Art. 2.



  Nel  passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di prossimita'
(chip)  nella  copertina  del passaporto, conforme alla direttiva ISO
14443,  alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 80Kb e di
durata  di  almeno  10  anni.  Nel  chip sono memorizzate, in formato
interoperativo,  l'immagine del volto e le impronte digitali del dito
indice   di   ogni  mano.  Nel  chip  sono  altresi'  memorizzate  le
informazioni   gia'   presenti  sul  supporto  cartaceo  relative  al
passaporto  ed  al  titolare,  nonche'  i  codici  informatici per la
protezione  ed  inalterabilita'  dei  dati  e  quelle  necessarie per
renderne  possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi
biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine
di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare
attraverso  elementi  comparativi  direttamente disponibili quando la
legge  preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di
viaggio.  I  dati  biometrici  raccolti  ai  fini  del  rilascio  del
passaporto non saranno conservati in banche di dati.
  La  presente  disposizione  si  applica  anche  alla  normativa sui
passaporti diplomatici e di servizio.