Art. 7. Attivita' urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate 1. Per gli interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonche' per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme gia' trasferite al fondo della Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, ((comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalita' previste dal comma 2, al personale delle Forze armate.)) 2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attivita' necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzata, a decorrere dal 1 giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attivita' indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla ((vigente normativa,)) prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1 gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; ((a tal fine e' autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.)) 4. La regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanita' e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b). ((4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionaledi protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.))
Riferimenti normativi: - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 n. 3753 (Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2009. - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009 n. 3754 ( Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2009. - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009 n. 3755 ( Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2009. - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2009 n. 3757 ( Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2009. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, cosi' come modificato dalla presente legge: «213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 (Soppressione indennita' di trasferta) non si applicano al personale delle Forze armate di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.».