((Art. 9-bis


Scarichi  urbani,  industriali  e  assimilati ai domestici e relativi
impianti  di  depurazione.  Misure  per la prevenzione e il contrasto
delle  emergenze  idrogeologiche  e  per  la  gestione  delle risorse
                               idriche

  1.   La   provincia  di  L'Aquila,  ovvero  l'Autorita'  di  ambito
territorialmente  competente  qualora  lo  scarico  sia  in  pubblica
fognatura,   ai   sensi  dell'articolo  101,  comma  1,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, possono rilasciare ai titolari
degli  scarichi  un  nuovo  provvedimento  di autorizzazione, sentiti
l'ISPRA  e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel
caso  in  cui  venga  accertato un danneggiamento tecnico-strutturale
tale   da  determinare  una  significativa  riduzione  dell'efficacia
depurativa dell'impianto.
  2.  Il  provvedimento  di autorizzazione di cui al comma 1 contiene
idonee  prescrizioni  per  il  periodo  transitorio necessario per il
ritorno  alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto.
  3.  I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del
provvedimento  di  autorizzazione,  sono  tenuti  a  produrre,  ferma
restando  la  facolta'  per  la  provincia  ovvero per l'Autorita' di
ambito,  per  l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere
integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:
   a)   relazione  tecnico-descrittiva,  completa  di  documentazione
fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacita'
depurativa  residuale  e  i  danni  strutturali  e/o  tecnici  subiti
dall'impianto  a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne
la funzionalita';
   b)  descrizione  degli  eventuali  interventi  gia'  realizzati  e
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;
   c)  planimetria  dell'insediamento  in  cui vengono individuate le
parti danneggiate;
   d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato,
dei lavori necessari al ripristino funzionale.
  4.  Per  la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino
della  piena  funzionalita'  dell'impianto di depurazione delle acque
reflue  in  localita'  Ponte  Rosarolo  nel  comune  di  L'Aquila, il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
provvede  a  trasferire  in  favore  della  contabilita' speciale del
Commissario  delegato  per l'emergenza socio-economico-ambientale del
bacino   del   fiume   Aterno,   previa   presentazione   di   idonea
documentazione  attestante  i danni subiti dall'impianto, la somma di
euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di
riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5.  Per  la  progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle
iniziative   di   cui   al   comma   4   necessarie   al  superamento
dell'emergenza,  il Commissario delegato puo' avvalersi di societa' a
totale  capitale  pubblico,  in  possesso  delle necessarie capacita'
tecniche,  designate  dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare, con il riconoscimento a favore dei predetti
organismi  dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati
dal Commissario delegato.
  6.  Per  garantire  l'efficienza degli impianti per la gestione dei
servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio
nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di
eventi  sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare avvia il
Programma   nazionale   per  il  coordinamento  delle  iniziative  di
monitoraggio,   verifica  e  consolidamento  degli  impianti  per  la
gestione  dei  servizi  idrici.  Il  Programma  e'  predisposto dalla
Commissione  nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente
e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  subentrando  nelle
competenze  gia'  attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149,
152,  154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successivamente  attribuite  al  Comitato  per  la vigilanza sull'uso
delle  risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e'
soppresso.  La  denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione
"Comitato  per  la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque
presente.  La  Commissione  esprime  il  parere  di  cui all'articolo
23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133. Al decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 161:
    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
     "2.  La  Commissione  e'  composta da cinque membri nominati con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  che  durano  in  carica tre anni, due dei quali designati
dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province
autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con
il  medesimo  decreto,  scelti  tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa  o tecnico-scientifica, nel settore pubblico
e  privato,  nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il
presidente   e'   scelto   nell'ambito   degli  esperti  con  elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  disposizione,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in  modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui  al  presente  comma.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del
decreto   di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento  delle
attivita'  e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata
in vigore della presente disposizione";
    2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
    3)  al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e' soppresso e, nel
secondo  periodo,  le  parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle
seguenti: "La Commissione";
    4)  al  comma  6-bis, le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi
idrici" sono soppresse;
   b)  all'articolo  170,  comma  12,  le  parole:  "Sezione  per  la
vigilanza  sulle  risorse  idriche"  sono  sostituite dalle seguenti:
"Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche".
  7.  Il  Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione
di  cui  al  medesimo  comma  con  il  supporto tecnico-scientifico e
operativo  dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando
dal  territorio  della  regione  Abruzzo.  Allo scopo, la Commissione
utilizza  ogni  informazione disponibile, ivi incluse quelle relative
alla  funzionalita'  dei  depuratori,  nonche'  allo  smaltimento dei
relativi  fanghi,  di  cui  all'articolo  101,  comma  8, del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  Alla  copertura  degli oneri
connessi  alla  predisposizione  del  Programma  si provvede mediante
utilizzazione  dei  risparmi  derivanti  dalla riduzione a cinque dei
componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche  che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso
delle  risorse  idriche.  Le attivita' previste dal presente articolo
sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo degli articoli 99, 101, 146, 148,
          149,  152,  154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
             «Art.  99  (Riutilizzo  dell'acqua).  -   1. Il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio con proprio
          decreto,  sentiti  i  Ministri  delle  politiche agricole e
          forestali, della salute e delle attivita' produttive, detta
          le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
             2.   Le   regioni,   nel  rispetto  dei  principi  della
          legislazione  statale,  e  sentita l'Autorita' di vigilanza
          sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti,  adottano norme e
          misure   volte  a  favorire  il  riciclo  dell'acqua  e  il
          riutilizzo delle acque reflue depurate.».
             «Art.  101  (Criteri  generali  della  disciplina  degli
          scarichi).  -   1.  Tutti gli scarichi sono disciplinati in
          funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi
          idrici   e  devono  comunque  rispettare  i  valori  limite
          previsti  nell'Allegato  5  alla  parte  terza del presente
          decreto.  L'autorizzazione  puo'  in  ogni  caso  stabilire
          specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
          per   i   periodi   di   avviamento  e  di  arresto  e  per
          l'eventualita'  di guasti nonche' per gli ulteriori periodi
          transitori  necessari  per  il  ritorno  alle condizioni di
          regime.
             2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio
          della  loro  autonomia,  tenendo  conto dei carichi massimi
          ammissibili   e   delle   migliori   tecniche  disponibili,
          definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli
          di  cui  all'Allegato  5  alla  parte  terza  del  presente
          decreto,  sia  in concentrazione massima ammissibile sia in
          quantita'  massima  per  unita'  di tempo in ordine ad ogni
          sostanza  inquinante  e  per  gruppi o famiglie di sostanze
          affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno
          restrittivi  di  quelli  fissati nell'Allegato 5 alla parte
          terza del presente decreto:
              a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque
          reflue urbane in corpi idrici superficiali;
              b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque
          reflue  urbane  in  corpi  idrici superficiali ricadenti in
          aree sensibili;
              c)  nella  Tabella  3/A,  per  i  cicli  produttivi ivi
          indicati;
              d)  nelle  Tabelle  3 e 4, per quelle sostanze indicate
          nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
             3.  Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici
          e  di  quelli  ad  essi  assimilati  ai  sensi del comma 7,
          lettera   e),   devono   essere  resi  accessibili  per  il
          campionamento  da  parte  dell'autorita'  competente per il
          controllo   nel   punto   assunto   a  riferimento  per  il
          campionamento,  che,  salvo  quanto  previsto dall'articolo
          108,  comma  4,  va effettuato immediatamente a monte della
          immissione  nel  recapito in tutti gli impluvi naturali, le
          acque  superficiali  e  sotterranee,  interne  e marine, le
          fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
             4.   L'autorita'   competente   per   il   controllo  e'
          autorizzata  ad  effettuare  tutte le ispezioni che ritenga
          necessarie  per  l'accertamento  delle condizioni che danno
          luogo  alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere
          che  scarichi  parziali  contenenti  le  sostanze di cui ai
          numeri  1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18
          della  tabella  5  dell'Allegato  5  alla  parte  terza del
          presente decreto subiscano un trattamento particolare prima
          della loro confluenza nello scarico generale.
             5.  I  valori  limite  di emissione non possono in alcun
          caso   essere  conseguiti  mediante  diluizione  con  acque
          prelevate   esclusivamente  allo  scopo.  Non  e'  comunque
          consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio
          o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali
          di  cui  al comma 4, prima del trattamento degli stessi per
          adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente
          decreto.  L'autorita' competente, in sede di autorizzazione
          prescrive  che lo scarico delle acque di raffreddamento, di
          lavaggio,  ovvero  impiegate  per la produzione di energia,
          sia   separato   dagli  scarichi  terminali  contenenti  le
          sostanze di cui al comma 4.
             6.  Qualora  le  acque  prelevate  da  un  corpo  idrico
          superficiale  presentino  parametri con valori superiori ai
          valori-limite  di emissione, la disciplina dello scarico e'
          fissata  in  base  alla  natura  delle  alterazioni  e agli
          obiettivi  di  qualita' del corpo idrico ricettore. In ogni
          caso  le acque devono essere restituite con caratteristiche
          qualitative  non  peggiori  di  quelle  prelevate  e  senza
          maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale
          sono state prelevate.
             7.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  112, ai fini
          della  disciplina  degli  scarichi  e delle autorizzazioni,
          sono  assimilate  alle  acque  reflue  domestiche  le acque
          reflue:
              a)  provenienti  da  imprese dedite esclusivamente alla
          coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
              b)  provenienti  da  imprese  dedite  ad allevamento di
          bestiame;
              c)  provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui
          alle  lettere  a)  e  b)  che esercitano anche attivita' di
          trasformazione   o   di   valorizzazione  della  produzione
          agricola,   inserita   con   carattere   di   normalita'  e
          complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale
          e   con   materia  prima  lavorata  proveniente  in  misura
          prevalente  dall'attivita'  di  coltivazione dei terreni di
          cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita';
              d)  provenienti  da  impianti  di  acqua  coltura  e di
          piscicoltura   che   diano   luogo   a  scarico  e  che  si
          caratterizzino  per  una  densita'  di  allevamento  pari o
          inferiore  a  1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o
          in   cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari  o
          inferiore a 50 litri al minuto secondo;
              e)  aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti a
          quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
              f)  provenienti  da  attivita'  termali, fatte salve le
          discipline regionali di settore.
             8.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          parte  terza  del  presente decreto, e successivamente ogni
          due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio,  al  Servizio  geologico
          d'Italia -Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici (APAT) e
          all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche e sui
          rifiuti  le  informazioni  relative  alla funzionalita' dei
          depuratori,  nonche'  allo smaltimento dei relativi fanghi,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 75, comma 5.
             9.  Al  fine  di  assicurare  la piu' ampia divulgazione
          delle  informazioni  sullo  stato  dell'ambiente le regioni
          pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e
          siti  internet istituzionali, una relazione sulle attivita'
          di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro
          competenza,  secondo  le  modalita' indicate nel decreto di
          cui all'articolo 75, comma 5.
             10.   Le   Autorita'  competenti  possono  promuovere  e
          stipulare  accordi  e  contratti  di programma con soggetti
          economici  interessati,  al  fine  di favorire il risparmio
          idrico,  il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero
          come  materia  prima  dei  fanghi  di  depurazione,  con la
          possibilita'   di   ricorrere  a  strumenti  economici,  di
          stabilire    agevolazioni   in   materia   di   adempimenti
          amministrativi  e  di  fissare,  per  le  sostanze ritenute
          utili,  limiti  agli  scarichi  in  deroga  alla disciplina
          generale,  nel  rispetto comunque delle norme comunitarie e
          delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
          qualita'.».
             «Art.  146  (Risparmio idrico). - 1. Entro un anno dalla
          data  di  entrata  in vigore della parte terza del presente
          decreto, le regioni, sentita l'Autorita' di vigilanza sulle
          risorse  idriche  e  sui rifiuti, nel rispetto dei principi
          della  legislazione  statale, adotta norme e misure volte a
          razionalizzare  i  consumi  e  eliminare  gli sprechi ed in
          particolare a:
              a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e
          di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine
          di ridurre le perdite;
              b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi
          impianti   di  trasporto  e  distribuzione  dell'acqua  sia
          interni  che  esterni,  l'obbligo  di  utilizzo  di sistemi
          anticorrosivi  di  protezione  delle  condotte di materiale
          metallico;
              c)  realizzare,  in  particolare nei nuovi insediamenti
          abitativi,    commerciali   e   produttivi   di   rilevanti
          dimensioni,  reti  duali di adduzione al fine dell'utilizzo
          di acque meno pregiate per usi compatibili;
              d)  promuovere l'informazione e la diffusione di metodi
          e  tecniche  di  risparmio  idrico  domestico e nei settori
          industriale, terziario ed agricolo;
              e)  adottare  sistemi di irrigazione ad alta efficienza
          accompagnati   da   una  loro  corretta  gestione  e  dalla
          sostituzione,  ove  opportuno,  delle reti di canali a pelo
          libero con reti in pressione;
              f)  installare  contatori  per il consumo dell'acqua in
          ogni    singola    unita'   abitativa   nonche'   contatori
          differenziati  per  le  attivita'  produttive e del settore
          terziario esercitate nel contesto urbano;
              g)    realizzare   nei   nuovi   insediamenti,   quando
          economicamente   e   tecnicamente   conveniente   anche  in
          relazione  ai  recapiti  finali,  sistemi  di collettamento
          differenziati  per le acque piovane e per le acque reflue e
          di prima pioggia;
              h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare
          misure  di  protezione  e  gestione  atte  a  garantire  un
          processo  di  ricarica quantitativamente e qualitativamente
          idoneo.
             2.   Gli   strumenti  urbanistici,  compatibilmente  con
          l'assetto  urbanistico  e  territoriale  e  con  le risorse
          finanziarie  disponibili,  devono  prevedere  reti duali al
          fine  di  rendere  possibili  appropriate  utilizzazioni di
          acque  anche  non  potabili.  Il  rilascio  del permesso di
          costruire  e'  subordinato  alla  previsione, nel progetto,
          dell'installazione  di  coniatori  per  ogni singola unita'
          abitativa,  nonche' del collegamento a reti duali, ove gia'
          disponibili.
             3.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio,  sentita  l'Autorita' di
          vigilanza   sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  il
          Dipartimento   tutela   delle   acque   interne   e  marine
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi  tecnici  (APAT),  adotta  un  regolamento  per  la
          definizione  dei  criteri  e  dei  metodi  in base ai quali
          valutare  le  perdite  degli  acquedotti e delle fognature.
          Entro  il  mese  di  febbraio  di  ciascun anno, i soggetti
          gestori  dei  servizi  idrici  trasmettono all'Autorita' di
          vigilanza   sulle   risorse   idriche   e  sui  rifiuti  ed
          all'Autorita'   d'ambito   competente   i  risultati  delle
          rilevazioni eseguite con i predetti metodi.».
             «Art.  148  (Autorita'  d'ambito territoriale ottimale).
          - 1.  L'Autorita'  d'ambito  e'  una  struttura  dotata  di
          personalita'   giuridica   costituita   in  ciascun  ambito
          territoriale  ottimale delimitato dalla competente regione,
          alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
          alla  quale  e'  trasferito l'esercizio delle competenze ad
          essi   spettanti  in  materia  di  gestiore  delle  risorse
          idriche,    ivi    compresa    la    programmazione   delle
          infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
             2.   Le   regioni   e   le   province  autonome  possono
          disciplinare  le forme ed i modi della cooperazione tra gli
          enti   locali   ricadenti  nel  medesimo  ambito  ottimale,
          prevedendo   che  gli  stessi  costituiscano  le  Autorita'
          d'ambito   di   cui   al   comma   1,   cui   e'  demandata
          l'organizzazione,   l'affidamento   e  il  controllo  della
          gestione del servizio idrico integrato.
             3.  I  bilanci  preventivi  e  consuntivi dell'Autorita'
          d'ambito   e   loro  variazioni  sono  pubblicati  mediante
          affissione  ad  apposito  albo,  istituito  presso  la sede
          dell'ente,  e  sono  trasmessi  all'Autorita'  di vigilanza
          sulle   risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
          dell'ambiente  e della tutela del territorio entro quindici
          giorni dall'adozione delle relative delibere.
             4.  I  costi  di funzionamento della struttura operativa
          dell'Autorita'  d'ambito,  determinati  annualmente,  fanno
          carico  agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
          ottimale,  in base alle quote di partecipazione di ciascuno
          di essi all'Autorita' d'ambito.
             5.   Ferma   restando   la  partecipazione  obbligatoria
          all'Autorita'  d'ambito  di  tutti gli enti locali ai sensi
          del  comma  1,  l'adesione alla gestione unica del servizio
          idrico   integrato   e'   facoltativa   per  i  comuni  con
          popolazione  fino  a  1.000 abitanti inclusi nel territorio
          delle   comunita'  montane,  a  condizione  che  gestiscano
          l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della
          Autorita' d'ambito competente.».
             «Art. 149 (Piano d'ambito). - 1. Entro dodici mesi dalla
          data  di  entrata  in vigore della parte terza del presente
          decreto, l'Autorita' d'ambito provvede alla predisposizione
          e/o  aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito e'
          costituito dai seguenti atti:
              a) ricognizione delle infrastrutture;
              b) programma degli interventi;
              c) modello gestionale ed organizzativo;
              d) piano economico finanziario.
             2.  La  ricognizione,  anche  sulla base di informazioni
          asseverate   dagli   enti   locali   ricadenti  nell'ambito
          territoriale  ottimale,  individua  lo stato di consistenza
          delle  infrastrutture  da  affidare al gestore del servizio
          idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
             3.  Il  programma degli interventi individua le opere di
          manutenzione  straordinaria e le nuove opere da realizzare,
          compresi  gli  interventi  di adeguamento di infrastrutture
          gia'  esistenti,  necessarie  al  raggiungimento almeno dei
          livelli  minimi  di  servizio,  nonche'  al soddisfacimento
          della  complessiva  domanda dell'utenza. Il programma degli
          interventi,  commisurato all'intera gestione, specifica gli
          obiettivi  da realizzare, indicando le infrastrutture a tal
          fine programmate e i tempi di realizzazione.
             4.  Il  piano  economico  finanziario,  articolato nello
          stato  patrimoniale,  nel  conto economico e nel rendiconto
          finanziario,  prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei
          costi di' gestione e di' investimento al netto di eventuali
          finanziamenti  pubblici  a fondo perduto. Esso e' integrato
          dalla  previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a
          tutto  il  periodo  di  affidamento.  Il  piano, cosi' come
          redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
          economico  finanziario  e,  in  ogni  caso, il rispetto dei
          principi  di  efficacia,  efficienza  ed economicita' della
          gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
             5.  Il  modello gestionale ed organizzativo definisce la
          struttura  operativa  mediante la quale il gestore assicura
          il  servizio  all'utenza  e  la realizzazione del programma
          degli interventi.
             6.  Il  piano  d'ambito  e' trasmesso entro dieci giorni
          dalla  delibera  di  approvazione  alla regione competente,
          all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche e sui
          rifiuti  e  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
          territorio.  L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche
          e sui rifiuti puo' notificare all'Autorita' d'ambito, entro
          novanta  giorni  decorrenti  dal  ricevimento  del piano, i
          propri  rilievi  od osservazioni, dettando, ove necessario,
          prescrizioni  concernenti:  il  programma degli interventi,
          con    particolare    riferimento   all'adeguatezza   degli
          investimenti  programmati in relazione ai livelli minimi di
          servizio  individuati  quali  obiettivi  della gestione; il
          piano   finanziario,   con   particolare  riferimento  alla
          capacita'    dell'evoluzione    tariffaria   di   garantire
          l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
          relazione agli investimenti programmati.».
             «Art.  152  (Poteri  di  controllo  e sostitutivi). - 1.
          L'Autorita' d'ambito ha facolta' di accesso e verifica alle
          infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
             2.   Nell'ipotesi   di  inadempienze  del  gestore  agli
          obblighi  che  derivano  dalla legge o dalla convenzione, e
          che  compromettano  la  risorsa o l'ambiente ovvero che non
          consentano   il   raggiungimento   dei  livelli  minimi  di
          servizio,  l'Autorita'  d'ambito interviene tempestivamente
          per   garantire   l'adempimento   da   parte  del  gestore,
          esercitando   tutti   i  poteri  ad  essa  conferiti  dalle
          disposizioni  di  legge  e  dalla  convenzione.  Perdurando
          l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti
          penalita'  a suo carico, nonche' il potere di risoluzione e
          di  revoca,  l'Autorita'  d'ambito,  previa  diffida,  puo'
          sostituirsi  ad  esso provvedendo a far eseguire a terzi le
          opere,  nel  rispetto delle vigenti disposizioni in materia
          di appalti pubblici.
             3.   Qualora  l'Autorita'  d'ambito  non  intervenga,  o
          comunque  ritardi il proprio intervento, la regione, previa
          diffida  e  sentita  l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
          idriche   e   sui  rifiuti,  esercita  i  necessari  poteri
          sostitutivi,  mediante  nomina di un commissario "ad acta".
          Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni,
          i  predetti  poteri  sostitutivi  sono  esercitati,  previa
          diffida  ad  adempiere  nel  termine  di  venti giorni, dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          mediante nomina di un commissario "ad acta".
             4.  L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio ed
          all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche e sui
          rifiuti i risultati dei controlli della gestione.».
             «Art.  154 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1.
          La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
          integrato  ed  e'  determinata tenendo conto della qualita'
          della  risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e
          degli  adeguamenti  necessari,  dell'entita'  dei  costi di
          gestione  delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione
          del  capitale  investito e dei costi di gestione delle aree
          di  salvaguardia,  nonche'  di una quota parte dei costi di
          funzionamento  dell'Autorita'  d'ambito,  in  modo  che sia
          assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
          e  di esercizio secondo il principio del recupero dei costi
          e  secondo  il principio "chi inquina paga". Tutte le quote
          della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
          corrispettivo.
             2.   Il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  su  proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle
          risorse   idriche   e   sui  rifiuti,  tenuto  conto  della
          necessita'  di  recuperare i costi ambientali anche secondo
          il  principio  "chi inquina paga", definisce con decreto le
          componenti  di  costo  per  la determinazione della tariffa
          relativa  ai  servizi  idrici per i vari settori di impiego
          dell'acqua.
             3.  Al  fine  di  assicurare  un'omogenea disciplina sul
          territorio    nazionale,    con    decreto   del   Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti
          i  criteri  generali  per la determinazione, da parte delle
          regioni,  dei  canoni  di concessione per l'utenza di acqua
          pubblica,  tenendo  conto  dei costi ambientali e dei costi
          della  risorsa  e  prevedendo altresi' riduzioni del canone
          nell'ipotesi  in cui il concessionario attui un riuso delle
          acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
          produttivo   o   di  una  parte  dello  stesso  o,  ancora,
          restituisca   le   acque   di   scarico   con  le  medesime
          caratteristiche    qualitative    di    quelle   prelevate.
          L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
             4.  L'Autorita'  d'ambito, al fine della predisposizione
          del  Piano  finanziario  di  cui all'articolo 149, comma 1,
          lettera  c),  determina la tariffa di base, nell'osservanza
          delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2,
          comunicandola  all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse
          idriche  e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio.
             5.  La  tariffa  e'  applicata dai soggetti gestori, nel
          rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
             6.  Nella  modulazione  della  tariffa  sono assicurate,
          anche  mediante  compensazioni  per  altri tipi di consumi,
          agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
          consumi   di   determinate  categorie,  secondo  prefissati
          scaglioni  di  reddito.  Per  conseguire  obiettivi di equa
          redistribuzione  dei  costi  sono  ammesse maggiorazioni di
          tariffa  per  le  residenze  secondarie,  per  gli impianti
          ricettivi  stagionali,  nonche' per le aziende artigianali,
          commerciali e industriali.
             7.  L'eventuale  modulazione  della tariffa tra i comuni
          tiene  conto  degli  investimenti  pro capite per residente
          effettuati  dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
          dell'organizzazione del servizio idrico integrato.».
             «Art.  172  (Gestioni  esistenti).  -  1.  Le  Autorita'
          d'ambito  che  alla  data  di entrata in vigore della parte
          terza  del  presente  decreto  abbiano gia' provveduto alla
          redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di
          gestione  ed  avviato  la  procedure  di  affidamento, sono
          tenute,  nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare
          i predetti provvedimenti.
             2.  In  relazione  alla  s cadenza del termine di cui al
          comma  15-bis  dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
          agosto  2000,  n. 267, l'Autorita' d'ambito dispone i nuovi
          affidamenti,  nel  rispetto  della parte terza del presente
          decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.
             3.   Qualora  l'Autorita'  d'ambito  non  provveda  agli
          adempimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  nei  termini  ivi
          stabiliti,  la  regione,  entro  trenta  giorni,  esercita,
          dandone  comunicazione  al  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e all'Autorita' di vigilanza sulle
          risorse  idriche  e  sui  rifiuti,  i  poteri  sostitutivi,
          nominando  un  commissario  "ad  acta", le cui spese sono a
          carico  dell'ente  inadempiente,  che  avvia  entro  trenta
          giorni   le   procedure  di  affidamento,  determinando  le
          scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il
          commissario   regionale  non  provveda  nei  termini  cosi'
          stabiliti,   spettano   al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del territorio, i poteri sostitutivi preordinati al
          completamento della procedura di affidamento.
             4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorita'
          d'ambito  ai  sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della parte terza del
          presente  decreto,  la  regione  esercita,  previa  diffida
          all'ente  locale  ad  adempiere  entro il termine di trenta
          giorni  e  dandone comunicazione all'Autorita' di vigilanza
          sulle  risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi,
          nominando  un  commissario  "ad  acta", le cui spese sono a
          carico dell'ente inadempiente.
             5.  Alla  scadenza,  ovvero alla anticipata risoluzione,
          delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli
          impianti  delle imprese gia' concessionarie sono trasferiti
          direttamente   all'ente  locale  concedente  nei  limiti  e
          secondo le modalita' previsti dalla convenzione.
             6.  Gli  impianti di acquedotto, fognatura e depurazione
          gestiti  dai  consorzi  per le aree ed i nuclei di sviluppo
          industriale  di  cui  all'articolo 50 del testo unico delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  da  altri  consorzi  o  enti  pubblici,  nel rispetto
          dell'unita'  di  gestione,  entro  il 31 dicembre 2006 sono
          trasferiti  in  concessione  d'uso  al gestore del servizio
          idrico  integrato  dell'Ambito  territoriale  ottimale  nel
          quale  ricadono in tutto o per la maggior parte i territori
          serviti,   secondo   un  piano  adottato  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          sentite le regioni, le province e gli enti interessati.».
             «Art.  174 (Disposizioni di attuazione e di esecuzione).
          -  1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente
          e   della  tutela  del  territorio  di  nuove  disposizioni
          attuative   della  sezione  terza  della  parte  terza  del
          presente  decreto, si applica il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  4  marzo  1996,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
             2.   Il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
          idriche  e  sui  rifiuti  e  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  della parte terza del presente decreto, nell'ambito
          di  apposite intese istituzionali, predispone uno specifico
          programma  per  il  raggiungimento, senza ulteriori oneri a
          carico  del  Ministero,  dei  livelli di depurazione, cosi'
          come  definiti  dalla  direttiva  91/271/CEE,  attivando  i
          poteri  sostitutivi  di  cui  all'articolo 152 negli ambiti
          territoriali  ottimali in cui vi siano agglomerati a carico
          dei  quali  pendono  procedure di infrazione per violazione
          della citata direttiva.».
             - Si  riporta il testo dell'articolo 2, comma 323, della
          legge  24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008)”:
             «323   (Istituzione  del  fondo  per  la  promozione  di
          interventi  di  riduzione e prevenzione della produzione di
          rifiuti   e   per   lo  sviluppo  di  nuove  tecnologie  di
          riciclaggio).  - E' istituito nello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  un fondo per la promozione di interventi di riduzione
          e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
          di  nuove  tecnologie  di  riciclaggio, con dotazione di 20
          milioni  di  euro  per  anno a decorrere dal 2008, a valere
          sulle  risorse di cui al comma 321. Il fondo e' finalizzato
          alla   sottoscrizione   di  accordi  di  programma  e  alla
          formulazione  di  bandi  pubblici  da  parte  del  Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare per
          la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio  e  del  mare, da adottare nel termine di cinque
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          sono  definite le modalita' di utilizzo del fondo di cui al
          presente comma.».
             -  L'articolo  23-bis  del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n.  112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133, recita:
             «Art.  23-bis.  (Servizi  pubblici  locali  di rilevanza
          economica). -  1.  Le  disposizioni  del  presente articolo
          disciplinano   l'affidamento  e  la  gestione  dei  servizi
          pubblici  locali  di  rilevanza  economica, in applicazione
          della  disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu'
          ampia  diffusione  dei principi di concorrenza, di liberta'
          di  stabilimento  e  di  libera  prestazione dei servizi di
          tutti  gli operatori economici interessati alla gestione di
          servizi  di interesse generale in ambito locale, nonche' di
          garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita'
          ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello
          essenziale  delle  prestazioni, ai sensi dell'articolo 117,
          secondo   comma,  lettere  e)  e  m),  della  Costituzione,
          assicurando  un  adeguato  livello  di tutela degli utenti,
          secondo  i  principi  di sussidiarieta', proporzionalita' e
          leale  cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente
          articolo  si  applicano a tutti i servizi pubblici locali e
          prevalgono  sulle  relative  discipline di settore con esse
          incompatibili.
             2.  ll  conferimento della gestione dei servizi pubblici
          locali  avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori
          o  di  societa'  in  qualunque forma costituite individuati
          mediante  procedure  competitive  ad evidenza pubblica, nel
          rispetto  dei  principi  del  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita'  europea  e  dei  principi  generali  relativi ai
          contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei  principi di
          economicita',    efficacia,   imparzialita',   trasparenza,
          adeguata   pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di
          trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita'.
             3.  In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di
          cui  al  comma  2, per situazioni che, a causa di peculiari
          caratteristiche    economiche,    sociali,   ambientali   e
          geomorfologiche  del  contesto territoriale di riferimento,
          non  permettono  un  efficace  e  utile ricorso al mercato,
          l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della
          disciplina comunitaria.
             4.  Nei  casi  di  cui al comma 3, l'ente affidante deve
          dare  adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base
          ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una
          relazione  contenente  gli  esiti  della  predetta verifica
          all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato e
          alle  autorita' di regolazione del settore, ove costituite,
          per l'espressione di un parere sui profili di competenza da
          rendere   entro   sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
          predetta relazione.
             5.  Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la
          loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
             6. E'  consentito  l'affidamento  simultaneo con gara di
          una  pluralita'  di servizi pubblici locali nei casi in cui
          possa  essere dimostrato che tale scelta sia economicamente
          vantaggiosa.  In  questo  caso  la durata dell'affidamento,
          unica  per  tutti i servizi, non puo' essere superiore alla
          media  calcolata  sulla base della durata degli affidamenti
          indicata dalle discipline di settore.
             7.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle
          rispettive   competenze   e   d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281, e successive modificazioni, possono
          definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini
          di  gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo
          sfruttamento  delle economie di scala e di scopo e favorire
          una  maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
          servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole
          nel   quadro  di  servizi  piu'  redditizi,  garantendo  il
          raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello
          di  impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli
          obblighi di servizio universale.
             8.  Salvo  quanto  previsto dal comma 10, lettera e), le
          concessioni   relative   al   servizio   idrico   integrato
          rilasciate  con  procedure  diverse  dall'evidenza pubblica
          cessano  comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre
          2010,  senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
          affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione le concessioni
          affidate ai sensi del comma 3.
             9.   I  soggetti  titolari  della  gestione  di  servizi
          pubblici   locali   non   affidati  mediante  le  procedure
          competitive  di  cui  al comma 2, nonche' i soggetti cui e'
          affidata  la  gestione  delle  reti, degli impianti e delle
          altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti locali, qualora
          separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi, non
          possono  acquisire  la gestione di servizi ulteriori ovvero
          in  ambiti  territoriali  diversi,  ne'  svolgere servizi o
          attivita'   per   altri   enti   pubblici  o  privati,  ne'
          direttamente,   ne'   tramite  loro  controllanti  o  altre
          societa'  che  siano da essi controllate o partecipate, ne'
          partecipando   a   gare.  ll  divieto  di  cui  al  periodo
          precedente  non si applica alle societa' quotate in mercati
          regolamentati.  I  soggetti  affidatari  diretti di servizi
          pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara
          svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad
          evidenza  pubblica,  dello  specifico  servizio gia' a loro
          affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010,
          per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura
          competitiva ad evidenza pubblica.
             10.  Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
          con  le  regioni  ed entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le competenti
          Commissioni parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400, al fine di:
              a)  prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari
          diretti  di  servizi pubblici locali al patto di stabilita'
          interno  e  l'osservanza da parte delle societa' in house e
          delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di
          procedure  ad  evidenza  pubblica  per l'acquisto di beni e
          servizi e l'assunzione di personale;
              b)   prevedere,   in   attuazione   dei   principi   di
          proporzionalita'  e  di adeguatezza di cui all'articolo 118
          della  Costituzione, che i comuni con un limitato numero di
          residenti   possano  svolgere  le  funzioni  relative  alla
          gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
              c)  prevedere  una netta distinzione tra le funzioni di
          regolazione  e le funzioni di gestione dei servizi pubblici
          locali,  anche  attraverso  la  revisione  della disciplina
          sulle incompatibilita';
              d)  armonizzare la nuova disciplina e quella di settore
          applicabile    ai    diversi   servizi   pubblici   locali,
          individuando  le  norme  applicabili  in  via  generale per
          l'affidamento   di  tutti  i  servizi  pubblici  locali  di
          rilevanza  economica  in  materia  di  rifiuti,  trasporti,
          energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
              e)  disciplinare,  per  i  settori  diversi  da  quello
          idrico,   fermo   restando   il  limite  massimo  stabilito
          dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli
          affidamenti  effettuati con procedure diverse dall'evidenza
          pubblica   o   da  quella  di  cui  al  comma  3,  la  fase
          transitoria,  ai  fini  del  progressivo allineamento delle
          gestioni  in  essere  alle  disposizioni di cui al presente
          articolo,   prevedendo   tempi   differenziati  e  che  gli
          affidamenti   di  retti  in  essere  debbano  cessare  alla
          scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
              f)    prevedere   l'applicazione   del   principio   di
          reciprocita'  ai  fini dell'ammissione alle gare di imprese
          estere;
              g)   limitare,  secondo  criteri  di  proporzionalita',
          sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi
          di  gestione  in  regime  d'esclusiva  dei servizi pubblici
          locali,  liberalizzando  le  altre  attivita' economiche di
          prestazione  di  servizi  di  interesse  generale in ambito
          locale  compatibili  con  le  garanzie  di universalita' ed
          accessibilita' del servizio pubblico locale;
              h)  prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee
          forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli
          affidamenti  strettamente  proporzionale e mai superiore ai
          tempi di recupero degli investimenti;
              i)  disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione
          dei  beni,  di proprieta' del precedente gestore, necessari
          per la prosecuzione del servizio;
              l)   prevedere   adeguati   strumenti   di  tutela  non
          giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
              m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi
          del presente articolo.
             11.   L'articolo   113   del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto
          legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
          modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le
          disposizioni di cui al presente articolo.
             12.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento gia'
          avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 161 e 170 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   161  (Commissione  nazionale  per  la  vigilanza
          sull'uso   delle  risorse  idriche). -  1.  La  Commissione
          nazionale  per la vigilanza sulle risorse idriche di cui al
          decreto  legislativo  7  novembre 2006, n. 284, articolo 1,
          comma  5,  e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  al  fine  di
          garantire  l'osservanza  dei  principi  di cui all'articolo
          141,   comma   2  del  presente  decreto  legislativo,  con
          particolare  riferimento alla regolare determinazione ed al
          regolare  adeguamento  delle  tariffe,  nonche' alla tutela
          dell'interesse degli utenti.
             2.  La Commissione e' composta da cinque membri nominati
          con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del mare, che durano in carica tre anni, due
          dei  quali  designati dalla Conferenza dei presidenti delle
          regioni  e  delle  province  autonome e tre, di cui uno con
          funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto,
          scelti    tra    persone    di    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore
          pubblico    e   privato,   nel   rispetto   del   principio
          dell'equilibrio   di   genere.   Il  presidente  e'  scelto
          nell'ambito   degli   esperti  con  elevata  qualificazione
          tecnico-scientifica.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di
          entrata  in vigore della presente disposizione, il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          procede,  con  proprio  decreto,  alla  nomina  dei  cinque
          componenti  della  Commissione,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione   dell'organo  alle  prescrizioni  di  cui  al
          presente  comma.  Fino  alla  data di entrata in vigore del
          decreto  di  nomina  dei  nuovi  componenti, lo svolgimento
          delle  attivita' e' garantito dai componenti in carica alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.
             3.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, e' determinato il
          trattamento    economico    spettante   ai   membri   della
          Commissione.
             4.  La Commissione, nell'ambito delle attivita' previste
          all'articolo  6,  comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
              a)  predispone con delibera il metodo tariffario per la
          determinazione  della  tariffa di cui all'articolo 154 e le
          modalita'   di  revisione  periodica,  e  lo  trasmette  al
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,   che  lo  adotta  con  proprio  decreto  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
              b)  verifica  la corretta redazione del piano d'ambito,
          esprimendo   osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli
          elementi   tecnici  ed  economici  e  sulla  necessita'  di
          modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano
          il  rapporto  tra  le  Autorita'  d'ambito  e  i gestori in
          particolare  quando  cio'  sia  richiesto dalle ragionevoli
          esigenze degli utenti;
              c)  predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo
          di  cui  all'articolo  151,  e la trasmette al Ministro per
          l'ambiente  e  per la tutela del territorio e del mare, che
          la   adotta  con  proprio  decreto  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
              d)   emana   direttive   per   la   trasparenza   della
          contabilita'  delle gestioni e valuta i costi delle singole
          prestazioni;
              e)  definisce  i livelli minimi di qualita' dei servizi
          da   prestare,   sentite   le   regioni,  i  gestori  e  le
          associazioni dei consumatori;
              f)  controlla  le  modalita'  di erogazione dei servizi
          richiedendo   informazioni   e  documentazioni  ai  gestori
          operanti  nel  settore idrico, anche al fine di individuare
          situazioni  di criticita' e di irregolarita' funzionali dei
          servizi idrici;
              g)  tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando
          linee  guida  che  indichino  le  misure  idonee al fine di
          assicurare   la   parita'   di  trattamento  degli  utenti,
          garantire  la  continuita'  della prestazione dei servizi e
          verificare  periodicamente  la qualita' e l'efficacia delle
          prestazioni;
              h)  predispone  periodicamente  rapporti  relativi allo
          stato  di  organizzazione dei servizi al fine di consentire
          il confronto delle prestazioni dei gestori;
              i)  esprime  pareri  in  ordine  a  problemi  specifici
          attinenti   la   qualita'  dei  servizi  e  la  tutela  dei
          consumatori,  su  richiesta  del  Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del mare, delle regioni,
          degli   enti   locali,   delle  Autorita'  d'ambito,  delle
          associazioni  dei  consumatori  e  di  singoli  utenti  del
          servizio   idrico   integrato;  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  cui  al presente comma la Commissionepromuove
          studi e ricerche di settore;
              l)  predispone  annualmente una relazione al parlamento
          sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
             5.  Per  l'espletamento  dei  propri  compiti  e  per lo
          svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale
          della  segreteria  tecnica di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma
          1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi',
          dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
          cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
             6.   La   Commissione   svolge   funzioni  di  raccolta,
          elaborazione   e   restituzione   di   dati   statistici  e
          conoscitivi, in particolare, in materia di:
              a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
          relativi   dati   dimensionali,  tecnici  e  finanziari  di
          esercizio;
              b)  convenzioni  e condizioni generali di contratto per
          l'esercizio dei servizi idrici;
              c)  modelli adottati di organizzazione, di gestione, di
          controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
              d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
              e) tariffe applicate;
              f)  piani  di  investimento  per l'ammodernamento degli
          impianti e lo sviluppo dei servizi.
             6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica sono svolte
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          gia'  operanti  presso  il  Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare.
             7.  I  soggetti  gestori  dei servizi idrici trasmettono
          entro  il  31  dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle
          regioni  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano i
          dati  e  le  informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio
          ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie
          relative  ai  servizi  idrici  ai  fini  della proposizione
          innanzi  agli  organi  giurisdizionali competenti, da parte
          della  Commissione,  dell'azione  avverso gli atti posti in
          essere  in  violazione  del  presente  decreto legislativo,
          nonche'  dell'azione di responsabilita' nei confronti degli
          amministratori  e  di  risarcimento  dei danni a tutela dei
          diritti dell'utente.
             8.   L'Osservatorio  assicura  l'accesso  generalizzato,
          anche   per  via  informatica,  ai  dati  raccolti  e  alle
          elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
          utenti.».
             «Art.    170   (Norme   transitorie). -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione   dell'articolo  65,  limitatamente  alle
          procedure  di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
          fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del
          presente  decreto, continuano ad applicarsi le procedure di
          adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla
          legge 18 maggio 1989, n. 183.
             2.   Ai   fini  dell'applicazione  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  dicembre 2000, n. 3 65, i
          riferimenti   in   esso   contenuti   all'articolo   1  del
          decreto-legge  11  giugno  1998,  n.  180,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 1998, n. 267, devono
          intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i
          riferimenti  alla  legge  18  maggio  1989,  n. 183, devono
          intendersi  riferiti  alla  sezione prima della parte terza
          del presente decreto, ove compatibili.
             2-bis.  Nelle  more  della  costituzione  dei  distretti
          idrografici  di  cui  al  Titolo  II  della Parte terza del
          presente decreto e della eventuale revisione della relativa
          disciplina  legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla
          legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o
          maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica, fino alla
          data  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63
          del presente decreto.
             3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza del
          presente decreto:
              a)  fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo
          95,  commi  4  e  5,  continua  ad  applicarsi  il  decreto
          ministeriale 28 luglio 2004;
              b)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
          12 giugno 2003, n. 185;
              c)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          104,  comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio
          1994;
              d)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          112,  comma  2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio
          2005;
              e)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          114,   comma   4,   continua   ad   applicarsi  il  decreto
          ministeriale 30 giugno 2004;
              f)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          118,   comma   2,   continuano  ad  applicarsi  il  decreto
          ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19
          agosto 2003;
              g)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          123,   comma   2,   continua   ad   applicarsi  il  decreto
          ministeriale 19 agosto 2003;
              h)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          146,   comma   3,   continua   ad   applicarsi  il  decreto
          ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
              i)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          150, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione
          del  servizio  idrico  integrato  nonche' all'affidamento a
          societa'   miste   continuano   ad  applicarsi  il  decreto
          ministeriale  22  novembre  2001,  nonche' le circolari del
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 6
          dicembre 2004;
              l)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
          154,   comma   2,   continua   ad   applicarsi  il  decreto
          ministeriale 1° agosto 1996.
             4. La parte terza del presente decreto contiene le norme
          di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
              a)  direttiva  75/440/CEE  relativa alla qualita' delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile;
              b)   direttiva  76/464/CEE  concernente  l'inquinamento
          provocato    da   certe   sostanze   pericolose   scaricate
          nell'ambiente idrico;
              c)  direttiva  78/659/CEE  relativa alla qualita' delle
          acque  dolci  che richiedono protezione o miglioramento per
          essere idonee alla vita dei pesci;
              d)  direttiva  79/869/CEE relativa ai metodi di misura,
          alla  frequenza  dei  campionamenti  e  delle analisi delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile;
              e)   direttiva  79/923/CEE  relativa  ai  requisiti  di
          qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura;
              f)  direttiva  80/68/CEE relativa alla protezione delle
          acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da  certe
          sostanze pericolose;
              g)  direttiva  82/176/CEE  relativa ai valori limite ed
          obiettivi  di  qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del
          settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
              h)  direttiva  83/513/CEE  relativa ai valori limite ed
          obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio;
              i)  direttiva  84/156/CEE  relativa ai valori limite ed
          obiettivi   di   qualita'  per  gli  scarichi  di  mercurio
          provenienti  da  settori diversi da quello dell'elettrolisi
          dei cloruri alcalini;
              l)  direttiva  84/491/CEE  relativa  ai valori limite e
          obiettivi    di    qualita'    per    gli    scarichi    di
          esaclorocicloesano;
              m)   direttiva   88/347/CEE   relativa   alla  modifica
          dell'Allegato  11  della direttiva 86/280/CEE concernente i
          valori  limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi
          di  talune  sostanze  pericolose che figurano nell'elenco 1
          dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;
              n)  direttiva  90/415/CEE  relativa alla modifica della
          direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite e gli
          obiettivi  di  qualita' per gli scarichi di talune sostanze
          pericolose  che  figurano  nell'elenco  1  della  direttiva
          76/464/CEE;
              o)  direttiva  91/271/CEE  concernente  il  trattamento
          delle acque reflue urbane;
              p)  direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
          fonti agricole;
              q)  direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
          91/271/CEE    per    quanto   riguarda   alcuni   requisiti
          dell'Allegato 1;
              r)  direttiva  2000/60/CE, che istituisce un quadro per
          l'azione comunitaria in materia di acque.
             5.  Le  regioni  definiscono, in termini non inferiori a
          due  anni,  i  tempi  di adeguamento alle prescrizioni, ivi
          comprese  quelle adottate ai sensi dell'articolo 101, comma
          2,  contenute  nella legislazione regionale attuativa della
          parte  terza  del presente decreto e nei piani di tutela di
          cui all'articolo 121.
             6.  Resta  fermo  quanto disposto dall'articolo 36 della
          legge  24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di
          attuazione della direttiva 96/92/CE.
             7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui
          all'articolo  112, le attivita' di utilizzazione agronomica
          sono  effettuate  secondo le disposizioni regionali vigenti
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del
          presente decreto.
             8.   Dall'attuazione  della  parte  terza  del  presente
          decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
          entrate a carico della finanza pubblica.
             9.  Una  quota  non  inferiore  al dieci per cento e non
          superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti
          da  disposizioni statali di finanziamento e' riservata alle
          attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione
          della parte terza del presente decreto.
             10.  Restano  ferme le disposizioni in materia di difesa
          del mare.
             11.  Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati
          in  attuazione  della  parte  terza  del  presente decreto,
          restano  validi  ed  efficaci  i  provvedimenti  e gli atti
          emanati  in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
          dall'articolo 175.
             12.   All'onere   derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento  della Commissione nazionale per la vigilanza
          sulle  risorse  idriche si provvede mediante utilizzo delle
          risorse  di  cui  all'articolo  22,  comma 6, della legge 5
          gennaio 1994, n. 36.
             13.  (Soppresso  dall'art.  2,  comma  29-bis, D.Lgs. 16
          gennaio 2008, n. 4).
             14.  In  sede  di  prima  applicazione,  il  termine  di
          centottanta  giorni  di  cui  all'articolo  112,  comma  2,
          decorre  dalla  data di entrata in vigore della parte terza
          del presente decreto.”.