Art. 9.

Procedure  per  la prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea
        specialistica/ magistrale di cui agli articoli 2 e 3
  1.  Il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro
elettronico   dell'Italia   nord   orientale  -  C.I.N.E.C.A  per  la
predisposizione  dei  plichi  individuali,  contenenti  il  materiale
relativo    alle   prove   di   ammissione   ai   corsi   di   laurea
specialistica/magistrale  in  medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria, in medicina veterinaria, nonche' ai corsi di laurea
e  di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, finalizzati alla
formazione  di  architetto,  in  numero corrispondente alla stima dei
partecipanti  comunicata dagli Atenei, aumentata del dieci per cento.
Il  C.I.N.E.C.A.  provvede  anche alla stampa di «fogli di istruzione
alla  compilazione  del  modulo  risposte»  in  numero pari ai plichi
predisposti  per  ciascun  Ateneo,  nonche'  alla realizzazione di un
filmato  che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire
alle  Commissioni  d'esame  e ai singoli partecipanti di conoscere le
varie fasi che attengono alla prova di ammissione.
  2.  E'  affidato altresi' al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare
il  punteggio  relativo  ad  ogni  modulo  di  risposte  fornite  dai
candidati alle prove di ammissione.
  3. Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito
(www.accessoprogrammato.miur.it) per ogni Universita', e nel rispetto
dell'anonimato   degli   studenti   di  cui  alla  vigente  normativa
richiamata   sulla   protezione   dei   dati   personali,   la   sola
determinazione  del  punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame,
nonche'   del   totale   complessivo.  Consente  poi  agli  studenti,
attraverso  le chiavi personali (username e password), di accedere ad
un'area  riservata  dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai
predetti  dati,  l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal
codice   identificativo.   Autorizza   il  CINECA  alla  trasmissione
telematica,  attraverso  il sito riservato di ogni Ateneo, dei codici
identificativi e dei relativi punteggi ottenuti dai candidati.
  4.  Gli adempimenti e le note tecniche connesse alle predette prove
di  ammissione,  sono  contenute  nell'allegato  n. 1 che costituisce
parte integrante del presente decreto.