e   dimostrati   nel  rendiconto
          comprendente   il   conto  del  bilancio  e  il  conto  del
          patrimonio.
             6.  Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa
          della  Giunta  che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia
          dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
          rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
             7.  Il  rendiconto  e' deliberato dall'organo consiliare
          entro il 30 aprile dell'anno successivo.».
             «Art.   227   (Rendiconto   della   gestione). -  1.  La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto,  il  quale  comprende il conto del bilancio, il
          conto economico ed il conto del patrimonio.
             2.  Il  rendiconto  e' deliberato dall'organo consiliare
          dell'ente  entro  il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
          motivatamente   conto   della   relazione   dell'organo  di
          revisione.   La   proposta  e'  messa  a  disposizione  dei
          componenti  dell'organo  consiliare prima dell'inizio della
          sessione  consiliare  in  cui viene esaminato il rendiconto
          entro  un  termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
          dal   regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'  inviato
          all'organo  regionale  di  controllo  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 133.
             3.  Per  le  province, le citta' metropolitane, i comuni
          con  popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
          rendiconti  si  chiudono  in  disavanzo  ovvero  rechino la
          indicazione  di  debiti  fuori  bilancio,  il rendiconto e'
          presentato  alla  Sezione Enti locali della Corte dei conti
          per  il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22
          dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  1982, n. 51, e successive modifiche ed
          integrazioni.
             4.  Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento
          dei   conti   pubblici,   la  Sezione  Enti  locali  potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
             5. Sono allegati al rendiconto:
              a)   la   relazione   dell'organo   esecutivo   di  cui
          all'articolo 151, comma 6;
              b)   la   relazione  dei  revisori  dei  conti  di  cui
          all'articolo 239, comma 1, lettera d);
              c)  l'elenco  dei residui attivi e passivi distinti per
          anno di provenienza.
             6.  Gli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  inviano
          telematicamente  alle  Sezioni  enti  locali  il rendiconto
          completo  di allegati, le informazioni relative al rispetto
          del  patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
          conto   preventivo   e   consuntivo.   Tempi,  modalita'  e
          protocollo  di comunicazione per la trasmissione telematica
          dei   dati   sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  la
          Conferenza  Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
          conti.».
             -  Il  decreto del Ministero dell'interno 1° aprile 2009
          reca  «Approvazione  del  modello  di certificazione con il
          quale  i  comuni  certificano il mancato gettito accertato,
          per  l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI
          dell'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale
          del   soggetto  passivo,  ai  sensi  dell'articolo  1,  del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».
             -  Il  decreto-legge  30  dicembre  2008, n. 208 (Misure
          straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
          dell'ambiente),  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27  febbraio 2009 n. 13, e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre
          2008.
             -  La “Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  23 ottobre 2000, che istituisce un
          quadro  per l'azione comunitaria in materia di acque”
          e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del
          22 dicembre 2000.