Art. 2. Nel passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di prossimita' (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Nel chip sono altresi' memorizzate le informazioni gia' presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonche' i codici informatici per la protezione ed inalterabilita' dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati. La presente disposizione si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio.