Art. 8. Trasparenza delle fasi del procedimento 1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. 2. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.