Art. 8.

               Trasparenza delle fasi del procedimento
  1.  I  bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza  di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e
le  procedure  per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di
ammissione  e  dei responsabili del procedimento ai sensi della legge
n. 241/1990.
  2.  I  bandi  di  concorso  definiscono  le modalita' relative agli
adempimenti  per il riconoscimento dell'identita' degli studenti, gli
obblighi  degli  stessi  nel  corso  dello  svolgimento  delle prove,
nonche'  le  modalita'  in  ordine  all'esercizio della vigilanza sui
candidati,  tenuto  conto  di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ove non diversamente disposto dagli atenei.