Art. 9.


Stoccaggio,  trasporto  e  smaltimento  dei  materiali provenienti da
                             demolizioni


  1.  I  materiali  derivanti  dal  crollo  degli  edifici pubblici e
privati,  nonche'  quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D
della  parte  IV  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
rifiuti  urbani  con  codice  CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di
raccolta   e   trasporto   presso  le  aree  di  deposito  temporaneo
individuate.
  ((1-bis.  Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'articolo
1  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754
del  9  aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma
3,  lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,  e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero
della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in oggetto,
sono classificati come rifiuti urbanicon codice CER 20.03.99.))
  1-ter.   Fino   alla   cessazione   dello  stato  di  emergenza,  i
provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali
nonche'  le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati
per  la  raccolta,  il  trasporto,  lo smaltimento, il recupero ed il
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice
CER  20.03.04,  si  intendono  estesi  ai  rifiuti  aventi codice CER
20.03.99.
  2.   Ai   fini   dei  conseguenti  adempimenti  amministrativi,  il
produttore  dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera
b),  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di
origine  dei  rifiuti  stessi, che comunica al Commissario delegato i
dati  relativi  alle  attivita'  di  raccolta,  trasporto, selezione,
recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  effettuate  e ne rendiconta i
relativi oneri.
  3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni
dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma
1  presenti  su  aree  pubbliche  o  private  da parte di soggetti in
possesso  dei  necessari  titoli  abilitativi,  anche  in deroga alle
procedure  di  cui  all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei
rifiuti  pericolosi,  con  il  concorso dell'Agenzia regionale per la
tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio,
al  fine  di  assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente.
  4.  L'ISPRA,  ((nell'ambito  del  consiglio federale presso di esso
operante,))  assicura  il  coordinamento  delle  attivita' realizzate
dell'Agenzia  regionale  per  la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai
sensi   del   presente   articolo,  nonche'  il  necessario  supporto
tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
  5.  In  deroga  all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono autorizzate le
attivita' degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui
al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
  6.  In  deroga  all'articolo  212  del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  i  termini  di  validita'  delle iscrizioni all'Albo
nazionale  dei  gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale
dell'Abruzzo  del  medesimo  Albo,  sono  sospesi  fino al ripristino
dell'operativita'  della  sezione  regionale  dell'Albo.  Nel periodo
transitorio,  le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal
Comitato nazionale dell'Albo.
  7. (Soppresso).
  8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive modificazioni,
nonche'  all'articolo  8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003,
n.  36,  e  previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle
condizioni  di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da
effettuarsi   con   il   supporto  tecnico-scientifico  dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca ambientale, la Regione
provvede  alla  individuazione  di siti di discarica finalizzati allo
smaltimento  dei  rifiuti  di  cui  al  presente articolo, adottando,
sentito  l'ISPRA,  provvedimenti di adeguamento e completamento degli
interventi  di  ripristino  ambientale  di  cui  all'articolo  17 del
decreto  legislativo  13  gennaio  2003, n. 36, anche successivamente
all'eventuale utilizzo.
  9.  Con  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare, sentito l'ISPRA, possono essere
definite le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al
presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n.  152  (Norme  in materia ambientale) reca
          “Elenco    dei    rifiuti   istituito   conformemente
          all'articolo  1,  lettera  a),  della  direttiva 75/442/CEE
          relativa  ai  rifiuti  e all'articolo 1, paragrafo 4, della
          direttiva  91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui
          alla  Decisione  della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio
          2000  (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
          Territorio 9 aprile 2002)”.
             - Il testo dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente
          del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 reca:
             «Art.  1.  -  1.  Il  Commissario delegato individua con
          proprio  decreto  i comuni interessati dagli eventi sismici
          che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile
          2009  che,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dai rilievi
          macrosismici  effettuati  dal Dipartimento della protezione
          civile   in  collaborazione  con  l'INGV,  hanno  risentito
          un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto grado.
             2.   Con  successivi  decreti  il  Commissario  delegato
          aggiorna   l'elenco   dei  comuni  interessati  sulla  base
          dell'ulteriore  attivita'  di  rilevazione  macrosismica in
          corso di effettuazione e aggiornamento.».
             -  Si riporta il testo degli articoli 110, 182, comma 7,
          183,  comma  1,  191,  208,  210,  212  e  242  del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale):
             «Art.  110  (Trattamento  di  rifiuti presso impianti di
          trattamento  delle  acque  reflue urbane) - 1. Salvo quanto
          previsto  ai  commi  2  e  3,  e'  vietato l'utilizzo degli
          impianti  di  trattamento  di  acque  reflue  urbane per lo
          smaltimento di rifiuti.
             2.   In  deroga  al  comma  1,  l'autorita'  competente,
          d'intesa   con   l'Autorita'   d'ambito,   in  relazione  a
          particolari  esigenze  e nei limiti della capacita' residua
          di  trattamento,  autorizza  il gestore del servizio idrico
          integrato  a smaltire nell'impianto di trattamento di acque
          reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie
          compatibili con il processo di depurazione.
             3.  Il  gestore  del  servizio  idrico integrato, previa
          comunicazione    all'autorita'    competente    ai    sensi
          dell'articolo  124, e' comunque autorizzato ad accettare in
          impianti   con   caratteristiche   e  capacita'  depurative
          adeguate,   che   rispettino   i   valori   limite  di  cui
          all'articolo  101,  commi  1  e  2,  i  seguenti  rifiuti e
          materiali,   purche'   provenienti   dal   proprio   Ambito
          territoriale  ottimale  oppure da altro Ambito territoriale
          ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
              a)  rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i
          valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
              b)  rifiuti  costituiti dal materiale proveniente dalla
          manutenzione  ordinaria  di sistemi di trattamento di acque
          reflue  domestiche  previsti  ai  sensi  dell'articolo 100,
          comma 3;
              c)  materiali  derivanti  dalla  manutenzione ordinaria
          della  rete  fognaria  nonche'  quelli  derivanti  da altri
          impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue urbane, nei
          quali  l'ulteriore  trattamento  dei  medesimi  non risulti
          realizzabile tecnicamente e/o economicamente;
             4.  L'attivita'  di  cui  ai  commi  2  e  3 puo' essere
          consentita   purche'   non  sia  compromesso  il  possibile
          riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
             5.  Nella  comunicazione  prevista al comma 3 il gestore
          del  servizio  idrico  integrato deve indicare la capacita'
          residua  dell'impianto e le caratteristiche e quantita' dei
          rifiuti  che  intende trattare. L'autorita' competente puo'
          indicare  quantita'  diverse  o  vietare  il trattamento di
          specifiche  categorie  di  rifiuti.  L'autorita' competente
          provvede  altresi'  all'iscrizione  in appositi elenchi dei
          gestori  di impianti di trattamento che hanno effettuato la
          comunicazione di cui al comma 3.
             6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si
          applica   l'apposita   tariffa  determinata  dall'Autorita'
          d'ambito.
             7.  Il  produttore  ed il trasportatore dei rifiuti sono
          tenuti  al  rispetto della normativa in materia di rifiuti,
          fatta  eccezione  per  il  produttore dei rifiuti di cui al
          comma  3,  lettera  b),  che e' tenuto al rispetto dei soli
          obblighi  previsti per i produttori dalla vigente normativa
          in  materia  di  rifiuti.  Il  gestore  del servizio idrico
          integrato  che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e'
          soggetto  all'obbligo  di  tenuta  del registro di carico e
          scarico  secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
          materia di rifiuti.».
             «Art. 182 (Smaltimento dei rifiuti). - 1.- 6. (Omissis).
             7.  Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
          sono  disciplinate  secondo  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo  13  gennaio  2003,  n. 36, di attuazione della
          direttiva 1999/31/CE.».
             «Art.  183. (Definizioni). 1. Ai fini della parte quarta
          del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
          contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
              a)  rifiuto:  qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
          nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta
          del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia
          deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
              b)  produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto
          rifiuti  cioe'  il  produttore iniziale e la persona che ha
          effettuato  operazioni  di  pretrattamento,  di miscuglio o
          altre   operazioni   che   hanno  mutato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti;
              c)  detentore:  il produttore dei rifiuti o il soggetto
          che li detiene;
              d)  gestione:  la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
          operazioni,  nonche'  il controllo delle discariche dopo la
          chiusura;
              e)  raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di
          raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
              f)   raccolta   differenziata:  la  raccolta  idonea  a
          raggruppare  i  rifiuti  urbani  in  frazioni merceologiche
          omogenee  compresa la frazione organica umida, destinate al
          riutilizzo,  al  riciclo  ed  al  recupero  di  materia. La
          frazione  organica  umida  e'  raccolta separatamente o con
          contenitori  a  svuotamento  riutilizzabili o con sacchetti
          biodegradabili certificati;
              g)  smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B
          alla parte quarta del presente decreto;
              h)  recupero:  le  operazioni  previste nell'allegato C
          alla parte quarta del presente decreto;
              i)  luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici
          o  stabilimenti  o siti infrastrutturali collegati tra loro
          all'interno  di  un'area  delimitata  in cui si svolgono le
          attivita'  di  produzione  dalle  quali  sono  originati  i
          rifiuti;
              l)  stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti
          nelle  operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui
          al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente
          decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle
          operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto
          R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
              m)  deposito  temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
          effettuato,  prima  della  raccolta,  nel  luogo in cui gli
          stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
             1)   i   rifiuti   depositati   non   devono   contenere
          policlorodibenzodiossine,           policlorodibenzofurani,
          policlorodibenzofenoli  in  quantita' superiore a 2,5 parti
          per     milione     (ppm),    ne'    policlorobifenile    e
          policlorotrifenili  in  quantita'  superiore a 25 parti per
          milione (ppm);
             2)  i  rifiuti  devono  essere  raccolti ed avviati alle
          operazioni  di  recupero o di smaltimento secondo una delle
          seguenti  modalita'  alternative,  a scelta del produttore,
          con  cadenza  almeno  trimestrale,  indipendentemente dalle
          quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in
          deposito  raggiunga  complessivamente  i  10 metri cubi nel
          caso  di  rifiuti  pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di
          rifiuti   non   pericolosi.  In  ogni  caso,  allorche'  il
          quantitativo  di  rifiuti  pericolosi non superi i 10 metri
          cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non
          superi  i  20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
          puo' avere durata superiore ad un anno;
             3)  il  deposito  temporaneo  deve essere effettuato per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme  tecniche,  nonche',  per  i  rifiuti pericolosi, nel
          rispetto  delle  norme  che  disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute;
             4)  devono  essere  rispettate le norme che disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
             5)  per  alcune  categorie  di  rifiuto, individuate con
          decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio  e  del mare di concerto con il Ministero per lo
          sviluppo  economico,  sono fissate le modalita' di gestione
          del deposito temporaneo;
              n)  frazione  umida:  rifiuto  organico putrescibile ad
          alto   tenore   di   umidita',   proveniente   da  raccolta
          differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
              o)  frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a
          basso   tenore   di   umidita'   proveniente   da  raccolta
          differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani,
          avente un rilevante contenuto energetico;
              p)  sottoprodotto:  sono sottoprodotti le sostanze ed i
          materiali  dei  quali il produttore non intende disfarsi ai
          sensi   dell'articolo   183,   comma  1,  lettera  a),  che
          soddisfino   tutti   i   seguenti   criteri,   requisiti  e
          condizioni:   1)   siano   originati  da  un  processo  non
          direttamente  destinato  alla  loro  produzione; 2) il loro
          impiego   sia  certo,  sin  dalla  fase  della  produzione,
          integrale  e avvenga direttamente nel corso del processo di
          produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e
          definito;   3)   soddisfino  requisiti  merceologici  e  di
          qualita'  ambientale idonei a garantire che il loro impiego
          non   dia  luogo  ad  emissioni  e  ad  impatti  ambientali
          qualitativamente  e  quantitativamente  diversi  da  quelli
          autorizzati  per  l'impianto  dove sono destinati ad essere
          utilizzati;  4) non debbano essere sottoposti a trattamenti
          preventivi  o a trasformazioni preliminari per soddisfare i
          requisiti  merceologici  e di qualita' ambientale di cui al
          punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della
          produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
              q)  materia prima secondaria: sostanza o materia avente
          le   caratteristiche   stabilite   ai  sensi  dell'articolo
          181-bis;
              r)  combustibile  da  rifiuti  (CDR):  il  combustibile
          classificabile,  sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1
          e   successive  modifiche  ed  integrazioni,  come  RDF  di
          qualita'  normale,  che  e'  ottenuto  dai rifiuti urbani e
          speciali  non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a
          garantire  un  potere  calorifico adeguato al suo utilizzo,
          nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e
          sanitario;  2)  la  presenza di materiale metallico, vetri,
          inerti,  materiale putrescibile e il contenuto di umidita';
          3)  la  presenza  di sostanze pericolose, in particolare ai
          fini della combustione;
              s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q):
          il  combustibile  classificabile,  sulla  base  delle norme
          tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
          come RDF di qualita' elevata 239);
              t)   compost   da   rifiuti:   prodotto   ottenuto  dal
          compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
          rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
          contenuti  e  usi  compatibili  con  la tutela ambientale e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita';
              u)   compost   di   qualita':  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio  di  rifiuti  organici raccolti separatamente,
          che  rispetti  i  requisiti  e le caratteristiche stabilite
          dall'allegato  2  del decreto legislativo n. 217 del 2006 e
          successive modifiche e integrazioni;
              v)   emissioni:   le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, lettera b);
              z)  scarichi  idrici:  le immissioni di acque reflue di
          cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
              aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica
          di cui all'articolo 268, lettera a);
              bb)  gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle
          attivita'  volte  ad  ottimizzare  la gestione dei rifiuti,
          come  definita alla lettera d), ivi compresa l'attivita' di
          spazzamento delle strade;
              cc)  centro  di raccolta: area presidiata ed allestita,
          senza  ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per
          l'attivita'    di    raccolta    mediante    raggruppamento
          differenziato  dei  rifiuti per frazioni omogenee conferiti
          dai  detentori per il trasporto agli impianti di recupero e
          trattamento.  La  disciplina dei centri di raccolta e' data
          con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare,  sentita  la Conferenza unificata
          Stato-Regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
              dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei
          rifiuti su strada.».
             «Art.  191  (Ordinanze  contingibili ed urgenti e poteri
          sostitutivi).  -  1. Ferme restando le disposizioni vigenti
          in  materia  di  tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
          sicurezza,  con  particolare  riferimento alle disposizioni
          sul  potere  di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge
          24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
          della  protezione civile, qualora si verifichino situazioni
          di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
          pubblica   e  dell'ambiente,  e  non  si  possa  altrimenti
          provvedere,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  o il
          Presidente   della  provincia  ovvero  il  Sindaco  possono
          emettere,    nell'ambito   delle   rispettive   competenze,
          ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
          temporaneo  a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche
          in  deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
          livello  di  tutela  della  salute  e  dell'ambiente. Dette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  al  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio,  al  Ministro  della  salute, al Ministro delle
          attivita'   produttive,   al  Presidente  della  regione  e
          all'autorita'  d'ambito  di  cui all'articolo 201 entro tre
          giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
          superiore a sei mesi.
             2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze
          di  cui  al  comma  1, il Presidente della Giunta regionale
          promuove  ed  adotta le iniziative necessarie per garantire
          la  raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e
          lo  smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del
          termine   e   di   accertata   inattivita',   il   Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio diffida il
          Presidente  della  Giunta  regionale  a provvedere entro un
          congruo  termine  e,  in  caso di protrazione dell'inerzia,
          puo'  adottare  in  via  sostitutiva  tutte  le  iniziative
          necessarie ai predetti fini.
             3.  Le  ordinanze  di cui al comma 1 indicano le norme a
          cui  si  intende  derogare  e sono adottate su parere degli
          organi  tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono
          con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
             4.  Le  ordinanze  di  cui  al  comma  1  possono essere
          reiterate  per  un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
          speciale  forma di gestione dei rifiuiti. Qualora ricorrano
          comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          puo'   adottare,   dettando   specifiche  prescrizioni,  le
          ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
             5.  Le  ordinanze  di  cui  al comma 1 che consentono il
          ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
          pericolosi  sono  comunicate  dal  Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio alla Commissione dell'Unione
          europea.».
             «Art.  208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
          intendono   realizzare   e   gestire   nuovi   impianti  di
          smaltimento  o  di  recupero  di rifiuti, anche pericolosi,
          devono  presentare apposita domanda alla regione competente
          per    territorio,   allegando   il   progetto   definitivo
          dell'impianto  e  la documentazione tecnica prevista per la
          realizzazione   del   progetto  stesso  dalle  disposizioni
          vigenti  in  materia  urbanistica, di tutela ambientale, di
          salute  di  sicurezza  sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
          l'impianto   debba  essere  sottoposto  alla  procedura  di
          valutazione  di impatto ambientale ai sensi della normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del  progetto  all'autorita' competente ai predetti fini; i
          termini  di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi fino
          all'acquisizione   della   pronuncia  sulla  compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto.
             2.  Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di   attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla
          prevenzione  e  riduzione  integrate dell'inquinamento, per
          gli  impianti  rientranti  nel  campo di applicazione della
          medesima,    con   particolare   riferimento   al   decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
             3.  Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui  al  comma  1, la regione individua il responsabile del
          procedimento  e  convoca apposita conferenza di servizi cui
          partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
          competenti  e  i  rappresentanti delle Autorita' d'ambito e
          degli  enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
          a  partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche
          il  richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al
          fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La
          documentazione  di  cui al comma 1 e' inviata ai componenti
          della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
          data  fissata  per  la  riunione;  in  caso  di decisione a
          maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve  fornire una
          adeguata  ed  analitica  motivazione rispetto alle opinioni
          dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
             4.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua  convocazione, la
          Conferenza di servizi:
              a) procede alla valutazione dei progetti;
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita'  del  progetto  con le esigenze ambientali e
          territoriali;
              c) acquisisce, ove previsto d
              al
          la  normativa  vigente,  la  valutazione  di compatibilita'
          ambientale;
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione.
             5.  Per  l'istruttoria  tecnica della domanda le regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente.
             6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni
          della  conferenza  di servizi e sulla base delle risultanze
          della  stessa, la regione, in caso di valutazione positiva,
          approva  il  progetto  e  autorizza  la  realizzazione e la
          gestione  dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
          effetto  visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni di
          organi  regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
          occorra,  variante allo strumento urbanistico e comporta la
          dichiarazione    di    pubblica    utilita',   urgenza   ed
          indifferibilita' dei lavori.
             7.  Nel  caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
          in materia di autorizzazione.
             8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni
          dalla  presentazione della domanda di cui al comma 1 con il
          rilascio   dell'autorizzazione   unica  o  con  il  diniego
          motivato della stessa.
             9.  I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola  volta,  da  eventuali richieste istruttorie fatte dal
          responsabile  del  procedimento  al  soggetto interessato e
          ricominciano  a  decorrere  dal  ricevimento degli elementi
          forniti dall'interessato.
             10. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
          il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro
          i  termini  previsti  al  comma  8,  si  applica  il potere
          sostitutivo  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
             11.   L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi  di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno i
          seguenti elementi:
              a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
          recuperare;
              b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla
          compatibilita'  del  sito, alle attrezzature utilizzate, ai
          tipi   ed  ai  quantitativi  massimi  di  rifiuti  ed  alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato;
              c)  le  precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
              d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
              e) il metodo di trattamento e di recupero;
              f)  le  prescrizioni  per  le  operazioni  di  messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate    solo    al    momento    dell'avvio   effettivo
          dell'esercizio  dell'impianto;  a  tal  fine,  le  garanzie
          finanziarie  per  la gestione della discarica, anche per la
          fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
          conformemente   a  quanto  disposto  dall'articolo  14  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
              h)   la   data   di  scadenza  dell'autorizzazione,  in
          conformita' con quanto previsto al comma 12;
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento  termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati da
          recupero energetico.
             12.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' concessa per
          un  periodo  di  dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
          almeno    centottanta    giorni    prima   della   scadenza
          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione  stessa.  In ogni caso l'attivita' puo'
          essere  proseguita  fino  alla  decisione  espressa, previa
          estensione   delle   garanzie   finanziarie   prestate.  Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio,  nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
          tenendo  conto  dell'evoluzione  delle  migliori tecnologie
          disponibili.
             13.    Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie  di  cui  al titolo VI della parte quarta del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni   dell'autorizzazione  l'autorita'  competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
              a)  alla  diffida, stabilendo un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze;
              b)    alla    diffida    e    contestuale   sospensione
          dell'autorizzazione   per  un  tempo  determinato,  ove  si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente;
              c)  alla  revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
          adeguamento  alle  prescrizioni imposte con la diffida e in
          caso  di reiterate violazioni che determinino situazione di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
             14.  Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico,  scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
          in   aree   portuali  sono  disciplinati  dalle  specifiche
          disposizioni  di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
          cui  al  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 182 di
          attuazione  della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
          sulle  navi  e dalle altre disposizioni previste in materia
          dalla    normativa   vigente.   Nel   caso   di   trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni   di   imbarco  e  di  sbarco  non  puo'  essere
          rilasciata   se   il  richiedente  non  dimostra  di  avere
          ottemperato  agli  adempimenti  di cui all'articolo 194 del
          presente decreto.
             15.  Gli  impianti  mobili di smaltimento o di recupero,
          esclusi    gli    impianti   mobili   che   effettuano   la
          disidratazione   dei   fanghi   generati   da  impianti  di
          depurazione  e  reimmettono  l'acqua  in  testa al processo
          depurativo  presso  il  quale  operano, ad esclusione della
          sola  riduzione  volumetrica  e  separazione delle frazioni
          estranee,   sono  autorizzati,  in  via  definitiva,  dalla
          regione  ove  l'interessato ha la sede legale o la societa'
          straniera   proprietaria   dell'impianto   ha  la  sede  di
          rappresentanza.  Per  lo svolgimento delle singole campagne
          di   attivita'  sul  territorio  nazionale,  l'interessato,
          almeno    sessanta    giorni    prima    dell'installazione
          dell'impianto,   deve   comunicare  alla  regione  nel  cui
          territorio   si  trova  il  sito  prescelto  le  specifiche
          dettagliate  relative alla campagna di attivita', allegando
          l'autorizzazione  di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
          nazionale    gestori    ambientali,   nonche'   l'ulteriore
          documentazione   richiesta.   La   regione   puo'  adottare
          prescrizioni  integrative  oppure  puo' vietare l'attivita'
          con  provvedimento  motivato  qualora  lo svolgimento della
          stessa  nello  specifico  sito  non  sia compatibile con la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
             16.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  anche  ai  procedimenti  in  corso  alla data di
          entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
          eccetto  quelli  per i quali sia completata la procedura di
          valutazione di impatto ambientale.
             17.  Fatti  salvi  l'obbligo  di  tenuta dei registri di
          carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
          190  ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
          le  disposizioni  del presente articolo non si applicano al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m)
          (283).
             18.  L'autorizzazione  di  cui al presente articolo deve
          essere  comunicata,  a  cura  dell'amministrazione  che  la
          rilascia,  all'Albo  di  cui all'articolo 212, comma 1, che
          cura  l'inserimento  in un elenco nazionale, accessibile al
          pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo
          212,  comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.
             19.  In  caso  di  eventi incidenti sull'autorizzazione,
          questi  sono  comunicati,  previo  avviso  all'interessato,
          oltre che allo stesso, anche all'Albo.
             20.   Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per   la   realizzazione   di  varianti
          sostanziali  in corso d'opera o di esercizio che comportino
          modifiche  a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata.».
             «Art.  210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1.
          Coloro  che  alla  data  di  entrata  in vigore della parte
          quarta  del  presente  decreto  non abbiano ancora ottenuto
          l'autorizzazione   alla   gestione   dell'impianto,  ovvero
          intendano,     comunque,     richiedere     una    modifica
          dell'autorizzazione  alla gestione di cui sono in possesso,
          ovvero  ne  richiedano  il  rinnovo presentano domanda alla
          regione  competente  per territorio, che si pronuncia entro
          novanta   giorni  dall'istanza.  La  procedura  di  cui  al
          presente  comma  si applica anche a chi intende avviare una
          attivita'  di  recupero  o  di smaltimento di rifiuti in un
          impianto   gia'  esistente,  precedentemente  utilizzato  o
          adibito  ad  altre  attivita'.  Ove  la  nuova attivita' di
          recupero  o  di smaltimento sia sottoposta a valutazione di
          impatto  ambientale,  si applicano le disposizioni previste
          dalla  parte  seconda del presente decreto per le modifiche
          sostanziali.
             2.  Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di   attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli
          impianti   rientranti   nel  campo  di  applicazione  della
          medesima,    con   particolare   riferimento   al   decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
             3.   L'autorizzazione   individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi  di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno i
          seguenti elementi:
              a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
          recuperare;
              b)  i  requisiti  tecnici,  con particolare riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
          conformita'  dell'impianto  alla  nuova  forma  di gestione
          richiesta;
              c)  le  precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
              d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
              e) il metodo di trattamento e di recupero;
              f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento  termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati da
          recupero energetico;
              g)  le  prescrizioni  per  le  operazioni  di  messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
              h)   le   garanzie   finanziarie,  ove  previste  dalla
          normativa  vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono
          in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese
          registrate  ai  sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19 marzo 2001
          (Emas),  e  del  quaranta  per cento nel caso di imprese in
          possesso  della  certificazione  ambientale  ai sensi della
          norma Uni En Iso 14001;
              l)   la   data   di  scadenza  dell'autorizzazione,  in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.
             4.    Ferma    restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie  di  cui  al titolo VI della parte quarta del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni   dell'autorizzazione  l'autorita'  competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
              a)  alla  diffida, stabilendo un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze;
              b)    alla    diffida    e    contestuale   sospensione
          dell'autorizzazione   per  un  tempo  determinato,  ove  si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente;
              c)  alla  revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
          adeguamento  alle  prescrizioni imposte con la diffida e in
          caso  di reiterate violazioni che determinino situazione di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
             5.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  al  deposito  temporaneo effettuato nel rispetto
          delle  condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
          m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al
          registro  di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al
          divieto di miscelazione di cui all'articolo 187.
             6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di
          imbarco  e  sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di
          rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma
          14.
             7.  Per  gli  impianti  mobili, di cui all'articolo 208,
          comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.
             8.  Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
          il  procedimento  relativo  al rilascio dell'autorizzazione
          entro  i termini previsti dal comma 1, si applica il potere
          sostitutivo  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
             9.  Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono
          essere  comunicate,  a  cura  dell'amministrazione  che  li
          rilascia,  all'Albo  di  cui all'articolo 212, comma 1, che
          cura  l'inserimento  in un elenco nazionale, accessibile al
          pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo
          212,  comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.».
             «Art.  212  (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
          costituito,  presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
          territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
          denominato  Albo,  articolato in un Comitato nazionale, con
          sede  presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali
          e  provinciali,  istituite  presso  le Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi di
          regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
          e provinciali durano in carica cinque anni.
             2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato
          nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione
          all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della
          finanza  pubblica,  e  ne  vengono  fissati  composizione e
          competenze.  Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  ha  potere
          deliberante   ed   e'  composto  da  diciannove  membri  di
          comprovata  e  documentata  esperienza  tecnico-economica o
          giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e
          designati rispettivamente:
              a)  due  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
              b)  uno  dal  Ministro  delle attivita' produttive, con
          funzioni di vice-Presidente;
              c) uno dal Ministro della salute;
              d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
              e)   uno   dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti;
              f) uno dal Ministro dell'interno;
              g) tre dalle regioni;
              h)  uno  dall'Unione italiana delle Camere di commercio
          industria, artigianato e agricoltura;
              i)     sei     dalle     organizzazioni    maggiormente
          rappresentative  delle categorie economiche interessate, di
          cui   due   dalle   organizzazioni   rappresentative  della
          categoria  degli autotrasportatori e due dalle associazioni
          che rappresentano i gestori dei rifiuti;
              l)  due  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative.
             3.  Le  Sezioni  regionali  e provinciali dell'Albo sono
          istituite  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e sono composte;
              a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura  o  da  un membro del Consiglio
          camerale  all'uopo  designato dallo stesso, con funzioni di
          Presidente;
              b)   da   un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o    dalla    provincia    autonoma,    con   funzioni   di
          vice-Presidente;
              c)   da   un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza  nella materia ambientale, designato dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma;
              d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
          ambientale,  designato  dal  Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio;
              e) (( (soppressa) ));
              f) (( (soppressa) )).
             4.  Le  funzioni  del Comitato nazionale e delle Sezioni
          regionali  dell'Albo  sono  svolte,  sino alla scadenza del
          loro  mandato,  rispettivamente  dal  Comitato  nazionale e
          dalle  Sezioni  regionali dell'Albo nazionale delle imprese
          che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti  gia'  previsti
          all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica,   dai  nuovi  componenti  individuati  ai  sensi,
          rispettivamente,  del  comma  2, lettera 1), e del comma 3,
          lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
          16.
             5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento
          delle  attivita'  di  raccolta  e  trasporto di rifiuti non
          pericolosi,  di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,
          di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei beni contenenti
          amianto,  di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza
          detenzione  dei  rifiuti  stessi,  nonche'  di  gestione di
          impianti  di  smaltimento  e  di recupero di titolarita' di
          terzi  e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di
          recupero  di  rifiuti,  nei limiti di cui all'articolo 208,
          comma  15.  Sono  esonerati dall'obbligo di cui al presente
          comma  le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3,
          lettere  a)  e  c),  223,  224,  228,  233, 234, 235 e 236,
          limitatamente  all'attivita' di intermediazione e commercio
          senza  detenzione  di  rifiuti di imballaggio, a condizione
          che  dispongano  di  evidenze  documentali  o contabili che
          svolgano  funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti
          documentali  e  contabili  previsti  a  carico dei predetti
          soggetti  dalle vigenti normative. Per le aziende speciali,
          i  consorzi  e le societa' di gestione dei servizi pubblici
          di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267,
          l'iscrizione   all'Albo  e'  effettuata  mediante  apposita
          comunicazione  del  comune  o  del consorzio di comuni alla
          sezione  regionale territorialmente competente ed e' valida
          per  i  servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi
          comuni.
             6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
          costituisce  titolo  per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta,  di  trasporto, di commercio e di intermediazione
          dei  rifiuti;  per  le altre attivita' l'iscrizione abilita
          alla  gestione  degli  impianti  il cui esercizio sia stato
          autorizzato  o allo svolgimento delle attivita' soggette ad
          iscrizione.
             7.  Le  imprese  che  effettuano attivita' di raccolta e
          trasporto  dei rifiuti, le imprese che effettuano attivita'
          di  intermediazione  e  di  commercio  dei  rifiuti,  senza
          detenzione  dei  medesimi,  e  le  imprese  che  effettuano
          l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e
          recupero   dei  rifiuti  devono  prestare  idonee  garanzie
          finanziarie  a  favore  dello  Stato.  Tali  garanzie  sono
          ridotte  del  cinquanta per cento per le imprese registrate
          ai  sensi  del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
          quarantapercento  nel  caso  di  imprese  in possesso della
          certificazione  ambientale  ai sensi della norma Uni En Iso
          14001.
             8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5, 6 e 7 non si
          applicano  ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
          che  effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto dei
          propri  rifiuti,  ne'  ai  produttori  iniziali  di rifiuti
          pericolosi   che   effettuano   operazioni  di  raccolta  e
          trasporto  di  trenta  chilogrammi o trenta litri al giorno
          dei  propri  rifiuti  pericolosi,  a  condizione  che  tali
          operazioni  costituiscano  parte  integrante  ed accessoria
          dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono
          prodotti.  Dette  imprese  non sono tenute alla prestazione
          delle  garanzie  finanziarie e sono iscritte in un'apposita
          sezione   dell'Albo  in  base  alla  presentazione  di  una
          comunicazione   alla   sezione   regionale   o  provinciale
          dell'Albo   territorialmente  competente  che  rilascia  il
          relativo  provvedimento  entro  i successivi trenta giorni.
          Con  la  comunicazione  l'interessato  attesta sotto la sua
          responsabilita',  ai  sensi dell'articolo 21 della legge n.
          241  del  1990:  a)  la sede dell'impresa, l'attivita' o le
          attivita'   dai  quali  sono  prodotti  i  rifiuti;  b)  le
          caratteristiche,  la  natura  dei  rifiuti prodotti; c) gli
          estremi  identificativi  e  l'idoneita'  tecnica  dei mezzi
          utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto
          delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d)
          il  versamento del diritto annuale di registrazione, che in
          fase di prima applicazione e' determinato nella somma di 50
          euro all'anno, ed e' rideterminabile ai sensi dell'articolo
          21  del  decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
          n.  406.  L'impresa  e' tenuta a comunicare ogni variazione
          intervenuta  successivamente  all'iscrizione. Le iscrizioni
          delle  imprese  di  cui  al presente comma effettuate entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni  restano  valide  ed efficaci. Non e' comunque
          richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri
          rifiuti,  come  definiti  dal  presente  comma,  purche' lo
          stesso   trasporto   sia   esclusivamente   finalizzato  al
          conferimento  al  gestore del servizio pubblico di raccolta
          dei  rifiuti  urbani  con  il quale sia stata stipulata una
          convenzione.
             9.  Le  imprese  che effettuano attivita' di gestione di
          impianti  fissi di smaltimento e di recupero di titolarita'
          di  terzi,  le  imprese  che  effettuano  le  attivita'  di
          bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
          devono  prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
          regione   territorialmente  competente,  nel  rispetto  dei
          criteri  generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera
          h).  Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per
          le  imprese  registrate  ai  sensi  del regolamento (CE) n.
          761/2001,  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19
          marzo  2001  (Emas),  e  del quaranta per cento nel caso di
          imprese  in  possesso  della  certificazione  ambientale ai
          sensi  della  norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al
          presente  comma devono essere in ogni caso prestate in base
          alla seguente distinzione:
              a) le imprese che effettuano l'attivita' di gestione di
          impianti  fissi di smaltimento e di recupero di titolarita'
          di  terzi  devono prestare le garanzie finanziarie a favore
          della regione per ogni impianto che viene gestito;
              b)  le  imprese  che effettuano l'attivita' di bonifica
          dei  siti  e dei beni contenenti amianto devono prestare le
          garanzie  finanziarie  a  favore  della  regione  per  ogni
          intervento di bonifica.
             10.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle
          attivita'  produttive, delle infrastrutture e dei trasporti
          e  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito il parere del
          Comitato  nazionale,  da emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della parte quarta del presente
          decreto,  sono  definite  le  attribuzioni  e  le modalita'
          organizzative  dell'Albo,  i  requisiti,  i  termini  e  le
          modalita'  di  iscrizione,  i diritti annuali d'iscrizione,
          nonche'   le   modalita'   e  gli  importi  delle  garanzie
          finanziarie  che  devono  essere  prestate  a  favore dello
          Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano
          ad  applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del
          decreto  del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
          Il  decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti
          principi:
              a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
          per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
              b)    coordinamento    con    la    vigente   normativa
          sull'autotrasporto,  in  coerenza  con  la finalita' di cui
          alla lettera a);
              c)  trattamento  uniforme  dei componenti delle Sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa;
              d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
          di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
             11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni,
          sono  fissati  i  criteri generali per la definizione delle
          garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.
             12. (Abrogato).
             13.   L'iscrizione   all'Albo   ed  i  provvedimenti  di
          sospensione,  di  revoca,  di  decadenza  e di annullamento
          dell'iscrizione,  nonche'  l'accettazione,  la  revoca e lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa  interessata,  in  base alla normativa vigente ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
             14.  Nelle  more  dell'emanazione  dei decreti di cui al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la  gestione  dei  rifiuti  vigenti alla data di entrata in
          vigore   della   parte   quarta   del   presente   decreto,
          disposizioni  la  cui  abrogazione  e' differita al momento
          della pubblicazione dei suddetti decreti.
             15.  Avverso  i  provvedimenti  delle  Sezioni regionali
          dell'Albo  gli interessati possono proporre, nel termine di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
             16.   Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e  dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
          anche  relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
          che   saranno   determinate   con   decreto   del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          il  Ministro  dell'economia e delle finanze. L'integrazione
          del   Comitato   nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e
          provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera
          1),  e  3,  lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in
          vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato
          decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
          Ministro  dell'ambiente  20 dicembre 1993 e le disposizioni
          di  cui  al  decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre
          1995.
             17.  La  disciplina  regolamentare  dei  casi in cui, ai
          sensi  degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'  essere
          intrapreso    sulla   base   della   denuncia   di   inizio
          dell'attivita'  non si applica alle domande di iscrizione e
          agli atti di competenza dell'Albo.
             18.  Le  imprese  che effettuano attivita' di raccolta e
          trasporto  dei  rifiuti sottoposti a procedure semplificate
          ai  sensi  dell'articolo  216, ed effettivamente avviati al
          riciclaggio  ed  al  recupero,  non  sono  sottoposte  alle
          garanzie  finanziarie  di  cui  al  comma 8 e sono iscritte
          all'Albo  mediante  l'invio  di  comunicazione di inizio di
          attivita'    alla    Sezione    regionale   o   provinciale
          territorialmente   competente.   Detta  comunicazione  deve
          essere  rinnovata  ogni cinque anni e deve essere corredata
          da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo
          13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonche'
          delle  deliberazioni  del  Comitato  nazionale  dalla quale
          risultino i seguenti elementi:
              a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione
          dei rifiuti;
              b)  la  rispondenza  delle  caratteristiche  tecniche e
          della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
              c)  il  rispetto  delle  condizioni  ed il possesso dei
          requisiti  soggettivi,  di idoneita' tecnica e di capacita'
          finanziaria.
             19.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione di inizio di attivita' le Sezioni regionali e
          provinciali   prendono   atto   dell'avventa  iscrizione  e
          inseriscono  le  imprese  di  cui  al  comma 18 in appositi
          elenchi  dandone  comunicazione al Comitato nazionale, alla
          provincia territorialmente competente ed all'interessato.
             20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria
          ai  sensi  del  comma  5  sono  esentate dall'obbligo della
          comunicazione   di  cui  al  comma  18  se  lo  svolgimento
          dell'attivita'   di   raccolta   e  trasporto  dei  rifiuti
          sottoposti  a procedure semplificate ai sensi dell'articolo
          216  ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero
          non  comporta  variazioni  della  categoria, della classe e
          della  tipologia  di rifiuti per le quali tali imprese sono
          iscritte.
             21.  Alla  comunicazione di cui al comma 18 si applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
          1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
          al  comma  18  a  seguito  di  comunicazione  corredata  da
          documentazione   incompleta   o  inidonea,  si  applica  il
          disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
             22. (Abrogato).
             23.  Sono  istituiti  presso  il  Comitato  nazionale  i
          registri   delle   imprese  autorizzate  alla  gestione  di
          rifiuti,  aggiornati  ogni  trenta  giorni,  nei quali sono
          inseriti,    a   domanda,   gli   elementi   identificativi
          dell'impresa   consultabili   dagli  operatori  secondo  le
          procedure  fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del territorio, nel rispetto dei principi di
          cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196. I
          registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in
          vigore  della  parte quarta del presente decreto, sono resi
          disponibili   al  pubblico,  senza  oneri,  anche  per  via
          telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto.
          Le  Amministrazioni  autorizzanti  comunicano  al  Comitato
          nazionale,  subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la
          ragione  sociale  dell'impresa autorizzata, l'attivita' per
          la  quale  viene  rilasciata  l'autorizzazione,  i  rifiuti
          oggetto    dell'attivita'    di   gestione,   la   scadenza
          dell'autorizzazione   e   successivamente   segnalano  ogni
          variazione  delle  predette informazioni che intervenga nel
          corso  della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso
          di  ritardo  dell'Amministrazione superiore a trenta giorni
          dal  rilascio  dell'autorizzazione,  l'impresa interessa ta
          puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per
          via  telematica,  al  Comitato  nazionale,  che  ne dispone
          l'inserimento nei registri.
             24. (Abrogato).
             25. (Abrogato).
             26.  Per  la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
          24  e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di
          un  diritto  annuale  di  iscrizione, per ogni tipologia di
          registro,   pari   a  50  euro,  rideterminabile  ai  sensi
          dell'articolo  21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
          aprile  1998,  n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25
          sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
          competente  Sezione  regionale  dell'Albo,  che  procede  a
          contabilizzarli     separatamente    e    ad    utilizzarli
          integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
             27.  La  tenuta  dei  registri  di  cui ai commi 22 e 23
          decorre  dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
          16.
             28.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
             «Art.  242 (Procedure operative ed amministrative). - 1.
          Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado
          di  contaminare  il sito, il responsabile dell'inquinamento
          mette  in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie
          di  prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e
          con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  304, comma 2. La
          medesima procedura si applica all'atto di individuazione di
          contaminazioni   storiche  che  possano  ancora  comportare
          rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
             2.   Il   responsabile   dell'inquinamento,  attuate  le
          necessarie   misure  di  prevenzione,  svolge,  nelle  zone
          interessate  dalla  contaminazione, un'indagine preliminare
          sui  parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
          il  livello  delle  concentrazioni soglia di contaminazione
          (CSC)  non sia stato superato, provvede al ripristino della
          zona    contaminata,    dandone   notizia,   con   apposita
          autocertificazione,  al comune ed alla provincia competenti
          per  territorio  entro quarantotto ore dalla comunicazione.
          L'autocertificazione  conclude  il procedimento di notifica
          di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
          verifica  e di controllo da parte dell'autorita' competente
          da  effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
          cui  l'inquinamento  non  sia  riconducibile  ad un singolo
          evento,  i parametri da valutare devono essere individuati,
          caso  per  caso,  sulla  base della storia del sito e delle
          attivita' ivi svolte nel tempo.
             3.  Qualora  l'indagine  preliminare  di  cui al comma 2
          accerti  l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
          parametro,   il   responsabile   dell'inquinamento  ne  da'
          immediata notizia al comune ed alle province competenti per
          territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
          di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
          trenta  giorni,  presenta  alle  predette  amministrazioni,
          nonche'  alla  regione territorialmente competente il piano
          di  caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
          alla  parte  quarta  del  presente  decreto. Entro i trenta
          giorni  successivi  la  regione, convocata la conferenza di
          servizi,   autorizza  il  piano  di  caratterizzazione  con
          eventuali    prescrizioni   integrative.   L'autorizzazione
          regionale  costituisce  assenso per tutte le opere connesse
          alla   caratterizzazione,   sostituendosi   ad  ogni  altra
          autorizzazione,  concessione,  concerto, intesa, nulla osta
          da parte della pubblica amministrazione.
             4.  Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
          al  sito  e'  applicata la procedura di analisi del rischio
          sito  specifica  per la determinazione delle concentrazioni
          soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
          procedura  di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
          del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  della  salute  entro il 30 giugno 2008. Nelle
          more  dell'emanazione  del  predetto decreto, i criteri per
          l'applicazione  della  procedura di analisi di rischio sono
          riportati  nell'Allegato  1  alla parte quarta del presente
          decreto.  Entro  sei  mesi  dall'approvazione  del piano di
          caratterizzazione,  il  soggetto responsabile presenta alla
          regione  i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
          di    servizi    convocata   dalla   regione,   a   seguito
          dell'istruttoria  svolta in contraddittorio con il soggetto
          responsabile,  cui  e'  dato  un  preavviso di almeno venti
          giorni,  approva il documento di analisi di rischio entro i
          sessanta   giorni   dalla   ricezione  dello  stesso.  Tale
          documento  e'  inviato  ai  componenti  della conferenza di
          servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
          conferenza  e,  in  caso  di  decisione  a  maggioranza, la
          delibera  di  adozione  fornisce  una adeguata ed analitica
          motivazione  rispetto  alle  opinioni dissenzienti espresse
          nel corso della conferenza.
             5.  Qualora  gli  esiti  della procedura dell'analisi di
          rischio  dimostrino  che la concentrazione dei contaminanti
          presenti  nel  sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
          di  rischio,  la conferenza dei servizi, con l'approvazione
          del  documento  dell'analisi del rischio, dichiara concluso
          positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
          servizi  puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
          monitoraggio   sul  sito  circa  la  stabilizzazione  della
          situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
          di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
          fine,  il  soggetto  responsabile,  entro  sessanta  giorni
          dall'approvazione  di  cui  sopra,  invia alla provincia ed
          alla   regione   competenti  per  territorio  un  piano  di
          monitoraggio nel quale sono individuati:
              a) i parametri da sottoporre a controllo;
              b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
             6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di
          monitoraggio  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento dello
          stesso.  L'anzidetto  termine  puo' essere sospeso una sola
          volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
          di   richiedere,   mediante  atto  adeguatamente  motivato,
          integrazioni  documentali  o  approfondimenti del progetto,
          assegnando  un congruo termine per l'adempimento. In questo
          caso  il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
          del  progetto  integrato.  Alla  scadenza  del  periodo  di
          monitoraggio  il soggetto responsabile ne da' comunicazione
          alla  regione  ed  alla  provincia,  inviando una relazione
          tecnica  riassuntiva  degli  esiti del monitoraggio svolto.
          Nel  caso  in  cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
          superamento  di  uno  o piu' delle concentrazioni soglia di
          rischio,   il   soggetto  responsabile  dovra'  avviare  la
          procedura di bonifica di cui al comma 7.
             7.  Qualora  gli  esiti  della procedura dell'analisi di
          rischio  dimostrino  che la concentrazione dei contaminanti
          presenti  nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento  di  analisi  di  rischio,  il progetto operativo
          degli  interventi  di  bonifica  o  di  messa in sicurezza,
          operativa  o  permanente,  e,  ove necessario, le ulteriori
          misure  di  riparazione e di ripristino ambientale, al fine
          di  minimizzare  e  ricondurre ad accettabilita' il rischio
          derivante  dallo stato di contaminazione presente nel sito.
          La   regione,  acquisito  il  parere  del  comune  e  della
          provincia   interessati  mediante  apposita  conferenza  di
          servizi  e  sentito  il  soggetto  responsabile, approva il
          progetto,  con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro
          sessanta  giorni  dal  suo  ricevimento.  Tale termine puo'
          essere  sospeso  una sola volta, qualora la regione ravvisi
          la  necessita'  di  richiedere, mediante atto adeguatamente
          motivato,  integrazioni  documentali  o  approfondimenti al
          progetto,  assegnando un congruo termine per l'adempimento.
          In   questa  ipotesi  il  termine  per  l'approvazione  del
          progetto   decorre   dalla   presentazione   del   progetto
          integrato.    Ai    soli   fini   della   realizzazione   e
          dell'esercizio   degli   impianti   e   delle  attrezzature
          necessarie  all'attuazione  del progetto operativo e per il
          tempo   strettamente  necessario  all'attuazione  medesima,
          l'autorizzazione   regionale   di  cui  al  presente  comma
          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
          in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
          ambientale,  ove  necessaria,  alla  gestione delle terre e
          rocce    da    scavo    all'interno    dell'area    oggetto
          dell'intervento  ed  allo  scarico delle acque emunte dalle
          falde.  L'autorizzazione  costituisce,  altresi',  variante
          urbanistica  e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
          di   urgenza   ed   indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il
          provvedimento  di  approvazione del progetto sono stabiliti
          anche   i   tempi  di  esecuzione,  indicando  altresi'  le
          eventuali  prescrizioni  necessarie  per  l'esecuzione  dei
          lavori  ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie,
          in  misura  non  superiore al cinquanta per cento del costo
          stimato  dell'intervento,  che  devono  essere  prestate in
          favore  della  regione  per  la  corretta  esecuzione ed il
          completamento degli interventi medesimi.
             8.  I  criteri  per  la  selezione  e l'esecuzione degli
          interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
          sicurezza    operativa    o    permanente,    nonche'   per
          l'individuazione  delle  migliori  tecniche di intervento a
          costi   sostenibili   (B.A.T.N.E.E.C.   -   Best  Available
          Technology  Not  Entailing  Excessive Costs) ai sensi delle
          normative  comunitarie  sono riportati nell'Allegato 3 alla
          parte quarta del presente decreto,
             9.  La  messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
          contaminati  con  attivita'  in  esercizio,  garantisce una
          adeguata  sicurezza  sanitaria  ed  ambientale ed impedisce
          un'ulteriore  propagazione  dei contaminanti. I progetti di
          messa  in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati
          piani  di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate
          ed  indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si
          rendera'   necessario   un  intervento  di  bonifica  o  un
          intervento di messa in sicurezza permanente.
             10.  Nel  caso  di caratterizzazione, bonifica, messa in
          sicurezza  e ripristino ambientale di siti con attivita' in
          esercizio,  la  regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
          la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
          approvazione   del   progetto   assicura   che  i  suddetti
          interventi  siano  articolati  in  modo  tale  da risultare
          compatibili con la prosecuzione della attivita'.
             11.   Nel   caso   di   eventi   avvenuti  anteriormente
          all'entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del presente
          decreto  che  si manifestino successivamente a tale data in
          assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
          pubblica,  il  soggetto  interessato comunica alla regione,
          alla  provincia  e  al comune competenti l'esistenza di una
          potenziale    contaminazione   unitamente   al   piano   di
          caratterizzazione   del   sito,  al  fine  di  determinarne
          l'entita'  e  l'estensione  con  riferimento  ai  parametri
          indicati  nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
          4 e seguenti.
             12.  Le  indagini  ed  attivita' istruttorie sono svolte
          dalla  provincia,  che  si  avvale della competenza tecnica
          dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
          coordina con le altre amministrazioni.
             13. La procedura di approvazione della caratterizzazione
          e  del  progetto  di  bonifica  si  svolge in Conferenza di
          servizi   convocata   dalla   regione  e  costituita  dalle
          amministrazioni  ordinariamente  competenti  a rilasciare i
          permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione
          degli  interventi  compresi  nel  piano  e nel progetto. La
          relativa  documentazione  e'  inviata  ai  componenti della
          conferenza  di servizi almeno venti giorni prima della data
          fissata  per  la  discussione  e,  in  caso  di decisione a
          maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve  fornire una
          adeguata  ed  analitica  motivazione rispetto alle opinioni
          dissenzienti  espresse  nel corso della conferenza. Compete
          alla  provincia  rilasciare  la  certificazione di avvenuta
          bonifica.  Qualora  la  provincia non provveda a rilasciare
          tale  certificazione  entro  trenta  giorni dal ricevimento
          della   delibera  di  adozione,  al  rilascio  provvede  la
          regione.».
             -  Per  l'articolo  216 del decreto legislativo 3 aprile
          2006,  n.  152  (Norme  in  materia ambientale) si vedano i
          riferimenti normativi all'articolo 6 della presente legge.
             -  Si riporta il testo degli articoli 8 e 17 del decreto
          legislativo    13    gennaio    2003,    n.    36   recante
          “Attuazione  della direttiva 1991/31/CE relativa alle
          discariche di rifiuti:
             «Art.  8 (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di
          autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio di una
          discarica e' presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del
          decreto   legislativo   n.   22   del  1997,  e  successive
          modificazioni,  completa di tutte le informazioni richieste
          dagli  articoli medesimi e deve altresi' contenere almeno i
          seguenti dati e informazioni:
              a)  l'identita'  del richiedente e del gestore, se sono
          diversi;
              b)  la  descrizione  dei tipi e dei quantitativi totali
          dei  rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco
          Europeo dei Rifiuti;
              c)   l'indicazione   della   capacita'   totale   della
          discarica,  espressa  in  termini  di  volume  utile per il
          conferimento  dei  rifiuti,  tenuto conto dell'assestamento
          dei   rifiuti   e   della  perdita  di  massa  dovuta  alla
          trasformazione in biogas;
              d)   la   descrizione   del   sito,   ivi  comprese  le
          caratteristiche  idrogeologiche,  geologiche e geotecniche,
          corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una
          dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di
          campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al
          D.M.  11  marzo  1988  del  Ministro  dei  lavori pubblici,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 127 del 1° giugno
          1988;
              e)  i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione
          dell'inquinamento,  con particolare riferimento alle misure
          per  prevenire  l'infiltrazione di acqua all'interno e alla
          conseguente  formazione  di percolato, anche in riferimento
          alla lettera c);
              f)  la  descrizione delle caratteristiche costruttive e
          di  funzionamento  dei  sistemi, degli impianti e dei mezzi
          tecnici prescelti;
              g)  il  piano  di  gestione  operativa della discarica,
          redatto  secondo  i  criteri stabiliti dall'allegato 2, nel
          quale  devono  essere  individuati  i  criteri  e le misure
          tecniche  adottate  per  la  gestione  della discarica e le
          modalita' di chiusura della stessa;
              h) il piano di gestione post-operativa della discarica,
          redatto  secondo  i  criteri stabiliti dall'allegato 2, nel
          quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo
          successivi alla chiusura;
              i)  il  piano  di  sorveglianza  e controllo, nel quale
          devono  essere  indicate  tutte  le  misure  necessarie per
          prevenire  rischi  d'incidenti  causati  dal  funzionamento
          della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase
          operativa  che  post-operativa, con particolare riferimento
          alle    precauzioni   adottate   a   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  da infiltrazioni di percolato
          nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione
          contro   qualsiasi   danno  all'ambiente;  i  parametri  da
          monitorare,  la  frequenza  dei  monitoraggi  e la verifica
          delle attivita' di studio del sito da parte del richiedente
          sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
              l)  il  piano  di  ripristino  ambientale  del  sito  a
          chiusura   della   discarica,  redatto  secondo  i  criteri
          stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste
          le  modalita'  e  gli  obiettivi di recupero e sistemazione
          della   discarica  in  relazione  alla  destinazione  d'uso
          prevista dell'area stessa;
              m)  il  piano finanziario che preveda che tutti i costi
          derivanti     dalla     realizzazione    dell'impianto    e
          dall'esercizio  della  discarica,  i  costi  connessi  alla
          costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo
          14, i costi stimati di chiusura, nonche' quelli di gestione
          post-operativa  per un periodo di almeno trenta anni, siano
          coperti   dal   prezzo   applicato   dal   gestore  per  lo
          smaltimento,  tenuto  conto  della  riduzione  del  rischio
          ambientale  e  dei  costi  di post-chiusura derivanti dalla
          adozione   di  procedure  di  registrazione  ai  sensi  del
          regolamento   n.   761/2001/CE   del  19  marzo  2001,  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio;
              n) le informazioni relative alla valutazione di impatto
          ambientale,  qualora  la domanda di autorizzazione riguardi
          un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura;
              o)  le  indicazioni  relative alle garanzie finanziarie
          del  richiedente  o a qualsiasi altra garanzia equivalente,
          ai sensi dell'articolo 14.».
             «Art.  17  (Disposizioni  transitorie e finali). - 1. Le
          discariche  gia' autorizzate alla data di entrata in vigore
          del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
          31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
             2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo smaltimento
          nelle  nuove  discariche,  in osservanza delle condizioni e
          dei  limiti  di  accettabilita'  previsti  dalla  Delib. 27
          luglio  1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
          settembre   1984,   di   cui  all'articolo  6  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  agosto 1994, e successive
          modificazioni,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 251
          del  26 ottobre 1994, nonche' dalle deliberazioni regionali
          connesse, relativamente:
              a)  nelle  discariche  per  rifiuti  inerti, ai rifiuti
          precedentemente  avviati a discariche di II categoria, tipo
          A;
              b)  nelle  discariche  per  rifiuti  non pericolosi, ai
          rifiuti  precedentemente  avviati  alle discariche di prima
          categoria e di II categoria, tipo B;
              c)  nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti
          precedentemente  avviati  alle  discariche  di II categoria
          tipo C e terza categoria.
             3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al
          comma  1  o,  su  sua  delega,  il gestore della discarica,
          presenta  all'autorita'  competente un piano di adeguamento
          della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
          incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.
             4.  Con  motivato  provvedimento  l'autorita' competente
          approva  il  piano  di  cui  al  comma  3,  autorizzando la
          prosecuzione  dell'esercizio  della  discarica e fissando i
          lavori  di  adeguamento,  le  modalita'  di esecuzione e il
          termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo'
          in  ogni  caso  essere  successivo  al  16 luglio 2009. Nel
          provvedimento    l'autorita'   competente   prevede   anche
          l'inquadramento  della  discarica in una delle categorie di
          cui  all'articolo  4.  Le  garanzie  finanziarie prestate a
          favore    dell'autorita'    competente    concorrono   alla
          prestazione della garanzia finanziaria.
             4-bis.  Il  provvedimento con cui l'autorita' competente
          approva  i  piani  di  adeguamento, presentati ai sensi del
          comma  3,  per  le  discariche  di rifiuti pericolosi e per
          quelle  autorizzate  dopo la data del 16 luglio 2001 e fino
          al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione
          dei  lavori  di adeguamento, che non puo' essere successivo
          al 1° ottobre 2008.
             4-ter.  Nel  caso  in  cui,  per le discariche di cui al
          comma  1,  il  provvedimento  di  approvazione del piano di
          adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale
          per  l'ultimazione  dei lavori di adeguamento successivo al
          1°  ottobre  2008, tale termine si intende anticipato al 1°
          ottobre 2008.
             5.  In  caso di mancata approvazione del piano di cui al
          comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi
          di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12,
          comma 1, lettera c).
             6. Sono abrogati:
              a)   il   paragrafo  4.2  e  le  parti  attinenti  allo
          stoccaggio  definitivo  dei  paragrafi  5  e 6 della citata
          Delib.  27  luglio  1984 del Comitato interministeriale; ai
          fini  di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
          2006  i  valori  limite  e  le condizioni di ammissibilita'
          previsti dalla deliberazione;
              b)  il  decreto  ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del
          Ministro dell'ambiente;
              c)  l'articolo  5,  commi  6  e 6-bis, e l'articolo 28,
          comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  22  del  1997,  e
          successive modificazioni;
              d)  l'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 agosto 1994.
             7.  Le  Regioni adeguano la loro normativa alla presente
          disciplina.».
             - Per l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
          si  vedano  i  riferimenti  normativi  all'articolo 1 della
          presente legge.