Art. 7.


Attivita'  urgenti  della  Protezione civile, delle Forze di polizia,
                         delle Forze armate


  1. Per gli interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n.
3754  del  9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21
aprile  2009,  nonche'  per  la loro prosecuzione fino al 31 dicembre
2009,   in  aggiunta  alle  somme  gia'  trasferite  al  fondo  della
Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto
salvo  quanto  previsto ai commi 2 e 3, ((comprensiva degli oneri per
il  trattamento  economico,  analogo a quello attribuito al personale
delle  Forze  di  polizia, da corrispondere con le modalita' previste
dal comma 2, al personale delle Forze armate.))
  2.   Per  la  prosecuzione  dell'intervento  di  soccorso  e  delle
attivita'   necessarie   al  superamento  dell'emergenza  dell'evento
sismico  in  Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del
fuoco  e  delle  Forze  di  polizia,  fino  al  31  dicembre 2009, e'
autorizzata, a decorrere dal 1 giugno 2009, la spesa di 80 milioni di
euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva,
per  il  personale  del  Corpo  dei vigili del fuoco e delle Forze di
polizia  direttamente  impegnato  nell'attivita' indicate al presente
comma,  sono  autorizzate  per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre
2009,  in  deroga  alla  ((vigente normativa,)) prestazioni di lavoro
straordinario  nel  limite  massimo  di  75 ore mensili pro-capite da
ripartire  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3.  Per  la  prosecuzione  dell'intervento di soccorso da parte del
Corpo  dei  vigili  del  fuoco,  e' autorizzata, in aggiunta a quanto
previsto  dal  comma  2,  la  spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno
2009.  Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n.  266, primo periodo, con effetto dal 1 gennaio 2009, le parole: «e
di  polizia»  sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; ((a tal fine e' autorizzata la spesa
di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.))
  4.  La  regione  Abruzzo  e'  autorizzata  a  prorogare  fino al 31
dicembre  2009  i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  e di
collaborazione  coordinata,  continuativa  od  occasionale  stipulati
dalla  predetta  regione Abruzzo nei settori della protezione civile,
della  sanita'  e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile
2009,  nel  limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente,
nel  bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle
risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).
  ((4-bis.  Al  fine di assicurare la piena operativita' del Servizio
nazionaledi  protezione  civile  e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009
e  di  8  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2010 per il
potenziamento   delle   esigenze  operative  del  Dipartimento  della
protezione  civile  e  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, a
valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.))
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          6 aprile 2009 n. 3753 (Primi interventi urgenti conseguenti
          agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  la provincia di
          l'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6
          aprile  2009)  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2009.
             -  L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          9  aprile  2009  n.  3754  ( Ulteriori disposizioni urgenti
          conseguenti  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  la
          provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
          il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 84 del 10 aprile
          2009.
             -  L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          15  aprile  2009  n.  3755 ( Ulteriori disposizioni urgenti
          conseguenti  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  la
          provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
          il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 88 del 16 aprile
          2009.
             -  L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21  aprile  2009  n.  3757 ( Ulteriori disposizioni urgenti
          conseguenti  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  la
          provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
          il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 93 del 22 aprile
          2009.
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 1, comma 213-bis,
          della    legge   23   dicembre   2005,   n.   266   recante
          “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «213-bis.   Le   disposizioni   di   cui  al  comma  213
          (Soppressione  indennita' di trasferta) non si applicano al
          personale  delle  Forze  armate  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari
          stanziamenti  di  bilancio. Le predette disposizioni non si
          applicano,  inoltre,  al personale ispettivo del lavoro del
          Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza  sociale,
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (INPS),
          dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
          lavoratori  dello  spettacolo  (ENPALS),  dell'Istituto  di
          previdenza    per   il   settore   marittimo   (IPSEMA)   e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL), nonche' al personale delle
          agenzie   fiscali   e   al  personale  ispettivo  dell'Ente
          nazionale dell'aviazione civile.».